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La risposta giuridica alle migrazioni irregolari verso l’UE: repressione, criminalizzazione e necropolitique

fortezza-europa-e-migranti-e1455276480822di Roberto Angrisani

L’Unione Europea (UE), meta privilegiata dei flussi migratori, é l’esempio lampante di quanto sia complesso – ma non impossibile – creare un sistema giuridico efficace per la gestione dell’immigrazione. La competenza condivisa tra gli Stati membri e le istituzioni centrali dell’UE produce risposte asimmetriche all’interno dell’Unione, al punto da cedere spesso il passo alla cosiddetta criminalizzazione dei migranti.

La risposta giuridica alla migrazione irregolare nell’UE, e più genericamente nel Nord globale, è caratterizzata da tre elementi: 1. la minimizzazione del fenomeno migratorio; 2. la ricerca spasmodica della sicurezza delle frontiere; 3. l’inquadramento della categoria dei migranti in condizione irregolare come una minaccia. Queste tre componenti, a volte pericolosamente mescolate dalla narrazione politica degli eventi internazionali, sono alla base della repressione della migrazione irregolare. 

wmr20201. L’incomprensione del fenomeno migratorio 

Nel suo World Migration Report, pubblicato nel giugno 2020, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) stima a circa 272 milioni le persone migranti nel mondo, più della metà dei quali in Europa e Nord America [1]. Questa cifra conferma il trend registrato da decenni, secondo il quale i migranti rappresenterebbero appena il 3,5% della popolazione mondiale. È quindi chiaro che questa cifra non corrisponde all’immagine di un’invasione ingestibile.

La disciplina giuridica sull’immigrazione non può che essere un «diritto in movimento» (Crepeau- Carlier 2011) [2]. Infatti, questa dinamica giuridica, necessaria per adattare la risposta del legislatore alla circolazione delle persone, si basa su un dato inconfutabile, ossia che la migrazione rimane un fenomeno ontologicamente legato alla condizione umana. Così, la dottrina contemporanea è unanime nel dire che «se l’intensità dei movimenti migratori è soggetta a fluttuazioni, la migrazione rimane, più che mai, un fenomeno sociale costante» (Carlier-Leboeuf 2020) [3].

L’incomprensione del fenomeno migratorio deriva quindi dalla sua minimizzazione. I responsabili politici – governi nazionali e organizzazioni internazionali – troppo spesso inquadrano la migrazione come un episodio straordinario e imprevedibile, limitato nel tempo e nella causa. Questo porta all’adozione di misure temporanee destinate ad affrontare i sintomi, e mai la genesi dei movimenti migratori. Tuttavia, è un fatto che la storia dell’umanità sia stata segnata da grandi spostamenti e che sia impossibile analizzare la condizione di uomini e donne decisi a lasciare i loro luoghi di origine in cerca di sicurezza e di un futuro migliore, senza considerare la natura di «homo migrator» (Goodwing-Gill & Weckel) [4] che caratterizza la specie umana.

4Un’altra componente dell’incomprensione del fenomeno migratorio si nasconde nella pretesa del legislatore di voler operare a tutti i costi una «classificazione» statica e inconfutabile dei migranti: migranti economici, rifugiati climatici, richiedenti asilo, ecc. Al contrario, la realtà dei casi portati all’attenzione delle Corti nazionali ed europee ci mostra che si tratta piuttosto di categorie estremamente permeabili.

Le cifre fornite dall’OIM evidenziano chiaramente che la causa principale della migrazione rimane la ricerca di un’attività economica che conferisca dignità e assicuri un futuro migliore. Ad oggi, infatti, i lavoratori rappresentano circa due terzi della popolazione migrante. Su questa base, il fallimento dei sistemi di mobilità creati per i lavoratori stranieri e la presenza solo virtuale di canali legali di accesso al territorio dell’UE, ci permettono di identificare il principale paradosso del diritto dell’immigrazione, cioè che la migrazione per motivi economici «costituisce la più grande lacuna del diritto internazionale contemporaneo» (Chetail 2020) [5].

In Europa, le divisioni sociali sulla gestione di questo fenomeno rimangono forti. Esse si manifestano in vari modi nel diritto d’asilo europeo, in particolare attraverso i disaccordi politici sulla riforma del sistema europeo comune d’asilo, iniziata come risposta legislativa alla (cosiddetta) “crisi dei rifugiati” dell’estate 2015 e ancora paralizzata su un binario morto. Questi disaccordi, così come la mancanza di una visione programmatica a lungo termine, sono ulteriormente confermati dal “nuovo patto sull’immigrazione” irregolare, proposto dalla Commissione UE nel settembre 2020. 

2. La ricerca spasmodica della sicurezza

La prima risposta alla migrazione irregolare è spesso una risposta “sicuritaria”. L’UE e i suoi Stati membri, prima con la creazione dell’area Schengen e poi con l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) ancora più integrato, hanno adottato misure per “rendere sicuro” il loro territorio, sia all’interno che all’esterno.

A livello dell’UE, la ricerca della sicurezza, che si traduce nella lotta contro l’immigrazione irregolare, si basa ormai su una logica circolare. Il primo passo sono gli accordi con i Paesi terzi per impedire la partenza dei migranti. Poi, le agenzie dell’Unione, in particolare FRONTEX, assicurano il controllo e l’impenetrabilità delle frontiere marittime e terrestri dell’SLSG; una volta superate le frontiere esterne, gli Stati membri dispiegano il loro arsenale amministrativo e penale volto a reprimere i tentativi di ingresso e soggiorno illegale sul loro territorio e, infine, grazie agli accordi di riammissione, ogni sforzo confluisce nel favorire il ritorno degli stranieri nel loro Paese di origine o in Paesi di transito considerati “sicuri”.

La logica soggiacente ad una tale politica di repressione dell’immigrazione irregolare nell’UE va oltre il semplice fenomeno della migrazione. Didier Bigo, già all’inizio degli anni 2000, affermava che l’approccio securitario permette l’adozione di misure repressive basate sulla creazione di un “continuum di minacce” all’ordine pubblico e alla pace, al quale la “minaccia” migratoria si è aggiunta da diversi decenni (Bigo 2002)[6].

palidda3. Lequazione tra il migrante irregolare e la minaccia alla società

I migranti costituiscono una minaccia effettiva per la sicurezza europea, o giocano il ruolo di capro espiatorio? Il sociologo Salvatore Palidda, in un articolo pubblicato nel lontano 1999, ha affrontato la questione sostenendo che le politiche di sicurezza sono l’arma preferita nella “guerra alla migrazione” delle nazioni più potenti (Palidda 1999) [7]. La sua analisi, piú che mai attuale, ci permette di capire le origini delle politiche di securizzazione nei confronti dei migranti.

«Tutta la storia delle migrazioni, come quella delle classi subalterne, è segnata da momenti di criminalizzazione [...]. La relazione tra polizia, migrazione e problemi di sicurezza ha una lunga storia. In effetti, questa relazione assume un’importanza notevole quando la migrazione raggiunge dimensioni massicce, un fenomeno che in Europa è strettamente legato all’esodo rurale e allo sviluppo industriale. Si può quindi dire che, dalla fine del XVIII secolo, è emerso un ‘paradigma della sicurezza’, o anche della coesione sociale e dell’integrazione, che si occupa in particolare dell’inclusione dei migranti nello sviluppo economico e sociale dell’Europa occidentale». 

Sebbene il paradigma securitario sia apparso già nella fase della rivoluzione industriale ai danni del ceto operaio, nel contesto attuale, sembra esserci una rottura con questa logica di inclusione. Il migrante non é mai percepito come una possibile risorsa, anche economica, per la società come invece lo é stato da un certo momento in poi il lavoratore. Al contrario, la polizia e i servizi di intelligence, così come l’opinione pubblica, nei Paesi d’immigrazione hanno ormai consolidato la tendenza ad assimilare i migranti alle piu gravi minacce per la sicurezza, equiparandoli ai traffici illeciti del crimine organizzato transnazionale ed al terrorismo.

Molti autori criticano fortemente l’UE per il suo progressivo e (apparentemente) ineluttabile “virage” securitario, sottolineando in particolare le conseguenze umane e giuridiche di queste politiche. La caduta del muro di Berlino è stata vista dagli europei come l’alba di una nuova era, il tramonto dell’età delle divisioni e l’affermazione della forza dell’unità dei popoli europei. Nel contesto geopolitico della fine degli anni ‘80 e dell’inizio degli anni ‘90, il numero totale di muri costruiti dagli uomini per dividere altri uomini era di circa quindici. Trent’anni dopo, tuttavia, ci sono circa settanta muri che separano i popoli del mondo, e l’Europa sta dando un notevole contributo a questa statistica. La distanza tra frontiere fisiche e barriere giuridiche è ancor più flagrante nel “fossato mediterraneo” dove l’Unione Europea lascia annegare le proprie responsabilità.

necropolitics_mbembe_imageNegli scritti di Michel Foucault troviamo, già negli anni ‘70, la definizione di “biopolitica” [8] usata per indicare la tendenza dei governi europei a considerare la sovranità come la capacità di decidere chi può vivere e chi deve morire. Questo concetto ha poi subìto una prima trasformazione con l’emergere della nozione di thanatopolitique (Mbembe 2006) [9], che presenta un approccio rovesciato con il quale si sottolinea il diritto di morte esercitato dallo Stato su qualsiasi individuo soggetto alla sua giurisdizione. Infine, in seguito ai tragici eventi nel Mediterraneo centrale e orientale del 2013 e del 2015, altri autori descrivono le scelte – e l’inerzia – dell’UE come necropolitique (Ritaine 2017), indicando una politica europea – sia dell’UE che dei suoi Stati membri – che non esita a entrare in macabri calcoli a spese dei diritti fondamentali per proteggere i propri confini. «Su questa frontiera, le perdite umane sono tollerate in una forma di necropolitica: si pratica la politica del lasciar morire» [10].

L’identificazione del migrante irregolare con una potenziale minaccia alla pace e al benessere è la base per la pseudo-legittimazione di queste misure. A livello nazionale, questa repressione si trasforma in criminalizzazione, una pratica legislativa che prevede una risposta penale come misura proporzionale adeguata alla “minaccia” migratoria.

avv_muriLa repressione della migrazione irregolare è un fenomeno sistemico con radici profonde nella storia della costruzione e dell’integrazione europea. La sua dimensione extraterritoriale si è manifestata nell’anticipazione dei controlli e nella adozione di misure volte a ottenere la cooperazione di Stati terzi per arginare i flussi. La sfida consiste oggi nello smontare l’erroneo assunto in base al quale si pretende limitare la protezione dei diritti fondamentali delle persone migranti circondandoli con filo spinato o detenendoli in “no man’s lands” di frontiera.

Le uniche risposte giuridiche concrete sembrano arrivano dalle Corti europee. La Corte di giustizia dell’UE ha forgiato un vero e proprio “codice migratorio” grazie alle sue sentenze e la Corte di Strasburgo (CEDU) gioca un ruolo determinante, anche in queste ore di crisi alla frontiera Polonia-Bielorussia, modificando la procedura interna al fine di emettere misure provvisorie tali che impediscono ad autorità nazionali di sottoporre i migranti a trattamenti disumani e degradanti oppure di separare madri e padri dai propri figli minori, in nome della “sicurezza delle frontiere”.

Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2022 
Note
[1] OIM, World Migration Report 2020: 2-3.
[2] Jean-Yves Carlier et François Crépeau, «Le droit européen des migrations : exemple d’un droit en mouvement ?», (2011) 57-1 Annuaire français de droit international: 641‑674.
[3] Jean Yves Carlier et Luc Leboeuf, « Chroniques de Droit européen des migrations », JDE 2020.3: 132‑146, 132.
[4] Guy S Goodwin-Gill et Philippe Weckel, Protection des migrants et des réfugiés au XXIe siècle : aspects de droit international, Leiden / Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2015: 31
[5] Vincent Chetail, International Migration Law, Oxford, New York, Oxford University Press, 2019: 401; Vincent Tchen, Droit des étrangers, LexisNexis, 2020.
[6] Didier Bigo, «Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease», 2002 : 64.
[7] Salvatore Palidda, «La criminalisation des migrants», (1999); 129-1; Actes de la recherche en sciences sociales 39‑49 : 43.
[8] Roger Mehl, «Michel Foucault, Histoire de la Sexualité. 1. La Volonté de Savoir. Paris, Gallimard, 1976. (Bibliothèque des Histoires)», 1978: 58-4 Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses: 472‑473; Per un’analisi più recente, voy Katia Genel, «Le biopouvoir chez Foucault et Agamben», Methodos. Savoirs et textes 2004: 4.
[9] Achille Mbembe, «Nécropolitique», 2006, no 21-1 Raisons politiques 29‑60.
[10] Évelyne Ritaine, «Migrants morts, des fantômes en Méditerranée», Rhizome 2017.64.16‑17; Achille Mbembe, « Nécropolitique », 2006, no 21-1 Raisons politiques:29‑60. 

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Roberto Angrisani, Consulente in protezione dei dati personali e diritti fondamentali per l’UE, é al contempo ricercatore universitario in diritto dell’Unione europea presso la cattedra Jean Monnet in integrazione europea all’Università Laval, il Centro di ricerca di diritto internazionale dell’Università di Montreal (CÉRIUM) e la facoltà di diritto dell’Università di Bordeaux (CREDI). Grazie alla sua tesi di dottorato sull’azione della Corte di giustizia UE per la protezione dei diritti fondamentali dei migranti, il governo federale Canadese gli ha riconosciuto la prestigiosa borsa di studio «Vanier Canada Graduate Scholarship» (CRSH), volta a premiare i progetti di ricerca nelle scienze umane ad alto impatto sociale. In precedenza, ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli ed ha svolto la pratica forense come avvocato penalista presso il foro di Napoli. In Africa occidentale, ha lavorato come responsabile di progetti di cooperazione presso l’ambasciata italiana a Dakar nel 2011 e nel 2015. In parallelo ha contribuito a fondare l’organizzazione di cooperazione allo sviluppo associazione Progetto Senegal attiva dal 2006 nel campo della salute e dell’educazione.

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