1. Il dibattito scatenatosi attorno al ddl (troppo) bonariamente battezzato “sparatutto” invoglia a prendere la parola, prendendo le mosse dalla presentazione [1] di un volume assai apprezzabile, tanto più nel qui ed ora. Il riferimento è a Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani [2]; questo presenta i frutti del lavoro svolto nell’ambito del modulo Jean Monet (WHALE-Working on non-Human Animal Law and rights in the EU) negli anni dal 2024 al 2026, nel secondo semestre di ciascun anno accademico nell’Università Ca’ Foscari [3]. L’ambizione è quella, rispettando i profili del modulo, «di affrontare in chiave interdisciplinare e critica la condizione giuridica degli animali non umani nel contesto italiano, europeo e internazionale, intrecciando diritto, filosofia, etica e scienze sociali» (ivi: 3). Il manuale non è peraltro rivolto solo a corsiste/i del modulo WHALE, ma anche a studentesse e studenti di altri corsi che intrecciano, direttamente o meno, la questione animale (Medicina, Veterinaria, Giurisprudenza, Filosofia, Scienze umanistiche in particolare), con l’augurio che possa inoltre essere utile agli operatori sul campo (Magistratura, Avvocatura, Guardia Forestale, Polizia Giudiziaria).
2. Colpisce nella lettura dell’Introduzione la chiarezza, ai limiti della brutalità, con cui viene rilevata la carenza di studi adeguati, in particolare giuridici, sul tema, e indicata nel contempo la causa: la natura antropocentrica del diritto. Donde l’ambizione delle curatrici: non limitarsi a sottolineare con più forza (e visione) la necessità di una tutela degli animali funzionale agli interessi di tutta o parte l’umanità, ma porre al centro della riflessione gli (altri) animali in quanto tali. De Vido e Gazzola danno subito ragione del titolo scelto: mentre con ‘diritto’ hanno inteso «l’insieme delle norme già in vigore e potenzialmente adottabili nella materia della tutela degli animali non umani» (ivi: 5), con riguardo anche alla possibilità di interpretazione evolutiva delle norme stesse, il plurale diritti richiama alcune esperienze legislative nazionali (non molte a dire il vero) che riconoscono soggettività agli animali non umani. Il problema, piuttosto, sta nel ricorso all’espressione “non umani”: poco soddisfacente in quanto ancora prigioniera della dicotomia umano-non umano, peraltro preferibile alle altre prese in considerazione.
Il testo si divide in cinque parti, la prima delle quali è dedicata alla necessità di ripensare al ruolo degli (altri) animali nella filosofia, nell’etica, nella scienza, facendo anche ricorso al contributo degli animal studies. Le successive affrontano la materia sotto differenti profili giuridici: quello internazionalista ed europeo (parte 2), quello penale e civile (parte 3), quello costituzionale, comparato ed amministrativo (parte 4). Infine, l’ultima parte si articola su due focus: lo sfruttamento degli animali non umani nella moda per un verso, la questione dell’alimentazione vegana per l’altro verso [4].
L’auspicio dichiarato è che le future generazioni di giuristi riescano nel compito di scalfire e infine scardinare «un diritto antropocentrico e patriarcale», mentre tutti gli esseri viventi, «nostri compagni di vita e di viaggio» (ivi: 7), sono fatti oggetto di un diretto augurio. A chiusura dell’introduzione, le curatrici si interrogano sulla ricorrente (quanto farisaica) critica secondo cui nei tempi in cui viviamo, che vedono popolazioni perseguitate e martirizzate (bambini compresi, anzi spesso target privilegiato dei massacri), risulta inopportuno soffermarsi sul martirio che gli uomini infliggono agli (altri) animali. De Vido e Gazzola ribattono con forza (e verità) che violenza e sopraffazione verso animali umani e non-umani hanno identica matrice: «reificazione dell’altro, gerarchizzazione dei viventi, volontà di sfruttamento e di dominio» (ivi: 9).
3. Il volume, si è detto, ha carattere prevalentemente giuridico: al riguardo mi limiterò a suo tempo a tracciare talune considerazioni di sistema, con occhio attento alla (scottante) attualità. Voglio invece dire qualcosa di più sulla parte prima, dialogando brevemente, per quanto possibile, con i contributi, a grandi linee convergenti ma non certo sovrapponibili (e questa è una ricchezza teorica del testo) che la scandiscono.
I primi due saggi presentano la relazione tra la tematica in oggetto e femminismo per un lato, Human Animal Studies (HAS) per l’altro. Cominciando dal secondo [5], l’autrice presenta un campo di studi in cui «le vite animali si intersecano con le società umane» (ivi: 30), rovesciando la prospettiva che ne fa un tradizionale oggetto di ricerca per le scienze naturali, in ottica rigorosamente antropocentrica. Gli HAS emergono negli anni ’70 dello scorso secolo negli SU: presentatene velocemente le prime fasi di sviluppo [6], Colombino si sofferma poi sulla fase attuale, sviluppatasi negli ultimi quindici anni. Viene sottoposto a critica l’approccio della fase precedente, fondato sulla ricerca sugli, e non con gli animali [7]. Emerge l’espressione “più-che-umana”, indicante la necessità di studiare il mondo in una prospettiva inclusiva e in grado di andare “oltre l’esclusivismo umano”. I due temi critici al cuore degli HAS sono l’invisibilità degli animali non umani e il loro essere «costruiti socialmente come inferiori agli umani» (ivi: 33), costruzione che ne giustificherebbero maltrattamento ed uccisione (diciamo pure: strage e tortura di massa). Vengono illustrati poi una serie di esempi che dimostrano come gli (altri) animali abbiano esperienza del mondo [8].
Il saggio non nega risposta al quesito, pur sprezzante e privo di valore scientifico, posto da chi finge di chiedersi “a cosa servano” gli HAS. Orbene, tali studi non si occupano di “parlare per conto” degli animali, ma di «migliorare le interrelazioni tra specie e di promuovere una coesistenza più pacifica e rispettosa» (ivi: 37): al riguardo l’autrice richiama il valore della pet therapy, e nel contempo l’evidenza degli studi che hanno dimostrato come non esistano, ad esempio, cani pericolosi in sé, ma i comportamenti aggressivi siano dettati da esperienze pregresse; soprattutto, gli HAS mettono a nudo la pericolosità delle politiche di gestione della fauna fondata esclusivamente su interessi (e paure) umane [9].
Colombino nota ancora, forse con un po’ di ottimismo, come il concetto di ‘benessere animale’ stia cambiando, nel senso che si comincia ad intenderlo come benessere positivo, non solo come assenza di sofferenza. Particolare apprezzamento meritano, nel saggio, la visione degli HAS come campo multidisciplinare e trans-disciplinare in continua evoluzione, e l’affermazione della natura intrinsecamente politica della relazione tra umani e altri animali. Proprio in conclusione è sviluppata un’argomentazione decisiva; gli studi HAS vanno ormai considerati performativi, non più meramente rappresentativi della realtà, nel senso che si tratta di metodi e ricerche che intervengono sulla realtà cambiandola (certo, in parte) per creare nuove possibilità di migliorare l’esistenza per tutti gli animali che condividono la vita su un pianeta danneggiato in profondità [10].
4. Dal canto suo Timeto [11] approfondisce il tema della convergenza progressiva tra istanze e lotte del femminismo e dell’antispecismo. Lo specismo è definito come «ideologia che, considerando la specie sapiens superiore alle altre specie, si manifesta nelle pratiche sociali inferiorizzando e strumentalizzando gli animali non umani o chiunque possa essere animalizzato o dis-umanizzato» (ivi: 12). Lo specismo quindi funziona in relazione ad altre forme di oppressione e discriminazione (razzismo, sessismo), che nutre e rinforza e da cui è a sua volta nutrito e rinforzato. L’autrice si propone di approfondire la riflessione antispecista con l’obiettivo insieme di decostruire l’uso ideologico del concetto di specie, e di contribuire a porre fine, nelle pratiche ed azioni di lotta, ai sistemi materiali di sfruttamento che dallo specismo derivano.
Richiamate analogie ma anche differenze con le prime forme di femminismo e di abolizionismo, Timeto concentra l’attenzione sul momento storico che Donna Haraway ha definito Piantagionocene [12] mettendone in evidenza «la riserva di corpi che collegano l’economia schiavista delle piantagioni come fenomeno storico con l’attuale sfruttamento intensivo delle terre e dei corpi umani e non-umani (nelle monoculture come negli allevamenti» (ivi: 16). Il capitalismo attuale ha attinto a una riserva dei corpi razzializzati/animalizzati quali mezzi di produzione e riproduzione per il suo sviluppo estrattivista [13]. L’autrice obbliga a prendere atto di come le donne nere siano i soggetti su cui l’intreccio tra razzismo, specismo e sessismo ha particolarmente insistito [14]. A suo giudizio, come il primo femminismo bianco ricorreva, nel suo discorso sull’eguaglianza tra uomo e donna, ad argomentazioni speciste (e razziste), così la nascita del primo femminismo afroamericano – espressione di «posizionamento intersezionale ante-litteram» (cioè espressione di persone umane al contempo afro-americane e donne) – portava ancora con sé un avvertibile limite specista.
Resta che l’odierno antispecismo femminista può spingersi oltre la maledizione dell’analogia e della metafora (che comportano un ricorso puramente simbolico all’animalità). Ciò grazie all’offerta di tre spunti teorici, il primo dei quali, quello della critica radicale dei dualismi, è certo condiviso con le altre forme di femminismo; resta che solo l’ecofemminismo porta la critica dei dualismi alle più rigorose conseguenze. Il secondo spunto è quello dei saperi situati, tema complesso a riguardo del quale mi limito a riportare la direttrice individuata da Timeto: la co-implicazione dell’osservatore con l’osservante non comporta solo la fine del ‘ventriloquismo’ con cui gli umani si rappresentano (quando lo fanno) la relazione di interdipendenza uomo-animale, ma è anche l’unica via per por fine all’antropomorfismo arrogante e arrivare ad osservarci all’interno della relazione, invece di continuare a collocarci da un punto di vista esterno e privilegiato. Praticando la via dei saperi situati, ed avvalendosi delle conquiste del pensiero post e de-coloniale e delle teorie critiche della razza, il pensiero ecofemminista arriva alla conquista del paradigma dell’intersezionalità. Non si tratta, spiega in proposito l’autrice, di mera prospettiva teorica, quanto di un metodo di analisi della «dimensione contestuale e relazionale del potere»: poiché la pratica informa la teoria, il femminismo antispecista, in quanto orientato alla prassi, «si serve della analisi intersezionali per intervenire sulle relazioni inter-e intraspecie invece che soltanto per descriverle» (ivi: 22). Nell’ultima parte, richiamando fortemente il lavoro recente di Maneesha Decka [15], Timeto si avvicina alla costruzione di un modello trans-specie di soggettività legale, «intesa come beingness basata sull’esperienza incarnata, la relazionalità e la vulnerabilità trans-specie» (ivi: 23) [16].
In chiusura, l’autrice ribadisce come l’approccio seguito consenta di arrivare a considerare preferibile, per l’antispecismo, una prospettiva femminista intersezionale multi-ottica. Donde alcune conseguenze pratiche vantaggiose, in particolare la possibilità di produrre un approccio intersezionale alla sostenibilità intesa come «giustizia sociale multispecie» (ivi: 24-25) [17].
5. Il terzo intervento iniziale su cui intendo soffermarmi è “Etica animale a volo d’uccello”, di Erich Linder, Silvia Caprioglio Panizza, Laura Candiotto [18]. Il saggio, prendendo le mosse dall’irruzione di polizia e unità veterinarie dell’agenzia della salute nel rifugio pe animali ‘Cuori Liberi?” per uccidere nove maiali, al tempo dell’epidemia di peste suina [19], si chiede se esista, e nel caso quale sia, lo status morale degli altri animali nella nostra società: in altre parole, ha diritto di cittadinanza, e in quali termini, un’etica animale contemporanea? A tal fine bisogna intanto valutare se il principio di eguaglianza si applichi anche agli animali: in proposito già Singer ha chiarito che la capacità di provare dolore e piacere costituisce il prerequisito per essere in grado di avere degli interessi, e quindi essere ricompresi nel principio di eguaglianza [20]. Il saggio fa poi i conti con l’argomentazione secondo cui agli animali, non avendo capacità di riflettere su se stessi (argomentazione in verità traballante, quanto meno, alla luce dei recenti risultati della ricerca scientifica), va negato uno status morale. L’argomentazione va rigettata in toto [21]; piuttosto, attribuire il diritto alla eguaglianza non significa diritto ad identico trattamento [22].
Il punto è chiedersi – e la risposta può solo essere positiva – se gli animali sono o meno in grado di attribuire valore (e disvalore) a situazioni ed oggetti della propria vita: dobbiamo riflettere sull’etica animale a partire dal fatto che il singolo animale è per sé il fine delle proprie azioni. Il saggio affronta poi i tentativi di costruire una teoria politica dei diritti animali [23], criticando le teorie ‘classiche’ in materia [24], che si soffermerebbero troppo sui profili negativi di tali diritti, nella direzione di individuare (e proteggere) invece anche una serie di diritti positivi [25].
Mi pare che il contributo, seguendo un percorso in parte diverso, arrivi a condividere con i due sopra citati la centralità dell’ecofemminismo [26]. Ancora, concentra l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente di vita (ivi: 58-61), facendo leva sull’interdipendenza tra animali ed ambiente, e sottolineando come spesso la sparizione delle singole forme di vita dipenda dalla sparizione dei relativi habitat, senza bisogno di arrivare alla morte dell’ultimo esemplare. Ponendo al centro la piccola epopea dei pinguini del porto di Sidney, la salvaguardia assume una dimensione etica pregnante: non solo salvaguardia di ciò che oggi esiste, ma «di ciò che è necessario preservare affinché ci possa essere un domani» (ivi: 60). Emerge così il tema della responsabilità transgenerazionale [27]. Ciò porta a ribadire l’importanza del dialogo tra etica animale ed etica ambientale, dialogo spesso contraddittorio, che richiede di mettere in discussione le logiche dualistiche che garantiscono solo violenza sistematica nei confronti dell’altro. Di qua una conclusione nuovamente all’insegna del “più che umano”, inteso come visione integrata che porta a comprendere gli esseri umani come parte di una comunità più ampia che li comprende insieme ad (altri) animali, piante, fiumi, rocce, fenomeni atmosferici [28].
6. La parte 1 è conclusa da un intervento importante quanto autorevole, sugli allevamenti intensivi [29], e dal primo Focus sulla medicina veterinaria [30]. La tesi, fascinosa quanto condivisibile, dell’autore del primo saggio è che proprio alla scienza spetti il compito di portare a conoscenza l’orrore degli allevamenti intensivi e delle loro conseguenze, prima di tutto sull’uomo. Anche se, singolarmente intesi, vari tra gli spunti richiamati sono noti a chi lotta per i diritti degli animali, nel contributo del prof. Gonella meritano particolare apprezzamento la grande chiarezza, e insieme la ferma volontà di fare piazza pulita della pseudo-narrativa «propagandata dalle lobbies della zootecnia» (ivi: 70). Non potendo procedere nel dettaglio, mi limito a sottolineare il passaggio in cui, facendo riferimento all’insostenibilità dell’allevamento intensivo, l’autore (ivi: 72) – richiamando un commento del Washington Post – paragona senz’altro il ruolo giocato dalle grandi aziende della carne «contro le azioni di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico» (ibidem) a quanto continuano a fare le grandi compagnie di estrazione del petrolio. Esprimendosi con altro linguaggio, è individuata con chiarezza la rete dei biopoteri dominanti nell’epoca che definiamo della biopolitica [31].
7. Come anticipato, le parti successive del volume sono articolate sulle diverse discipline giuridiche, a partire dal diritto internazionale ed europeo. Non mi soffermerò sui singoli contributi, se non in quanto strettamente rapportabili alla sezione iniziale del volume. In particolare richiamo i paragrafi iniziali (e la conclusione) del contributo di Sara De Vido [32], dedicati alla natura antropocentrica del diritto internazionale ed alle, pur timide, aperture eco-centriche in esso si manifestano.
De Vido ci spiega come il diritto (quello internazionale compreso) sia «intrinsecamente, ontologicamente antropocentrico». Chiaro è il richiamo a Cartesio: l’autrice pone in evidenza come sia il diritto internazionale dell’ambiente, prima e più di tutti, ad avere il tratto dell’antropocentrismo. Ciò dal momento che la necessità di proteggere flora e fauna è funzionale, asservita potremmo dire, al compito primario di proteggere gli umani [33]. Richiama poi l’argomentazione di chi, sottolineato come l’espressione antropocene sia espressione di un soggetto giuridico (umano) privilegiato, e sottenda un «sistema giuridico globale neoliberale nel suo complesso», conclude, senza ambiguità, nel senso che da questo stato di cose esce minata la capacità del sistema giuridico internazionale «di rispondere alla crisi climatica, al degrado ambientale e all’imposizione di un disempowerment strutturale su un vasto e crescente numero di esseri umani» (ivi: 83) [34]. De Vido si sofferma poi sull’avvio di pratiche e spunti teorici in una direzione che (con le dovute cautele) può venire definita ecocentrica [35], anche se il quadro d’insieme resta gravemente pregiudicato, portando l’autrice a far proprio (ivi: 85-86) il giudizio di chi osserva come «la cultura dominante e il sistema giuridico che la supporta sono distruttivi per sé. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio che trovi le sue radici nell’ecologia e nell’etica … siamo parte della natura: non indipendenti, ma interdipendenti» [36].Anche gli altri contributi della sezione di diritto internazionale ed europeo [37] forniscono importanti spunti di riflessione. La sezione – lo si è visto – è conclusa da due Focus sul primo dei quali tornerò più avanti.
8. Le successive Parti 3 e 4 sono dedicate rispettivamente alla tutela penale e civile e a quella costituzionale, comparatistica, amministrativa. Nell’intervento che apre la parte terza Monica Gazzola indaga sui possibili effetti ai fini della tutela degli animali non umani prodotti dalla legge 82 del 2025 [38]. Ricordato il dibattito pregresso, e l’interpretazione evolutiva operata dalla giurisprudenza di merito nello scorcio finale dello scorso secolo, sulla spinta di una critica radicale del quadro giuridico esistente ad opera dell’evoluzione del pensiero scientifico e filosofico (interpretazione evolutiva che peraltro si è mantenuta sempre al di qua del riconoscimento di diritti soggettivi in capo agli animali non umani), Gazzola si sofferma intanto sulla legge 189 del luglio 2004 [39] che introduce nel Codice Penale (CP) il Titolo IX-bis, ‘Delitti contro i sentimenti degli animali”, artt. 544-bis e 544-ter (rispettivamente delitto di uccisione e delitto di maltrattamento degli animali) [40]. Con la stessa legge viene poi modificato l’art. 727, che comprende non solo l’abbandono ma anche la detenzione in condizioni insostenibili di animali non umani.
L’Autrice mette peraltro in rilievo come le pur apprezzabili modifiche introdotte lascino inalterata la natura del bene giuridico protetto: non l’animale in sé considerato, ma la «sensazione di ripugnanza e riprovazione che la sofferenza inflitta all’animale può suscitare negli umani» (ivi: 161). Richiama inoltre il peso della norma di collegamento (art. 19-ter) che fa salve le disposizioni previste da leggi speciali in materia di caccia, pesa, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, zoo, circhi, manifestazioni storiche autorizzate a livello regionale. Le novità introdotte dalle Legge del 2004 sono dunque limitate agli animali, per così dire, ‘antropizzati’. Nel frattempo, anche per effetto dell’art 13 TFUE che definisce gli animali non umani come ‘esseri senzienti’, e della modifica dell’art. 9 della Costituzione [41], che attribuisce rango costituzionale alla tutela degli animali [42], nel giugno 2025, a conclusione di un lungo iter parlamentare, è stata varata la nuova legge n. 82 che introduce apprezzabili novità in materia di crimini contro gli animali. Gazzola mette in guardia contro gli eccessi d’ottimismo, anche alla luce delle difficoltà e limiti che la nuova disciplina ha incontrato nel trasformarsi in legge dello Stato. Resta, puntualizza l’autrice, che non si può sottovalutare né il peso della trasformazione del titolo IX c.p. da “Delitti contro il sentimento degli animali” a “Delitto contro gli animali”. Ciò pone fine infatti ad ogni discussione sulla natura del bene giuridico protetto e dà una indicazione precisa di lavoro: utilizzare tale modifica per «limitare ulteriormente l’ambito di operatività della scriminante» sancita dalla citata norma di collegamento (l’art. 19). Su questa base l’autrice procede ad una disamina analitica attualizzata delle fattispecie di reato su cui non la seguiamo, se non per segnalare il par. conclusivo, dall’incisivo titolo “Quali diritti, per quali animali?”, ripreso a seguire nelle considerazioni finali [43].
Quanto alla parte quarta, dedicata ai profili di diritto pubblico, comparato ed amministrativo, questa è introdotta da un contributo di Silvia Zanini che si collega all’analisi svolta da Gazzola, con particolare riferimento agli effetti dell’introduzione del nuovo art. 9 Costituzione [44]. Proprio la durezza del dibattito parlamentare relativo, sostiene in modo convincente Zanini, costituisce prova di come la scelta del legislatore sia orientata, nel caso, «non alla cristallizzazione di un principio già sedimentato, bensì alla introduzione di un profilo del tutto nuovo nella configurazione dei principi costituzionalmente protetti» (ivi: 219). Le riflessioni conclusive di tale saggio consentono allora di introdurre opportunamente un paio di osservazioni d’insieme da parte mia [45].
9. La prima osservazione sul volume riguarda il non facile, riuscito sforzo di tenere insieme, nel senso di governare unitariamente, la questione del rapporto con gli altri animali sotto un profilo diciamo ambientale, e quella, certo interagente, ma tutt’altro che coincidente, del riconoscimento della senzienza individuale in capo ai membri di (varie) tra le specie con cui condividiamo il mondo in cui viviamo. Il tema del superamento di una considerazione lato sensu strumentale della relazione con gli (altri) animali è, lo si è visto, al centro della prima sezione, ma si snoda lungo tutto il testo [46]. Volendo essere pignolo, la preoccupazione del governo di un doppio profilo sembra venir meno solo nell’intervento finale (il Focus sull’alimentazione vegetariana) costruito interamente sull’opportunità di privilegiare elementi vegetariani nella dieta per motivi sostanzialmente salutistici. La critica non è al contributo in sé [47], quanto all’opportunità della sua collocazione finale: ad una prima lettura, ne sortisce un senso di delusione [48].
Il problema della convergenza tra i due profili, o se vogliamo della corretta articolazione tra dimensioni compresenti, invita tuttavia ad ulteriori considerazioni. Se in particolare i saggi di Gazzola, Pasini, Zanini, ci conducono dentro un tema complesso quanto poi mirabilmente disegnato da Rescigno [49], è la domanda successiva – “quali diritti per quali animali” (Gazzola: 270) a porre problemi. I mammiferi tutti, come gli uccelli, devono essere considerati rientrare nel novero dei dotati di (una forma di) senzienza; del pari, alcune sommarie divisioni tra vertebrati ed invertebrati crollano di fronte all’evidenza degli studi recenti in particolare sui cefalopodi. Non mi avventuro oltre nella materia: il punto è che se puntiamo solo sulla senzienza – di necessità elemento che ci accumuna ad una parte deli altri animali, più ampia di quanto si potesse ritenere, ma comunque una parte – siamo esposti al rischio di riproporre una opposizione verticale, diciamo una forma più sofisticata di dualismo. Non più (animali) umani da una parte e (altri) animali, tutti insieme, dall’altra parte. Il dualismo si (ri-)presenterebbe tra umani e (altri) animali senzienti da un lato, il resto del vivente dall’altro lato. Si instaurerebbe per questa via una artificiale corsa ad ostacoli tra gli animali per la conquista di un posto al “banchetto degli esseri senzienti”, riservando ovviamente agli umani il monopolio dell’attribuzione di status [50]. Il rischio diventa allora quello di dimenticare che i tratti senzienti degli umani come di svariati altri animali «devono essere interpretati nella prospettiva dei fenomeni biologici che li precedettero e ne consentirono l’emergere» [51].
Insomma, proprio perché è evidente che l’acquisizione di uno status di soggettività è sì un fenomeno più diffuso di quanto un antropocentrismo cieco vorrebbe ancor oggi indurci a credere, ma non universale, è tanto più necessario tenere presente, sempre, l’altro livello, la dimensione eco-ambientale che caratterizza la vita nel suo complesso: siamo tutti (tutti i viventi intendo) sulla stessa barca, alla lettera.
10. Il focus su “Caccia e tutela penale degli animali selvatici: un binomio difficile” di Monica Gazzola, di per sé articolazione delle posizioni coerentemente sostenute nel e dal volume, acquista nuove sfaccettature se riconsiderato alla luce dell’inopinata svolta introdotta dal ddl caccia in discussione in Parlamento, ddl per cui si era addirittura evocata la procedura d’urgenza (!).
Gazzola riattraversa la disciplina della caccia introdotta dalla legge 157 del 1992 [52] alla stregua delle analizzate modifiche introdotte dalle leggi del 2004 e (soprattutto) del 2025, nonché dall’art. 13 TFUE e dall’intervenuta a modifica dell’art. 9 Cost. Parte dalla constatazione che l’interesse tutelato dalla legge del 1992 non è certo quello degli animali, ma quello umano (anzi, di un gruppo umano specifico) a che rimanga un numero sufficiente di animali selvatici tale da consentire la prosecuzione dell’attività venatoria. Il diritto dei cacciatori di fare quello che vogliono (catturare, uccidere. etc.) le c.d. prede conosce insomma il solo limite dell’esigenza di conservazione della fauna selvatica stessa, onde non privare del tutto i cacciatori futuri della possibilità di praticare tale (come dubitarne?) nobile attività. I reati previsti dalle disposizioni sopravvenute (detenzione incompatibile, uccisione senza necessità, maltrattamenti), si chiede Gazzola, sono applicabili a condotte poste in essere dai cacciatori? Osterebbe a ciò il citato art. 19-ter delle disposizioni coord. c.p., che prevede non si applichino all’attività venatorie dette disposizioni (artt. 727, 544-bis, 544-ter). Inoltre la legge 157 prevede (art. 30) che una serie di violazioni della stessa (violazioni gravi, non secondarie: uccisioni di esemplari di specie protette, caccia in luoghi vietati, e in periodi non consentiti), costituiscano reati contravvenzionali: dato il carattere di lex specialis della disposizione, questa potrebbe prevalere sulla norma generale (art. 15 c.p.). Insomma: comportamenti ai danni degli animali puniti severamente dal codice penale si trasformano in reati contravvenzionali quando posti in essere da cacciatori [53]. Un insulto al senso comune, davvero.
Gazzola osserva poi come sia la legge 157 sia alcune secondarie misure introdotte in seguito risultino rigidamente ancorate ad un approccio antropocentrico [54]. Resta che la riforma introdotta dalla citata legge 82 del 2025, indicando chiaramente l’interesse dell’animale in sé considerato quale bene giuridico da proteggere [55], crea le promesse per una interpretazione restrittiva della stessa legge 157.
L’analisi è rigorosa: pure, la situazione è rapidamente cambiata, in senso opposto rispetto al quadro prospettato. Lungi da una logorante guerra di resistenza sul piano politico-giuridico, volta a rendere inefficaci i profili evolutivi della recente normativa, e comunque a ritardarne gli effetti, come era logico attendersi da parte delle lobbies legate alla caccia – non solo i cacciatori in sé, numero del resto in rapido calo negli ultimi decenni – affrontiamo una controffensiva totale, insultante perfino (nel linguaggio usato), certo non prevista. Eppure, se la riforma dell’art. 9 della Cost. e lo stesso art. 13 TFUE ci rimandano a climi e situazioni politiche risalenti diverse dall’attuale, la legge n. 82, che di tali riforme costituisce il (timido) frutto, è dell’anno scorso. Le stesse difficoltà incontrate e le mediazioni imposte al testo base danno la cifra dell’esistenza sia di un’agguerrita resistenza [56], sia nel contempo di una componente all’interno del fronte socio-politico, diciamo conservatore, dotata di pulsioni animaliste.
Che cosa è capitato di così sconvolgente negli ultimi tempi? [57] Finché restiamo sullo stretto terreno della normativa che disciplina la caccia, non è cambiato proprio nulla, verrebbe da dire. Ne consegue che il contrasto del testo legislativo in discussione con l’art 9 Costituzione e con il diritto UE è radicale già nel linguaggio utilizzato, non ha possibilità di passare … ma siamo sicuri che, come sento dire in giro da talune anime belle, “questa volta i fascisti hanno sbagliato i loro conti”?
In realtà l’iniziativa consente ad una destra radicale all’offensiva (a livello locale, europeo e mondiale, come vediamo quotidianamente) di aprire un nuovo fronte di attacco nei confronti di sistemi valoriali che all’apparenza godrebbero di un generale riconoscimento. Ritorna con maggior forza, per restare ancorati al libro, l’ammonizione di Colombino, secondo cui la relazione tra uomo ed altri animali costituisce relazione politica per eccellenza [58].
Il cambiamento quindi c’è, è in pieno svolgimento ed è davvero sconvolgente, anche se sembra riguardare il tema oggetto di queste pagine in modo solo indiretto: si inserisce invece nel clima di incitamento a violenza e sopraffazione contro gli animali (umani e non), proprio nei termini – e chiudo, provvisoriamente – anticipati dalle curatrici nell’Introduzione a questo volume: «reificazione dell’altro, gerarchizzazione dei viventi, volontà di sfruttamento e dominio» [59] à tout azymuth [60].
Dialoghi Mediterranei, n. 81, settembre 2026
Note
[1] Con cui del resto stavo già iniziando a cimentarmi.
[2] A cura di Sara De Vido e Monica Gazzola, Venezia, Ed. Ca’ Foscari, 2025.
[3] Sara De Vido, docente di diritto internazionale nell’Università Ca’ Foscari-Venezia, è la responsabile scientifica del modulo, con la collaborazione dell’avvocata Monica Gazzola e di Animal Law Italia. In sede introduttiva, le curatrici ricordano di essersi conosciute in ambito Cestudir (Centro studi sui diritti umani), e richiamano i seminari sul tema svoltisi in tale ambito nel periodo in cui il Cestudir era diretto, in successione, da me e poi dal prof. Luigi Tarca. Il richiamo è tanto più gradito in quanto assolutamente non dovuto.
[4] Altri focus sono inseriti a conclusione rispettivamente delle parti 1 (Cinzia Ciarmatori, “Manifesto per una nuova medicina veterinaria”), 2 (Alessandro Ricciuti, “Case Studies sull’attivismo per gli animali nel sistema dell’Unione europea”; Marco Contiero, “Lobbying degli allevatori ed azioni della società civile”, 3 (Monica Gazzola, “Caccia e tutela penale degli animali selvatici: un binomio difficile”; M. Cristina Giussani, “Benessere e protezione degli animali utilizzati a fini scientifici secondo la Direttiva 2020/63/UE e il d.lgs..n. 26/2014”).
[5] Annalisa Colombino, “Verso una giustizia più che umana: il contributo degli Human-Animal Studies”. L’autrice appartiene al Dip. di Economia (settore scientifico-disciplinare Geografia economico-politica) di Ca’-Foscari-Venezia.
[6] Nella prima fase si pongono le basi per una ricerca (ancora su fondamenti quantitativi) che intende l’animale come soggetto dotato di capacità di agire (agency) e con una vita sociale e culturale accanto e all’interno della nostra società. Nella seconda fase, dall’inizio degli anni ’90, la ricerca assume criteri più qualitativi, facendo emergere relazioni di potere e pratiche che plasmano la vita degli animali non umani. La terza fase, più vicina a noi, è caratterizzata dal pensiero postcoloniale ed eco-femminista, nonché dagli studi ed approcci ispirati a Derrida e Foucault.
[7] Si recupera così opportunamente la critica di Haraway, secondo cui Derrida e gli altri si sono occupati di decostruire le pratiche e rappresentazioni dedicate agli animali, tralasciando i real animals e le loro esperienze del mondo.
[8] Ciò consente a Colombino di sviluppare apprezzabili critiche in particolare dell’etologia come scienza, su cui non c’è qui possibilità di soffermarsi.
[9] Importante richiamo è quello agli studi sulla relazione tra esseri umani, animali ed ecosistemi, dove si mette in rilievo come le epidemie non vengano portate dagli animali in sé, ma dalle dinamiche di sfruttamento umano degli ambienti naturali; donde il diffondersi di nuovi rapporti tra specie, emergere di virus e loro diffusione.
[10] Da ultimo l’Autrice spiega anche cosa intenda per giustizia “più-che-umana”: si tratta di un progetto, certo di non facile e comunque non prossima realizzazione, che mira a considerare gli stessi ecosistemi come “soggetti di giustizia”. Tema affascinante che richiederebbe un commento ad hoc, realizzabile in questa sede.
[11] Federica Timeto, “Intersezioni di specie: il femminismo e la questione animale”. L’Autrice insegna Sociologia dei processi culturali e comunicativi a Ca’ Foscari-Venezia.
[12] Haraway D., “Fare parentele nello Chtulucene: riprodurre la giustizia multispecie”, in Clarke A., Haraway D. (a cura di), Making Kin. Fare parentele non popolazioni, Roma, Derive Approdi: 79-128. Nelle pagine iniziali del suo contributo Haraway spiega che non sta facendo una esercitazione storica sul ruolo dell’economia delle piantagioni nei sec. XVII-XVIII, ma che utilizza una delle definizioni (insieme a Capitalocene) pregnanti che ci «servono per parlare oggi degli spostamenti che stanno cambiando la terra, della vita forzata e della morte forzata di persone, piante ed animali che riducono la complessità dei mondi per produrre un genere di ricchezza legato alla crescita continua all’accumulazione del profitto … Ancora oggi ci troviamo in effetti nel Piantagionocene: basti considerare le coltivazioni di palma da olio e l’ampia diffusione delle monoculture della terra» (ivi: 79-80, in nota).
[13] Apprezzabili in particolare le riflessioni sul ruolo della donna nera (ivi: 17), che aiutano a comprendere come “specismo, classismo, razzismo e sessismo nutrissero e rinforzassero reciprocamente le declinazioni del dominio nel Piantagionocene”. Il discorso vale anche nel campo medico per la sperimentazione “a vivo” e senza consenso sul corpo delle schiave (non diversamente da quello degli animali da allevamento): gli esempi richiamati, che toccano lo stesso “fondatore” della ginecologia, Marion Sims, danno i brividi.
[14] Vi è da chiedersi se non sia questa la causa dell’evidente prevalere qualitativo a livello autoriale delle donne afro-americane nel genere sf. (antica riserva di caccia dei nerd bianchi). Sembra una promettente pista di ricerca, anche per le sue implicazioni (e diramazioni).
[15] Decka M., Animals as Legal Beings. Contesting Anthropocentric Legal Orders, Toronto, University of Toronto Press.
[16] Timeto ribadisce più volte la necessità di considerare le sinergie tra oppressioni invece che limitarsi a “guardare” i livelli di interconnessione. Questo le consente tra l’altro di decostruire la «romanticizzazione (orientalista) delle tradizioni indigene in tema di carne e di caccia» (ivi: 23), criticando esplicitamente l’idea che una tradizione palesemente specista non debba poter essere contrastata. Al contrario (richiamando Kim. C., Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age, Cambridge, CUP, 2015) l’approccio critico indicato ha il vantaggio di impedire il confronto con tradizioni «considerate esclusivamente ‘altre’, e rese così statiche ed omogenee, di cui si invisibilizzano le pratiche minoritarie» (ivi: 23) pur presenti all’interno.
[17] Richiama al proposito un documento programmatico prodotto a Sidney nel 2016, frutto di una convergenza virtuosa tra studi critici animali e femminismo antispecista, documento che inquadrava appunto la sostenibilità nei termini qui citati.
[18] L’occasione è gradita per riprendere un contatto, sia pure solo da amico-di-penna, con Laura Candiotto, con cui, allora giovane filosofa, ho avuto modo di condividere una curatela negli ultimi anni di insegnamento (si trattava di un volume tratto da un Convegno interdisciplinare del 2014): V. Zagato L., Candiotto L. (a cura di), Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo, Ed. Ca’ Foscari Digital Publishing, Venezia, 2018.
[19] I maiali non erano malati, e il rifiuto di procedere all’abbattimento da parte dei titolari del rifugio era in realtà solo una richiesta di tempo per cercare di trovare una soluzione diversa se possibile.
[20] Singer P., Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo, Milano, Il Saggiatore, 2015.
[21] Anche per la sua pericolosità: non a caso è fatta propria dai peggiori razzismi (e sessismi) per negare status morale a determinati gruppi etnici o sociali (e alle donne)
[22] Viene poi approfondito (e criticato) il discorso utilitarista, richiamando il ragionamento di Christine Korsgaard, Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals, OUP, Oxford, 2018. Si fa notare come l’approccio utilitarista presti il fianco ad una concezione del benessere animale fondata sulla c.d. ‘morte felice’ (allevamenti in cui gli animali verrebbero macellati in maniera “indolore”).
[23] Concentrandosi in particolare sul libro di Sue Donaldson e Will Kymlicka, Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, Oxford, OUP, 2013.
[24] A partire dal celebre Regan T., I diritti degli animali, Milano, Garzanti, 1990.
[25] Donaldson e Kymlicka operano a tal fine una tripartizione tra animali domestici, considerati ‘cittadini’, e quindi in grado di usufruire degli stessi diritti dei membri della comunità; animali liminali (o sinantropici) non propriamente addomesticati, ma che si sono adattati all’ambiente umano (a vario titolo piccioni e altri uccelli, ma anche topi, vanno considerati ‘abitanti), e nei cui confronti esiste quanto meno un obbligo di rendere l’ambiente urbano meno pericoloso; infine animali selvatici, che vanno considerati sovrani sul proprio territorio e verso i quali non solo va limitata la diretta interferenza umano, ma esiste un vero e proprio obbligo di salvaguardai degli habitat.
[26] Lo scritto attribuisce particolare rilievo all’etica della cura, richiamando Gruen L., La terza via dell’empatia: il concetto di coinvolgimento empatico. Prendere le distanze da sé per coinvolgere l’altro, Sonda, Casale Monferrato, 2017.
[27] Al riguardo, si sottolinea la necessità di considerare non solo l’invasività umana ‘diretta’, ma anche quella di specie importate ai danni di altre autoctone Caso tipico, nelle nostre zone, è quello delle nutrie, prima importate per le pellicce, poi cacciate per la loro invasività.
[28] Viene richiamato al riguardo il libro di Abram D., The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World, New York, Knopf, 1997.
[29] Gonella F., “Allevamenti intensivi e insostenibilità dello sfruttamento animale: Una prospettiva scientifica”. Il prof. Gonella è ordinario presso il Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi di Ca’ Foscari, e componente del comitato scientifico del Centro “NICHE Center for Environmental Humanities”.
[30] Cinzia Ciarmatori, “Manifesto per una nuova medicina veterinaria”. L’autrice, lei stessa autodefinita medica veterinaria indipendente, ricorda come i risultati convergenti delle neuroscienze, etologia cognitiva e psicologia comparata, studio delle menti, delle culture e linguaggi animali, rendano evidente come non solo i vertebrati, ma anche molti invertebrati godano di «soggettività, capacità di provare emozioni e complessità relazionali proprie degli esseri senzienti» (ivi: 75), in barba ai resti della concezione cartesiana dell’animale macchina. Il Manifesto nasce appunto da oltre vent’anni di esperienza clinica e di percorso professionale volto ad integrare “sapere scientifico, riflessione filosofica e coerenza etica”. Su questa base l’autrice opera interessanti proposte di riforma strutturale della professione veterinaria, tra cui la richiesta di rendere legale l’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale anche per studentesse/studenti di veterinaria, come già la Legge 413 del 1992 prevede per quelli di medicina. Ciò consentirebbe anche il venir meno dell’obbligatorietà di partecipare alle visite ai mattatoi, con le conseguenze traumatiche che ne derivano. Invero, il «divario tra la proclamata tutela del benessere animale e la pratica si assistere all’uccisione sistematica di individui senzienti genera un forte conflitto morale e dissonanza cognitiva».
[31] Soprattutto, ne viene individuato nell’estrattivismo il tratto caratteristico, sfuggendo allora alle fughe in avanti (e gli equivoci) all’insegna dell’immateriale: ma di ciò un’altra volta.
[32] “Di silenzi e di discriminazioni inter-specie: il quadro delle fonti a tutela degli animali non umani nel diritto internazionale pubblico e nell’Unione europea”.
[33] Solo il preambolo di alcune Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (s.c. Convenzione di Rio), evoca, nel preambolo, il valore intrinseco della diversità biologica.
[34] De Vido si riferisce a Grear A., “Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on Anthropocentric Law and Anthropocene Humanity”, in Law and Critique, 26(3), 2015: 225-249.
[35] L’analisi condotta dalla studiosa è puntuale, e non si può seguire nei singoli passaggi. Si segnala comunque il fatto che, nell’ambito della Convenzione di Berna (Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, 1979) è stato aperto un piano strategico che, senza modificare il quadro strutturale dello strumento giustifico, rappresenterebbe una apertura verso nuove prospettive (p.91).
[36] Boyd D., “The Rights of Nature”, Toronto, ECW Press, 2017: XXXIV. Boyd è stato Relatore speciale per il diritto ad un ambiente sano.
[37] Non posso tuttavia non segnalare la mia profonda concordanza con le conclusioni dell’intervento di Sara Dal Monico, “Di patrimonio mondiale e animali non umani: luci ed ombre di un sistema di tutela (in)soddisfacente”. Va del pari sottolineato il rigore – che non lascia adito a speranze di mutamento a breve termine – dell’intervento che affronta il tema (proibitivo) degli animali nel diritto del commercio internazionale (Barbirotto P., “Diritto del commercio internazionale e animali non umani: del concetto di benessere animale e delle eccezioni in ambito OMC”). Trovo infine assai stimolante, sia pure sotto un profilo (in parte) critico, l’intervento di Federica Mucci “Non solo biodiversità: senzienza animale e moralità pubblica per una migliore protezione internazionale dell’ambiente umano”. Magari le curatrici troveranno modo di costruire una scadenza ampia di discussione generale più avanti …
[38] Legge 6 giugno 2025 n. 82, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, in Gazz. Uff. n. 137 del 16 giugno 2025.
[39] Legge 20 luglio 2004 n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, in Gazz. Uff. n. 178 del 31 luglio 2004. Alle norme riportate nel testo si aggiungono gli artt. 544-quater (spettacoli e manifestazioni vietate) e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali).
[41] Legge costituzionale n. 1 del 11 febbraio 2022, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, in Gazz. Uff. n.44 del 22 febbraio 2022.
[42] La L. Costituzionale n. 1 del 23022 ha inserito tra i compiti fondamentali della Repubblica il compito di tutelare ambiente, biodiversità e ecosistemi, affidando alla legge dello Stato il compito di disciplinare modi e forme di tutela degli animali.
[43] Non c’è qui il tempo di soffermarsi sui due saggi successivi, rispettivamente “Gli strumenti processuali: sequestro, confisca, rappresentanza giudiziale” di M. Cristina Giussani, e “Gli animali nel diritto civile italiano” di G. Anna Parini. Il primo richiama inter alia una interessantissima pronuncia di un giudice di Milano (in un processo seguito dalla stessa avv. Giussani); il secondo contiene considerazioni – dettate dal crescente fenomeno della vicinanza tra umani anziani e soli ed altri animali – sulle vicende successorie di notevole momento.
[44] Silvia Zanini (Assegnista di ricerca in diritto pubblico, Un. Trieste), “L’animale come individuo nel discorso costituzionale italiano ed europeo”.
[45] La parte quarta si compone ancora di due interessanti saggi di natura comparatista: il primo è di Yumiko Nakanishi (Hitotsubashi Universiry, Giappone), “Gli animali e la legislazione animale in Giappone”, che ci fornisce un quadro assai più dinamico e cangiante di quanto il deprecabile recesso giapponese dalla Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene del 1951 lascerebbe intendere. Il secondo è di Serena Baldin (Diritto pubblico comparato, Università di Trieste), “Benessere animale e diritti degli animali non umani in Ecuador”, di estremo interesse in particolare là dove inserisce la tutela animale tra i diritti collettivi degli indigeni. Da ultimo, l’intervento di Federico Damin su “I grandi carnivori in Italia e in Svizzera: tra esigenze di tutela e limiti strutturali del diritto amministrativo” introduce un terreno scottante, quello introdotto dal “declassamento” del lupo all’interno della Convenzione di Berna.
[46] Così Zanini, nel suo intervento, parla di duplice direttrice concettuale a proposito della rilevanza dell’animale nel diritto contemporaneo: opponendo la dimensione individuale – che valorizza la capacità di provare emozioni, sia positive che negative – alla dimensione collettiva, nella quale l’animale è considerato quale «componente biotica dell’ambiente e degli ecosistemi, espressione di una specie o di una popolazione faunistica» (ivi: 216). L’autrice sottolinea peraltro trattarsi di direttrici distinte, ma complementari.
[47] Anche per la particolare qualificazione dell’autrice, medico, presidente della Società scientifica di nutrizione vegetariana.
[48] Mi scuso per il vezzo classicista, ma è una tentazione troppo forte: quel contributo in quella collocazione richiama un po’ il “desinit in piscem mulier formosa superne” (Orazio, Ars poetica, verso 4).
[49] Rescigno F., “L’approccio giuridico alla questione animale: dall’antropocentrismo giuridico alla revisione della Costituzione italiana”, in Pittalis M. (a cura di), Diritto degli esseri animali. Dibattito, Bari, Cacucci: 75-88; vale riportare parte della citazione (ivi: 84) operata da Gazzola (ivi: 171-172): “L’estensione della riserva di legge al di là della barriera delle specie costituisce una rivoluzione, probabilmente anche oltre le aspettative dei fautori … prende le distanze dall’antropocentrismo giuridico ampliando la platea dei soggetti protetti e avvicinando la realizzazione di un biocentrismo giuridico caratterizzato dall’esistenza di strumenti di garanzia che operano a favore degli esseri umani e di quelli animali”. Mi pare che il termine biocentrismo giuridico emerga come il più idoneo ad indicare la soglia evolutiva avanti alla quale l’ordinamento giuridico (europeo ma non solo) si trova, a fronte delle pulsioni (immonde) al ritorno indietro.
[50] V. Hofstadter D., Anelli nell’io: che cosa c’è al cuore della coscienza?, Milano, Mondadori, 2008.
[51] Damasio A., Sentire e conoscere, Milano, Mondadori, 2022, p. 175. La lista di tali fenomeni evolutivi è lunga: comprende “la regolazione omeostatica, le intelligenze non esplicite, la sensibilità, i meccanismi per la creazione di immagini, i sentimenti come traduttori mentali dello stato vitale presente all’interno di un organismo complesso” fino alla coscienza stessa, ed ai meccanismi della cooperazione sociale.
[52] Legge 11 febbraio 1992 n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio, in Gazz. Uff. n. 46 del 25 febbraio 1992 (più volte modificata).
[53] Gli animali selvatici sono quindi l’unica categoria di esseri senzienti ai quali lo Stato oltre a non riconoscere il diritto alla vita, nega anche quello alla non sofferenza. Questo, riportato da Gazzola, è il commento di Paolillo G., “La caccia ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici”, in Castiglione S., Lombardi Vallauri L. (a cura di), La questione animale. Trattato di biodiritto, Milano, Giuffré: 391-414.
[54] In particolare fa riferimento all’art. 727-bis, introdotto dal d.lgs. 121 del 2011 (in attuazione della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, in GU L 328 del 6. Dicembre 2008).
[55] La tutela degli animali (senza distinzione) diviene alla stregua del nuovo art. 9 Cost. un principio fondamentale della repubblica: Rescigno F., op.cit., passim.
[56] Incarnata dalle immortali parole del ministro Lollobrigida sull’uomo come unico essere senziente, pronunciate nella primavera 2024. Un atteggiamento simile era presente del resto anche nello schieramento politico di opposizione: la stessa espressione “centro-sinistra” risulta invero fuori luogo quando riferita a una realtà come Arcicaccia, traduzione (sgradevole) in termini di commedia dell’assurdo della tragedia costituita dall’esistenza della c.d. “sinistra per Israele”.
[57] Si è ipotizzato anche il pagamento di una cambiale politica a lobbies che, per quanto indebolite, rimangono politicamente forti, lobbies che nelle recenti scadenze elettorali hanno sostenuto la destra in genere, le sue componenti più radicali in particolare, in modo decisamente attivo e, soprattutto, terribilmente rumoroso.
[58] Supra, par. 3.
[59] Supra, par. 2 (alla fine),
[60] Una ultima occhiata all’esempio più evidente ed attuale: gli sviluppi più recenti del genocidio in corso in Asia sud-occidentale, ci portano ben oltre una “banale” complicità internazionale (dei governi dell’occidente con il soggetto internazionale genocidario): lo svolgimento di attività strettamente annodate all’economia del genocidio è infatti prassi quotidiana di un pullulare di attività private svolte da imprese grandi e piccole europee, nordamericane, asiatiche. Si deve parlare allora di “partecipazione attiva” della c.d. società civile euroamericana al nuovo episodio di sterminio delle popolazioni autoctone, entusiastico remake dei fasti del colonialismo occidentale. Ne sortisce una iniezione di forza e di autostima per quanti sono int3enti alla riproposizione di atteggiamenti neo-colonialisti dovunque, come d’altra parte indicato a chiare lettere da Rubio alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza del febbraio 2025, tra gli applausi scroscianti dei leader europei. Su questo si dovrà tornare.
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Lauso Zagato, giurista, già docente di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è stato anche titolare del corso di Diritti umani e politiche di cittadinanza presso il Corso di laurea specialistica in Interculturalità e cittadinanza sociale della stessa Università. Si è occupato in particolare di problemi legati ai profili internazionali e comunitari della protezione della proprietà intellettuale, di diritto umanitario e di tutela dei beni culturali nei conflitti armati, nonché del patrimonio culturale intangibile e delle identità culturali delle minoranze e dei popoli indigeni. Tra i suoi lavori: La politica di ricerca della Comunità europea (1993); La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo Protocollo 1999 (2007). Ha curato il volume collettaneo Verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo (2006) e, più recentemente: Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura (2012 con M. Vecco); Citizens of Europe. Culture e diritti (con M. Vecco); Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017 (con S. Pinton); Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo (2018, con L. Candiotto); Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale (2019, con S. Pinton e M. Giampieretti). È stato tra fondatori, e poi Direttore, del Centro studi sui diritti umani, del quale è ancora Direttore onorario. Attualmente coordina il gruppo di ricerca su “La difesa del patrimonio e delle identità/differenze culturali in caso di conflitto armato”, che opera sotto l’egida della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. Con l’associazione Faro Venezia, di cui è membro attivo, partecipa poi al dibattito pubblico in corso di approfondimento sulla nozione di patrimonio controverso e sul suo significato nella situazione geopolitica attuale.
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