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Divagazioni attorno ad un libro molto bello, e ad un ddl orribile
Posted By Comitato di Redazione On 1 settembre 2026 @ 03:59 In Cultura,Politica | No Comments
1. Il dibattito scatenatosi attorno al ddl (troppo) bonariamente battezzato “sparatutto” invoglia a prendere la parola, prendendo le mosse dalla presentazione [1] di un volume assai apprezzabile, tanto più nel qui ed ora. Il riferimento è a Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani [2]; questo presenta i frutti del lavoro svolto nell’ambito del modulo Jean Monet (WHALE-Working on non-Human Animal Law and rights in the EU) negli anni dal 2024 al 2026, nel secondo semestre di ciascun anno accademico nell’Università Ca’ Foscari [3]. L’ambizione è quella, rispettando i profili del modulo, «di affrontare in chiave interdisciplinare e critica la condizione giuridica degli animali non umani nel contesto italiano, europeo e internazionale, intrecciando diritto, filosofia, etica e scienze sociali» (ivi: 3). Il manuale non è peraltro rivolto solo a corsiste/i del modulo WHALE, ma anche a studentesse e studenti di altri corsi che intrecciano, direttamente o meno, la questione animale (Medicina, Veterinaria, Giurisprudenza, Filosofia, Scienze umanistiche in particolare), con l’augurio che possa inoltre essere utile agli operatori sul campo (Magistratura, Avvocatura, Guardia Forestale, Polizia Giudiziaria).
2. Colpisce nella lettura dell’Introduzione la chiarezza, ai limiti della brutalità, con cui viene rilevata la carenza di studi adeguati, in particolare giuridici, sul tema, e indicata nel contempo la causa: la natura antropocentrica del diritto. Donde l’ambizione delle curatrici: non limitarsi a sottolineare con più forza (e visione) la necessità di una tutela degli animali funzionale agli interessi di tutta o parte l’umanità, ma porre al centro della riflessione gli (altri) animali in quanto tali. De Vido e Gazzola danno subito ragione del titolo scelto: mentre con ‘diritto’ hanno inteso «l’insieme delle norme già in vigore e potenzialmente adottabili nella materia della tutela degli animali non umani» (ivi: 5), con riguardo anche alla possibilità di interpretazione evolutiva delle norme stesse, il plurale diritti richiama alcune esperienze legislative nazionali (non molte a dire il vero) che riconoscono soggettività agli animali non umani. Il problema, piuttosto, sta nel ricorso all’espressione “non umani”: poco soddisfacente in quanto ancora prigioniera della dicotomia umano-non umano, peraltro preferibile alle altre prese in considerazione.
Il testo si divide in cinque parti, la prima delle quali è dedicata alla necessità di ripensare al ruolo degli (altri) animali nella filosofia, nell’etica, nella scienza, facendo anche ricorso al contributo degli animal studies. Le successive affrontano la materia sotto differenti profili giuridici: quello internazionalista ed europeo (parte 2), quello penale e civile (parte 3), quello costituzionale, comparato ed amministrativo (parte 4). Infine, l’ultima parte si articola su due focus: lo sfruttamento degli animali non umani nella moda per un verso, la questione dell’alimentazione vegana per l’altro verso [4].
L’auspicio dichiarato è che le future generazioni di giuristi riescano nel compito di scalfire e infine scardinare «un diritto antropocentrico e patriarcale», mentre tutti gli esseri viventi, «nostri compagni di vita e di viaggio» (ivi: 7), sono fatti oggetto di un diretto augurio. A chiusura dell’introduzione, le curatrici si interrogano sulla ricorrente (quanto farisaica) critica secondo cui nei tempi in cui viviamo, che vedono popolazioni perseguitate e martirizzate (bambini compresi, anzi spesso target privilegiato dei massacri), risulta inopportuno soffermarsi sul martirio che gli uomini infliggono agli (altri) animali. De Vido e Gazzola ribattono con forza (e verità) che violenza e sopraffazione verso animali umani e non-umani hanno identica matrice: «reificazione dell’altro, gerarchizzazione dei viventi, volontà di sfruttamento e di dominio» (ivi: 9).
3. Il volume, si è detto, ha carattere prevalentemente giuridico: al riguardo mi limiterò a suo tempo a tracciare talune considerazioni di sistema, con occhio attento alla (scottante) attualità. Voglio invece dire qualcosa di più sulla parte prima, dialogando brevemente, per quanto possibile, con i contributi, a grandi linee convergenti ma non certo sovrapponibili (e questa è una ricchezza teorica del testo) che la scandiscono.
I primi due saggi presentano la relazione tra la tematica in oggetto e femminismo per un lato, Human Animal Studies (HAS) per l’altro. Cominciando dal secondo [5], l’autrice presenta un campo di studi in cui «le vite animali si intersecano con le società umane» (ivi: 30), rovesciando la prospettiva che ne fa un tradizionale oggetto di ricerca per le scienze naturali, in ottica rigorosamente antropocentrica. Gli HAS emergono negli anni ’70 dello scorso secolo negli SU: presentatene velocemente le prime fasi di sviluppo [6], Colombino si sofferma poi sulla fase attuale, sviluppatasi negli ultimi quindici anni. Viene sottoposto a critica l’approccio della fase precedente, fondato sulla ricerca sugli, e non con gli animali [7]. Emerge l’espressione “più-che-umana”, indicante la necessità di studiare il mondo in una prospettiva inclusiva e in grado di andare “oltre l’esclusivismo umano”. I due temi critici al cuore degli HAS sono l’invisibilità degli animali non umani e il loro essere «costruiti socialmente come inferiori agli umani» (ivi: 33), costruzione che ne giustificherebbero maltrattamento ed uccisione (diciamo pure: strage e tortura di massa). Vengono illustrati poi una serie di esempi che dimostrano come gli (altri) animali abbiano esperienza del mondo [8].
Il saggio non nega risposta al quesito, pur sprezzante e privo di valore scientifico, posto da chi finge di chiedersi “a cosa servano” gli HAS. Orbene, tali studi non si occupano di “parlare per conto” degli animali, ma di «migliorare le interrelazioni tra specie e di promuovere una coesistenza più pacifica e rispettosa» (ivi: 37): al riguardo l’autrice richiama il valore della pet therapy, e nel contempo l’evidenza degli studi che hanno dimostrato come non esistano, ad esempio, cani pericolosi in sé, ma i comportamenti aggressivi siano dettati da esperienze pregresse; soprattutto, gli HAS mettono a nudo la pericolosità delle politiche di gestione della fauna fondata esclusivamente su interessi (e paure) umane [9].
Colombino nota ancora, forse con un po’ di ottimismo, come il concetto di ‘benessere animale’ stia cambiando, nel senso che si comincia ad intenderlo come benessere positivo, non solo come assenza di sofferenza. Particolare apprezzamento meritano, nel saggio, la visione degli HAS come campo multidisciplinare e trans-disciplinare in continua evoluzione, e l’affermazione della natura intrinsecamente politica della relazione tra umani e altri animali. Proprio in conclusione è sviluppata un’argomentazione decisiva; gli studi HAS vanno ormai considerati performativi, non più meramente rappresentativi della realtà, nel senso che si tratta di metodi e ricerche che intervengono sulla realtà cambiandola (certo, in parte) per creare nuove possibilità di migliorare l’esistenza per tutti gli animali che condividono la vita su un pianeta danneggiato in profondità [10].
4. Dal canto suo Timeto [11] approfondisce il tema della convergenza progressiva tra istanze e lotte del femminismo e dell’antispecismo. Lo specismo è definito come «ideologia che, considerando la specie sapiens superiore alle altre specie, si manifesta nelle pratiche sociali inferiorizzando e strumentalizzando gli animali non umani o chiunque possa essere animalizzato o dis-umanizzato» (ivi: 12). Lo specismo quindi funziona in relazione ad altre forme di oppressione e discriminazione (razzismo, sessismo), che nutre e rinforza e da cui è a sua volta nutrito e rinforzato. L’autrice si propone di approfondire la riflessione antispecista con l’obiettivo insieme di decostruire l’uso ideologico del concetto di specie, e di contribuire a porre fine, nelle pratiche ed azioni di lotta, ai sistemi materiali di sfruttamento che dallo specismo derivano.
Richiamate analogie ma anche differenze con le prime forme di femminismo e di abolizionismo, Timeto concentra l’attenzione sul momento storico che Donna Haraway ha definito Piantagionocene [12] mettendone in evidenza «la riserva di corpi che collegano l’economia schiavista delle piantagioni come fenomeno storico con l’attuale sfruttamento intensivo delle terre e dei corpi umani e non-umani (nelle monoculture come negli allevamenti» (ivi: 16). Il capitalismo attuale ha attinto a una riserva dei corpi razzializzati/animalizzati quali mezzi di produzione e riproduzione per il suo sviluppo estrattivista [13]. L’autrice obbliga a prendere atto di come le donne nere siano i soggetti su cui l’intreccio tra razzismo, specismo e sessismo ha particolarmente insistito [14]. A suo giudizio, come il primo femminismo bianco ricorreva, nel suo discorso sull’eguaglianza tra uomo e donna, ad argomentazioni speciste (e razziste), così la nascita del primo femminismo afroamericano – espressione di «posizionamento intersezionale ante-litteram» (cioè espressione di persone umane al contempo afro-americane e donne) – portava ancora con sé un avvertibile limite specista.
Resta che l’odierno antispecismo femminista può spingersi oltre la maledizione dell’analogia e della metafora (che comportano un ricorso puramente simbolico all’animalità). Ciò grazie all’offerta di tre spunti teorici, il primo dei quali, quello della critica radicale dei dualismi, è certo condiviso con le altre forme di femminismo; resta che solo l’ecofemminismo porta la critica dei dualismi alle più rigorose conseguenze. Il secondo spunto è quello dei saperi situati, tema complesso a riguardo del quale mi limito a riportare la direttrice individuata da Timeto: la co-implicazione dell’osservatore con l’osservante non comporta solo la fine del ‘ventriloquismo’ con cui gli umani si rappresentano (quando lo fanno) la relazione di interdipendenza uomo-animale, ma è anche l’unica via per por fine all’antropomorfismo arrogante e arrivare ad osservarci all’interno della relazione, invece di continuare a collocarci da un punto di vista esterno e privilegiato. Praticando la via dei saperi situati, ed avvalendosi delle conquiste del pensiero post e de-coloniale e delle teorie critiche della razza, il pensiero ecofemminista arriva alla conquista del paradigma dell’intersezionalità. Non si tratta, spiega in proposito l’autrice, di mera prospettiva teorica, quanto di un metodo di analisi della «dimensione contestuale e relazionale del potere»: poiché la pratica informa la teoria, il femminismo antispecista, in quanto orientato alla prassi, «si serve della analisi intersezionali per intervenire sulle relazioni inter-e intraspecie invece che soltanto per descriverle» (ivi: 22). Nell’ultima parte, richiamando fortemente il lavoro recente di Maneesha Decka [15], Timeto si avvicina alla costruzione di un modello trans-specie di soggettività legale, «intesa come beingness basata sull’esperienza incarnata, la relazionalità e la vulnerabilità trans-specie» (ivi: 23) [16].
In chiusura, l’autrice ribadisce come l’approccio seguito consenta di arrivare a considerare preferibile, per l’antispecismo, una prospettiva femminista intersezionale multi-ottica. Donde alcune conseguenze pratiche vantaggiose, in particolare la possibilità di produrre un approccio intersezionale alla sostenibilità intesa come «giustizia sociale multispecie» (ivi: 24-25) [17].
5. Il terzo intervento iniziale su cui intendo soffermarmi è “Etica animale a volo d’uccello”, di Erich Linder, Silvia Caprioglio Panizza, Laura Candiotto [18]. Il saggio, prendendo le mosse dall’irruzione di polizia e unità veterinarie dell’agenzia della salute nel rifugio pe animali ‘Cuori Liberi?” per uccidere nove maiali, al tempo dell’epidemia di peste suina [19], si chiede se esista, e nel caso quale sia, lo status morale degli altri animali nella nostra società: in altre parole, ha diritto di cittadinanza, e in quali termini, un’etica animale contemporanea? A tal fine bisogna intanto valutare se il principio di eguaglianza si applichi anche agli animali: in proposito già Singer ha chiarito che la capacità di provare dolore e piacere costituisce il prerequisito per essere in grado di avere degli interessi, e quindi essere ricompresi nel principio di eguaglianza [20]. Il saggio fa poi i conti con l’argomentazione secondo cui agli animali, non avendo capacità di riflettere su se stessi (argomentazione in verità traballante, quanto meno, alla luce dei recenti risultati della ricerca scientifica), va negato uno status morale. L’argomentazione va rigettata in toto [21]; piuttosto, attribuire il diritto alla eguaglianza non significa diritto ad identico trattamento [22].
Il punto è chiedersi – e la risposta può solo essere positiva – se gli animali sono o meno in grado di attribuire valore (e disvalore) a situazioni ed oggetti della propria vita: dobbiamo riflettere sull’etica animale a partire dal fatto che il singolo animale è per sé il fine delle proprie azioni. Il saggio affronta poi i tentativi di costruire una teoria politica dei diritti animali [23], criticando le teorie ‘classiche’ in materia [24], che si soffermerebbero troppo sui profili negativi di tali diritti, nella direzione di individuare (e proteggere) invece anche una serie di diritti positivi [25].
Mi pare che il contributo, seguendo un percorso in parte diverso, arrivi a condividere con i due sopra citati la centralità dell’ecofemminismo [26]. Ancora, concentra l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente di vita (ivi: 58-61), facendo leva sull’interdipendenza tra animali ed ambiente, e sottolineando come spesso la sparizione delle singole forme di vita dipenda dalla sparizione dei relativi habitat, senza bisogno di arrivare alla morte dell’ultimo esemplare. Ponendo al centro la piccola epopea dei pinguini del porto di Sidney, la salvaguardia assume una dimensione etica pregnante: non solo salvaguardia di ciò che oggi esiste, ma «di ciò che è necessario preservare affinché ci possa essere un domani» (ivi: 60). Emerge così il tema della responsabilità transgenerazionale [27]. Ciò porta a ribadire l’importanza del dialogo tra etica animale ed etica ambientale, dialogo spesso contraddittorio, che richiede di mettere in discussione le logiche dualistiche che garantiscono solo violenza sistematica nei confronti dell’altro. Di qua una conclusione nuovamente all’insegna del “più che umano”, inteso come visione integrata che porta a comprendere gli esseri umani come parte di una comunità più ampia che li comprende insieme ad (altri) animali, piante, fiumi, rocce, fenomeni atmosferici [28].
6. La parte 1 è conclusa da un intervento importante quanto autorevole, sugli allevamenti intensivi [29], e dal primo Focus sulla medicina veterinaria [30]. La tesi, fascinosa quanto condivisibile, dell’autore del primo saggio è che proprio alla scienza spetti il compito di portare a conoscenza l’orrore degli allevamenti intensivi e delle loro conseguenze, prima di tutto sull’uomo. Anche se, singolarmente intesi, vari tra gli spunti richiamati sono noti a chi lotta per i diritti degli animali, nel contributo del prof. Gonella meritano particolare apprezzamento la grande chiarezza, e insieme la ferma volontà di fare piazza pulita della pseudo-narrativa «propagandata dalle lobbies della zootecnia» (ivi: 70). Non potendo procedere nel dettaglio, mi limito a sottolineare il passaggio in cui, facendo riferimento all’insostenibilità dell’allevamento intensivo, l’autore (ivi: 72) – richiamando un commento del Washington Post – paragona senz’altro il ruolo giocato dalle grandi aziende della carne «contro le azioni di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico» (ibidem) a quanto continuano a fare le grandi compagnie di estrazione del petrolio. Esprimendosi con altro linguaggio, è individuata con chiarezza la rete dei biopoteri dominanti nell’epoca che definiamo della biopolitica [31].
7. Come anticipato, le parti successive del volume sono articolate sulle diverse discipline giuridiche, a partire dal diritto internazionale ed europeo. Non mi soffermerò sui singoli contributi, se non in quanto strettamente rapportabili alla sezione iniziale del volume. In particolare richiamo i paragrafi iniziali (e la conclusione) del contributo di Sara De Vido [32], dedicati alla natura antropocentrica del diritto internazionale ed alle, pur timide, aperture eco-centriche in esso si manifestano.
De Vido ci spiega come il diritto (quello internazionale compreso) sia «intrinsecamente, ontologicamente antropocentrico». Chiaro è il richiamo a Cartesio: l’autrice pone in evidenza come sia il diritto internazionale dell’ambiente, prima e più di tutti, ad avere il tratto dell’antropocentrismo. Ciò dal momento che la necessità di proteggere flora e fauna è funzionale, asservita potremmo dire, al compito primario di proteggere gli umani [33]. Richiama poi l’argomentazione di chi, sottolineato come l’espressione antropocene sia espressione di un soggetto giuridico (umano) privilegiato, e sottenda un «sistema giuridico globale neoliberale nel suo complesso», conclude, senza ambiguità, nel senso che da questo stato di cose esce minata la capacità del sistema giuridico internazionale «di rispondere alla crisi climatica, al degrado ambientale e all’imposizione di un disempowerment strutturale su un vasto e crescente numero di esseri umani» (ivi: 83) [34]. De Vido si sofferma poi sull’avvio di pratiche e spunti teorici in una direzione che (con le dovute cautele) può venire definita ecocentrica [35], anche se il quadro d’insieme resta gravemente pregiudicato, portando l’autrice a far proprio (ivi: 85-86) il giudizio di chi osserva come «la cultura dominante e il sistema giuridico che la supporta sono distruttivi per sé. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio che trovi le sue radici nell’ecologia e nell’etica … siamo parte della natura: non indipendenti, ma interdipendenti» [36].Anche gli altri contributi della sezione di diritto internazionale ed europeo [37] forniscono importanti spunti di riflessione. La sezione – lo si è visto – è conclusa da due Focus sul primo dei quali tornerò più avanti.
8. Le successive Parti 3 e 4 sono dedicate rispettivamente alla tutela penale e civile e a quella costituzionale, comparatistica, amministrativa. Nell’intervento che apre la parte terza Monica Gazzola indaga sui possibili effetti ai fini della tutela degli animali non umani prodotti dalla legge 82 del 2025 [38]. Ricordato il dibattito pregresso, e l’interpretazione evolutiva operata dalla giurisprudenza di merito nello scorcio finale dello scorso secolo, sulla spinta di una critica radicale del quadro giuridico esistente ad opera dell’evoluzione del pensiero scientifico e filosofico (interpretazione evolutiva che peraltro si è mantenuta sempre al di qua del riconoscimento di diritti soggettivi in capo agli animali non umani), Gazzola si sofferma intanto sulla legge 189 del luglio 2004 [39] che introduce nel Codice Penale (CP) il Titolo IX-bis, ‘Delitti contro i sentimenti degli animali”, artt. 544-bis e 544-ter (rispettivamente delitto di uccisione e delitto di maltrattamento degli animali) [40]. Con la stessa legge viene poi modificato l’art. 727, che comprende non solo l’abbandono ma anche la detenzione in condizioni insostenibili di animali non umani.
L’Autrice mette peraltro in rilievo come le pur apprezzabili modifiche introdotte lascino inalterata la natura del bene giuridico protetto: non l’animale in sé considerato, ma la «sensazione di ripugnanza e riprovazione che la sofferenza inflitta all’animale può suscitare negli umani» (ivi: 161). Richiama inoltre il peso della norma di collegamento (art. 19-ter) che fa salve le disposizioni previste da leggi speciali in materia di caccia, pesa, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, zoo, circhi, manifestazioni storiche autorizzate a livello regionale. Le novità introdotte dalle Legge del 2004 sono dunque limitate agli animali, per così dire, ‘antropizzati’. Nel frattempo, anche per effetto dell’art 13 TFUE che definisce gli animali non umani come ‘esseri senzienti’, e della modifica dell’art. 9 della Costituzione [41], che attribuisce rango costituzionale alla tutela degli animali [42], nel giugno 2025, a conclusione di un lungo iter parlamentare, è stata varata la nuova legge n. 82 che introduce apprezzabili novità in materia di crimini contro gli animali. Gazzola mette in guardia contro gli eccessi d’ottimismo, anche alla luce delle difficoltà e limiti che la nuova disciplina ha incontrato nel trasformarsi in legge dello Stato. Resta, puntualizza l’autrice, che non si può sottovalutare né il peso della trasformazione del titolo IX c.p. da “Delitti contro il sentimento degli animali” a “Delitto contro gli animali”. Ciò pone fine infatti ad ogni discussione sulla natura del bene giuridico protetto e dà una indicazione precisa di lavoro: utilizzare tale modifica per «limitare ulteriormente l’ambito di operatività della scriminante» sancita dalla citata norma di collegamento (l’art. 19). Su questa base l’autrice procede ad una disamina analitica attualizzata delle fattispecie di reato su cui non la seguiamo, se non per segnalare il par. conclusivo, dall’incisivo titolo “Quali diritti, per quali animali?”, ripreso a seguire nelle considerazioni finali [43].
Quanto alla parte quarta, dedicata ai profili di diritto pubblico, comparato ed amministrativo, questa è introdotta da un contributo di Silvia Zanini che si collega all’analisi svolta da Gazzola, con particolare riferimento agli effetti dell’introduzione del nuovo art. 9 Costituzione [44]. Proprio la durezza del dibattito parlamentare relativo, sostiene in modo convincente Zanini, costituisce prova di come la scelta del legislatore sia orientata, nel caso, «non alla cristallizzazione di un principio già sedimentato, bensì alla introduzione di un profilo del tutto nuovo nella configurazione dei principi costituzionalmente protetti» (ivi: 219). Le riflessioni conclusive di tale saggio consentono allora di introdurre opportunamente un paio di osservazioni d’insieme da parte mia [45].
9. La prima osservazione sul volume riguarda il non facile, riuscito sforzo di tenere insieme, nel senso di governare unitariamente, la questione del rapporto con gli altri animali sotto un profilo diciamo ambientale, e quella, certo interagente, ma tutt’altro che coincidente, del riconoscimento della senzienza individuale in capo ai membri di (varie) tra le specie con cui condividiamo il mondo in cui viviamo. Il tema del superamento di una considerazione lato sensu strumentale della relazione con gli (altri) animali è, lo si è visto, al centro della prima sezione, ma si snoda lungo tutto il testo [46]. Volendo essere pignolo, la preoccupazione del governo di un doppio profilo sembra venir meno solo nell’intervento finale (il Focus sull’alimentazione vegetariana) costruito interamente sull’opportunità di privilegiare elementi vegetariani nella dieta per motivi sostanzialmente salutistici. La critica non è al contributo in sé [47], quanto all’opportunità della sua collocazione finale: ad una prima lettura, ne sortisce un senso di delusione [48].
Il problema della convergenza tra i due profili, o se vogliamo della corretta articolazione tra dimensioni compresenti, invita tuttavia ad ulteriori considerazioni. Se in particolare i saggi di Gazzola, Pasini, Zanini, ci conducono dentro un tema complesso quanto poi mirabilmente disegnato da Rescigno [49], è la domanda successiva – “quali diritti per quali animali” (Gazzola: 270) a porre problemi. I mammiferi tutti, come gli uccelli, devono essere considerati rientrare nel novero dei dotati di (una forma di) senzienza; del pari, alcune sommarie divisioni tra vertebrati ed invertebrati crollano di fronte all’evidenza degli studi recenti in particolare sui cefalopodi. Non mi avventuro oltre nella materia: il punto è che se puntiamo solo sulla senzienza – di necessità elemento che ci accumuna ad una parte deli altri animali, più ampia di quanto si potesse ritenere, ma comunque una parte – siamo esposti al rischio di riproporre una opposizione verticale, diciamo una forma più sofisticata di dualismo. Non più (animali) umani da una parte e (altri) animali, tutti insieme, dall’altra parte. Il dualismo si (ri-)presenterebbe tra umani e (altri) animali senzienti da un lato, il resto del vivente dall’altro lato. Si instaurerebbe per questa via una artificiale corsa ad ostacoli tra gli animali per la conquista di un posto al “banchetto degli esseri senzienti”, riservando ovviamente agli umani il monopolio dell’attribuzione di status [50]. Il rischio diventa allora quello di dimenticare che i tratti senzienti degli umani come di svariati altri animali «devono essere interpretati nella prospettiva dei fenomeni biologici che li precedettero e ne consentirono l’emergere» [51].
Insomma, proprio perché è evidente che l’acquisizione di uno status di soggettività è sì un fenomeno più diffuso di quanto un antropocentrismo cieco vorrebbe ancor oggi indurci a credere, ma non universale, è tanto più necessario tenere presente, sempre, l’altro livello, la dimensione eco-ambientale che caratterizza la vita nel suo complesso: siamo tutti (tutti i viventi intendo) sulla stessa barca, alla lettera.
10. Il focus su “Caccia e tutela penale degli animali selvatici: un binomio difficile” di Monica Gazzola, di per sé articolazione delle posizioni coerentemente sostenute nel e dal volume, acquista nuove sfaccettature se riconsiderato alla luce dell’inopinata svolta introdotta dal ddl caccia in discussione in Parlamento, ddl per cui si era addirittura evocata la procedura d’urgenza (!).
Gazzola riattraversa la disciplina della caccia introdotta dalla legge 157 del 1992 [52] alla stregua delle analizzate modifiche introdotte dalle leggi del 2004 e (soprattutto) del 2025, nonché dall’art. 13 TFUE e dall’intervenuta a modifica dell’art. 9 Cost. Parte dalla constatazione che l’interesse tutelato dalla legge del 1992 non è certo quello degli animali, ma quello umano (anzi, di un gruppo umano specifico) a che rimanga un numero sufficiente di animali selvatici tale da consentire la prosecuzione dell’attività venatoria. Il diritto dei cacciatori di fare quello che vogliono (catturare, uccidere. etc.) le c.d. prede conosce insomma il solo limite dell’esigenza di conservazione della fauna selvatica stessa, onde non privare del tutto i cacciatori futuri della possibilità di praticare tale (come dubitarne?) nobile attività. I reati previsti dalle disposizioni sopravvenute (detenzione incompatibile, uccisione senza necessità, maltrattamenti), si chiede Gazzola, sono applicabili a condotte poste in essere dai cacciatori? Osterebbe a ciò il citato art. 19-ter delle disposizioni coord. c.p., che prevede non si applichino all’attività venatorie dette disposizioni (artt. 727, 544-bis, 544-ter). Inoltre la legge 157 prevede (art. 30) che una serie di violazioni della stessa (violazioni gravi, non secondarie: uccisioni di esemplari di specie protette, caccia in luoghi vietati, e in periodi non consentiti), costituiscano reati contravvenzionali: dato il carattere di lex specialis della disposizione, questa potrebbe prevalere sulla norma generale (art. 15 c.p.). Insomma: comportamenti ai danni degli animali puniti severamente dal codice penale si trasformano in reati contravvenzionali quando posti in essere da cacciatori [53]. Un insulto al senso comune, davvero.
Gazzola osserva poi come sia la legge 157 sia alcune secondarie misure introdotte in seguito risultino rigidamente ancorate ad un approccio antropocentrico [54]. Resta che la riforma introdotta dalla citata legge 82 del 2025, indicando chiaramente l’interesse dell’animale in sé considerato quale bene giuridico da proteggere [55], crea le promesse per una interpretazione restrittiva della stessa legge 157.
L’analisi è rigorosa: pure, la situazione è rapidamente cambiata, in senso opposto rispetto al quadro prospettato. Lungi da una logorante guerra di resistenza sul piano politico-giuridico, volta a rendere inefficaci i profili evolutivi della recente normativa, e comunque a ritardarne gli effetti, come era logico attendersi da parte delle lobbies legate alla caccia – non solo i cacciatori in sé, numero del resto in rapido calo negli ultimi decenni – affrontiamo una controffensiva totale, insultante perfino (nel linguaggio usato), certo non prevista. Eppure, se la riforma dell’art. 9 della Cost. e lo stesso art. 13 TFUE ci rimandano a climi e situazioni politiche risalenti diverse dall’attuale, la legge n. 82, che di tali riforme costituisce il (timido) frutto, è dell’anno scorso. Le stesse difficoltà incontrate e le mediazioni imposte al testo base danno la cifra dell’esistenza sia di un’agguerrita resistenza [56], sia nel contempo di una componente all’interno del fronte socio-politico, diciamo conservatore, dotata di pulsioni animaliste.
Che cosa è capitato di così sconvolgente negli ultimi tempi? [57] Finché restiamo sullo stretto terreno della normativa che disciplina la caccia, non è cambiato proprio nulla, verrebbe da dire. Ne consegue che il contrasto del testo legislativo in discussione con l’art 9 Costituzione e con il diritto UE è radicale già nel linguaggio utilizzato, non ha possibilità di passare … ma siamo sicuri che, come sento dire in giro da talune anime belle, “questa volta i fascisti hanno sbagliato i loro conti”?
In realtà l’iniziativa consente ad una destra radicale all’offensiva (a livello locale, europeo e mondiale, come vediamo quotidianamente) di aprire un nuovo fronte di attacco nei confronti di sistemi valoriali che all’apparenza godrebbero di un generale riconoscimento. Ritorna con maggior forza, per restare ancorati al libro, l’ammonizione di Colombino, secondo cui la relazione tra uomo ed altri animali costituisce relazione politica per eccellenza [58].
Il cambiamento quindi c’è, è in pieno svolgimento ed è davvero sconvolgente, anche se sembra riguardare il tema oggetto di queste pagine in modo solo indiretto: si inserisce invece nel clima di incitamento a violenza e sopraffazione contro gli animali (umani e non), proprio nei termini – e chiudo, provvisoriamente – anticipati dalle curatrici nell’Introduzione a questo volume: «reificazione dell’altro, gerarchizzazione dei viventi, volontà di sfruttamento e dominio» [59] à tout azymuth [60].
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