Statuto

Art. 1

È costituita l’Associazione culturale denominata ISTITUTO EUROARABO. Ha sede in Mazara del Vallo, ha durata illimitata, non ha fine di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto, da quelle del Codice Civile per le associazioni non riconosciute

È una associazione avente come finalità quella di recare un apporto originale alla vita intellettuale del territorio, della Regione Siciliana, dei Paesi membri della Comunità Europea e degli Stati Arabi del prospiciente Nord Africa e del Medio e Vicino Oriente. L’Associazione contribuisce con la propria attività all’arricchimento del patrimonio culturale e scientifico dei Paesi Mediterranei considerati nella propria unità e diversità: a ciò esso adempie mediante le attività di ricerca, di divulgazione, di promozione e di formazione.

In questo ambito, l’Associazione mira a fornire spazi, strumenti e occasioni di riflessione su questioni che riguardano le relazioni dei vari Paesi mediterranei; ciò nel campo della ricerca scientifica di tutte le discipline. L’Associazione è impegnata a favorire incontri, seminari, letture, proiezioni, spettacoli, mostre, archivi di documentazione, stampa di volumi e di riviste, laboratori, premi e borse di studio, proponendosi di diffondere e incrementare – anche attraverso la collaborazione, la convenzione e l’interscambio con le scuole, le università e altri enti – i livelli di conoscenza e di sensibilizzazione intorno ai beni culturali del territorio e più ampiamente dell’area mediterranea, nonché sui diversi aspetti relativi ai rapporti intrattenuti, nel passato, nel presente e in prospettiva, tra la Sicilia, l’Italia e l’Europa da un lato  e il mondo arabo-islamico dall’altro.

Nella consapevolezza che oggi più di ieri si avverte il bisogno di politiche culturali volte a preparare società aperte al pluralismo e alla convivenza interetnica, l’Associazione si pone l’obiettivo di favorire ogni processo di rimozione dei pregiudizi e di dialogo e collaborazione tra i Paesi e i popoli rivieraschi del Mediterraneo. In questa direzione propone progetti, stimola interessi, promuove dibattiti su temi di attualità e d’interesse interdisciplinare. L’Associazione può amministrare e gestire un proprio sito web nonché periodici o bollettini di informazione online, le cui attività scientifiche si sviluppano in coerenza agli obiettivi dell’Associazione.

 

Art.2

L’Associazione ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e ribadisce il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e partitico.

L’Associazione, per perseguire i propri fini istituzionali, si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli apporti degli associati, dai contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali

o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. L’Associazione, non avendo fini di lucro, ha titolo di ricevere dallo Stato o dagli Enti pubblici, beni immobili in concessione, in comodato o anche in uso provvisorio, provenienti dalle confische giudiziarie.

 

Art. 3

Nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle proprie finalità, l’Associazione può sviluppare attività concertate con altre associazioni, può stabilire mediante convenzioni rapporti con Enti pubblici e privati, può partecipare a progetti della Comunità Europea e a forme di scambio culturale e di  esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti e istituzioni culturali.

 

Art.4

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente e, entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Entrambi verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, che determinerà anche la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, nel quadro delle finalità non lucrative perseguite dall’Associazione.

 

Art. 5

Possono essere soci tutti coloro che hanno interesse al raggiungimento degli scopi sociali e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di voti.

L’Assemblea, su motivata proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di socio onorario a chi abbia bene meritato.

I soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione, a frequentare eventuali locali sociali, a ricevere la tessera sociale, a partecipare alle manifestazioni ed iniziative promosse dall’Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.

 

Art. 6

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno, entro il 30 aprile e il 30 novembre, mediante comunicazione scritta o per via email diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo sociale dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il giorno, ora e luogo della riunione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Detto avviso potrà contenere anche l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi comunque nello stesso giorno indicato per la prima.
L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale od anche altrove nell’ambito però del territorio del Comune di Mazara del Vallo.

L’Assemblea può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei soci, e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola col pagamento di quanto dovuto all’Associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.
Ciascun socio non potrà rappresentare più di un altro socio.

L’Assemblea delibera sul rendiconto della gestione, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per Legge o per Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, nel caso sia assente il titolare nominato dal Consiglio Direttivo, e, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 7

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Vi fanno parte anche quale componenti di diritto gli ex presidenti dell’Associazione e quanti sono responsabili dei progetti in essere dell’Associazione.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio viene considerato dimissionario. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, ove a tali nomine non abbia già provveduto direttamente l’Assemblea del soci. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio; essi sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due del suoi membri e, comunque, almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.

Per l’ammissione a soci il Consiglio delibererà a maggioranza assoluta di voti del suoi componenti e a scrutinio segreto. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne svolgerà le funzioni.

Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o altrove, ma nel Comune di Mazara del Vallo, nel luogo indicato nell’avviso di convocazione che dovrà essere inviato per posta o per email possibilmente almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni. Esso, tra l’altro, organizza e convoca le assemblee, prepara annualmente il programma dell’attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, assume tutte le iniziative necessarie allo svolgimento dell’attività sociale, provvede alla formazione di gruppi di lavoro il cui coordinamento verrà affidato ai vari componenti il Consiglio stesso, decide sulle istanze di partecipazione all’Associazione, amministra il patrimonio sociale, può procedere alla nomina di uno o più Consigli Scientifici, commissioni, comitati, giurie, esperti, consulenti, direttori, responsabili, impiegati e dipendenti, può compilare il regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

 

Art. 8

Il Presidente e in sua assenza il Vice-presidente rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con poteri di firma, curando l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

Art. 9

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza di tre quarti dei presenti all’Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che dovrà comunque essere devoluto a scopi di pubblica utilità o beneficenza.

 

Art.10

La gestione dell’Associazione può essere controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni.Non è dovuto loro alcun compenso e possono essere scelti anche tra i non soci; sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio, qualora istituito,  si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta. Tra i membri dello stesso può essere nominato dall’Assemblea un Presidente.

 

Art.11

La decisione di qualsiasi controversia sociale che dovesse insorgere tra i soci e tra questi e l’associazione o suoi organi sarà eventualmente rimessa, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale allo scopo da tre membri Probiviri amichevoli compositori, scelti due dalle parti in causa, uno per ciascuna, ed il terzo dai due arbitri così eletti, ed in ogni caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Marsala.
Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro lodo è inappellabile.

 

Art.12

Per tutto quanto altro non previsto valgono le norme di legge per le associazioni e per le società in genere.