Introduzione
Il sistema internazionale di protezione dei rifugiati nasce dalle macerie della Seconda guerra mondiale e trova il suo pilastro nella Convenzione di Ginevra del 1951. Alla base vi era un principio inequivocabile: garantire il diritto universale di asilo a chiunque fuggisse da persecuzioni, guerre e violenze. L’idea di fondo era che la protezione non dovesse essere oggetto di negoziazione politica, ma un obbligo giuridico e morale della comunità internazionale.
Negli ultimi decenni, tuttavia, tale architettura normativa ha subito una progressiva erosione [1]. Da un lato, l’aumento dei conflitti prolungati e delle crisi umanitarie ha accresciuto la domanda di protezione. Dall’altro, le politiche adottate da numerosi Stati hanno progressivamente svuotato di contenuto l’impianto originario, sostituendo al principio della protezione universale logiche di contenimento, deterrenza ed esternalizzazione. In questo scenario, la protezione stessa si è trasformata in merce di scambio, parte integrante di una più ampia economia politica delle migrazioni.
Un concetto emblematico di questa trasformazione è quello di refugee rentierism, ossia la capacità degli Stati di utilizzare la presenza dei rifugiati non come un onere da gestire, ma come una risorsa da capitalizzare sul piano geopolitico. Attraverso la negoziazione con attori internazionali – disposti a pagare, politicamente o finanziariamente, pur di evitare l’arrivo dei rifugiati ai propri confini – i Paesi ospitanti trasformano la “presenza indesiderata” in leva strategica.
La nozione di refugee rentierism si innesta su una genealogia teorica ben precisa: la teoria dello “Stato rentier”, elaborata negli anni ’60 da Hossein Mahdavi [2], secondo cui alcuni Stati fondavano la propria stabilità economica e politica non sulla tassazione interna, ma su entrate esterne, come i proventi del petrolio o gli aiuti internazionali. Nella sua trasposizione al campo delle migrazioni forzate, la “rendita” non deriva da una risorsa naturale o economica, bensì dalla gestione di popolazioni in fuga. I rifugiati diventano così un capitale politico, una moneta di scambio che può generare finanziamenti, sostegno diplomatico e legittimazione internazionale.
In questa prospettiva, il refugee rentierism non rappresenta soltanto una deviazione dalle norme di protezione originarie, ma costituisce un paradigma emergente della nuova governance globale delle migrazioni. Esso segna il passaggio da un modello universalistico, fondato su obblighi condivisi, a un sistema transazionale e differenziale, in cui la protezione è distribuita in base a logiche di convenienza politica, di prossimità geografica e di capacità negoziale degli Stati.
La domanda di ricerca centrale di questo saggio è pertanto la seguente: in che misura la trasformazione dei rifugiati in “rendita geopolitica” sta ridefinendo la natura, la funzione e la legittimità stessa del diritto d’asilo? Per affrontarla, il testo si articola in tre passaggi principali: (1) la ricostruzione delle radici teoriche del concetto e delle sue connessioni con la teoria dello Stato rentier; (2) l’analisi di casi studio significativi che illustrano le diverse declinazioni pratiche del refugee rentierism in contesti regionali eterogenei; (3) la discussione delle implicazioni per il diritto internazionale e per il sistema multilaterale, attraverso l’esame di accordi bilaterali e multilaterali (come l’accordo UE–Turchia o il partenariato Regno Unito-Rwanda), dei rapporti prodotti da organizzazioni internazionali (UNHCR, Nazioni Unite, OIM) e delle denunce documentate dalle ONG attive sul campo (Amnesty International, Médecins Sans Frontières, Human Rights Watch, ecc.).
Il saggio riconosce anche i limiti intrinseci di questa analisi. In primo luogo, la scarsità di dati trasparenti e la natura opaca di molti accordi rendono complessa una valutazione completa. In secondo luogo, la ricerca corre il rischio di cadere in una prospettiva eurocentrica, focalizzandosi eccessivamente sulle pratiche dei Paesi del Nord globale. Per mitigare questo rischio, l’analisi include consapevolmente casi extraeuropei, mostrando come il refugee rentierism sia un fenomeno transnazionale che attraversa diversi regimi politici e contesti regionali.
Il concetto di refugee rentierism: radici teoriche e declinazioni attuali
Il concetto di refugee rentierism si colloca all’interno della più ampia economia politica delle migrazioni e descrive la capacità di alcuni Stati di trasformare la presenza dei rifugiati sul proprio territorio in una risorsa geopolitica da capitalizzare. La sua elaborazione recente deve molto al lavoro di studiosi come Gerasimos Tsourapas [3], il quale ha mostrato come i Paesi collocati lungo le principali rotte migratorie abbiano sviluppato una sofisticata capacità di sfruttamento politico di tale posizione strategica, traducendo la gestione dei rifugiati in leva di negoziazione nei confronti dei Paesi donatori.
A differenza delle rendite “classiche”, basate sulla disponibilità di risorse naturali o di entrate economiche esogene, la refugee rent non deriva da ciò che un Paese possiede, ma da ciò che trattiene. In altre parole, la rendita prodotta non scaturisce da un surplus positivo (petrolio, gas, aiuti finanziari), bensì da una “presenza indesiderata”: popolazioni rifugiate e migranti forzati che, proprio in quanto percepiti come un problema da attori terzi, assumono valore negoziale.
Le radici concettuali del refugee rentierism risiedono nella teoria dello Stato rentier, formulata negli anni ’60 da Hossein Mahdavy [4] per analizzare sistemi politici fondati su entrate esterne piuttosto che su forme di tassazione interna. Applicata al campo migratorio, questa chiave di lettura permette di osservare come alcuni governi abbiano saputo riconvertire un apparente fardello – l’accoglienza di rifugiati – in una forma di rendita geopolitica. Tali Stati non beneficiano dunque di una risorsa naturale, ma della capacità di modulare i flussi migratori, trattenendoli o minacciando di rilasciarli, in cambio di fondi, sostegno diplomatico o legittimazione internazionale.
Questo meccanismo si inserisce in una logica più ampia di esternalizzazione del controllo delle migrazioni, attraverso la quale i Paesi ad alto reddito trasferiscono la responsabilità della gestione delle frontiere a Stati terzi, spesso situati in aree di crisi. In tal modo, la protezione internazionale non viene più trattata come obbligo giuridico e principio universale, ma come prestazione contrattabile, soggetta a prezzi, condizioni e clausole variabili a seconda del contesto politico. Si consolida così una sorta di “mercato globale delle responsabilità”, in cui la protezione dei rifugiati viene scambiata e negoziata in funzione degli interessi strategici degli attori coinvolti.
La letteratura recente ha contribuito a sistematizzare il concetto e ad ampliarne le implicazioni. Tsourapas [5] ha evidenziato il carattere strategico di tali pratiche, sottolineando come gli Stati di transito e di prima accoglienza abbiano progressivamente affinato la loro capacità di ottenere concessioni politiche ed economiche attraverso la gestione delle migrazioni. Altri autori, come Lavenex [6] e Gibney [7], hanno analizzato come queste dinamiche riconfigurino i rapporti tra sovranità statale e responsabilità internazionale, erodendo la dimensione universale del diritto di asilo. Hathaway [8] e Gammeltoft-Hansen & Tan [9] hanno invece messo in luce la connessione tra refugee rentierism, accordi bilaterali e processi di esternalizzazione, denunciando la progressiva contrazione degli spazi di protezione effettiva.
Emergono così due linee interpretative contrapposte. Da un lato, una lettura che considera il refugee rentierism come esito quasi inevitabile della governance globale contemporanea delle migrazioni, funzionale a un ordine internazionale caratterizzato da asimmetrie di potere e da crescente competizione geopolitica. Dall’altro, una prospettiva critica che lo interpreta come una minaccia strutturale all’universalità dei diritti, capace di ridurre la protezione a mera funzione transazionale, con conseguenze di lungo periodo sulla legittimità e sull’efficacia del diritto internazionale dei rifugiati.
Esempi concreti: cartografia globale della rendita
Il refugee rentierism non è un fenomeno circoscritto né un episodio eccezionale, ma un dispositivo diffuso e trasversale che struttura in modo crescente le relazioni tra Stati, organizzazioni internazionali e popolazioni rifugiate. Si tratta di una pratica adattabile, capace di assumere configurazioni diverse a seconda del contesto politico, delle condizioni economiche e delle asimmetrie di potere che caratterizzano i rapporti tra Nord e Sud globale. Attraverso una cartografia globale della rendita, è possibile osservare come i rifugiati diventino, simultaneamente, soggetti vulnerabili in cerca di protezione e risorse geopolitiche oggetto di contrattazione.
- UE-Turchia (2016). L’accordo siglato tra Bruxelles e Ankara [10], del valore complessivo di 6 miliardi di euro, rappresenta uno degli esempi più citati di refugee rentierism. La Turchia si è impegnata a trattenere sul proprio territorio milioni di rifugiati siriani, limitando le partenze verso l’Europa, in cambio di finanziamenti, di un’accelerazione nei negoziati sull’abolizione dei visti e di un rilancio dei colloqui di adesione all’UE. L’episodio del 2020, quando il governo turco minacciò di “aprire le frontiere” per esercitare pressione su Bruxelles, rivela con chiarezza la natura transazionale di tale rapporto: i rifugiati diventano leva negoziale in una partita geopolitica che intreccia sicurezza, risorse economiche e legittimità politica.
- Libano (2024). In un Paese segnato da un collasso finanziario, da una fragile stabilità politica e da una crescente xenofobia, la presenza di circa 1,5 milioni di rifugiati siriani è stata trasformata in strumento di sopravvivenza economica e politica. L’accordo da 1 miliardo di euro con l’Unione Europea [11], finalizzato a contenere le partenze via mare, si inserisce in un contesto di marginalizzazione dei rifugiati, spesso privati di diritti fondamentali e soggetti a deportazioni arbitrarie. In questo caso, la rendita non si limita al trasferimento di fondi, ma produce un riconoscimento implicito della capacità negoziale del governo libanese, che ottiene legittimazione internazionale malgrado il deterioramento del quadro dei diritti umani.
- Tunisia [12], Egitto [13], Mauritania [14] (2023-2024). Le recenti intese con l’UE mostrano come il refugee rentierism possa assumere la forma di partenariati securitari con governi autoritari o semi-autoritari. L’offerta di sostegno finanziario e politico da parte europea si traduce, di fatto, in una delega del controllo delle rotte del Mediterraneo centrale a regimi che spesso non rispettano standard minimi di protezione. La rendita, in questo caso, non consiste soltanto nell’afflusso di risorse economiche, ma anche nella legittimazione politica di attori regionali che, grazie alla gestione dei flussi migratori, accrescono la loro centralità diplomatica.
- Regno Unito-Rwanda [15] (2022-2024). Il programma britannico di ricollocamento in Rwanda, costato oltre 300 milioni di dollari pur senza essere mai attuato, costituisce un esempio paradigmatico di rendita a carattere performativo. L’accordo, infatti, non ha generato alcuna reale gestione di rifugiati, ma ha funzionato come dispositivo simbolico per il governo britannico, che ha potuto esibire durezza e capacità di controllo di fronte all’opinione pubblica interna. Qui il refugee rentierism si configura come rendita politica piuttosto che economica: il valore risiede nel messaggio trasmesso, più che negli effetti concreti.
- Australia-Nauru/Papua Nuova Guinea (dal 2012). La politica australiana di trasferimento dei richiedenti asilo in centri di detenzione offshore [16] è uno dei casi più estremi. Gli accordi stipulati con Stati insulari come Nauru e Papua Nuova Guinea hanno previsto spese enormi a carico di Canberra – miliardi di dollari negli anni – a fronte di violazioni sistematiche dei diritti umani documentate da ONG e organismi internazionali. Qui la rendita si manifesta in due direzioni: per i Paesi ospitanti, che ottengono risorse economiche vitali; per l’Australia, che capitalizza politicamente sul messaggio di “tolleranza zero” verso le migrazioni irregolari.
- USA-Colombia/Panama (2024). L’aumento dei flussi attraverso il Darién Gap [17] ha spinto Washington a stipulare accordi con Colombia e Panama per contenere i movimenti e rafforzare i controlli. La regione, già teatro di una grave crisi umanitaria, si è trasformata in spazio di negoziazione geopolitica, dove il “contenimento” diventa merce di scambio in cambio di aiuti finanziari e militari. La rendita, in questo caso, si colloca all’incrocio tra sicurezza, cooperazione allo sviluppo e gestione umanitaria, riproducendo il modello già sperimentato in altre aree del mondo.
- Italia-Albania (2023-2024). Anche il Protocollo siglato dal governo Meloni con l’Albania [18] rappresenta un caso esemplare di refugee rentierism europeo a base bilaterale. Formalmente, l’intesa prevede il trasferimento e la gestione in territorio albanese delle procedure di asilo relative a persone soccorse in mare da navi italiane [19], in cambio di consistenti investimenti infrastrutturali e del rafforzamento delle relazioni politiche tra Roma e Tirana. La contropartita palese è stata il sostegno politico ed economico al governo albanese, presentato come partner affidabile e “porta orientale” dell’UE. La contropartita meno visibile, ma non meno rilevante, è coincisa con lo sblocco dell’accordo bilaterale sulla sicurezza sociale [20], rimasto impantanato per anni e improvvisamente firmato subito dopo l’intesa migratoria: un beneficio diretto per lo Stato albanese e per la sua popolazione emigrata in Italia.
Questa mappa comparativa mostra come il refugee rentierism sia un paradigma flessibile, capace di adattarsi a contesti regionali differenti e a regimi politici molto diversi tra loro. Esso funziona tanto in Stati in crisi economica quanto in potenze regionali, in democrazie consolidate come in regimi autoritari. Ciò che accomuna questi casi è la logica sottostante: la trasformazione dei rifugiati in una valuta geopolitica, la cui gestione è contrattata sul mercato internazionale delle responsabilità migratorie. In questo modo, la protezione, da diritto universale, si riconfigura come prestazione differenziale, modulata in base alla capacità degli Stati di capitalizzare sulla “presenza indesiderata”.
Tipologie e traiettorie del refugee rentierism
L’analisi dei casi proposti rivela che il refugee rentierism non assume una forma univoca, ma si declina secondo logiche multiple, a seconda del contesto politico e delle risorse negoziabili. Possiamo distinguere, in particolare, tre traiettorie principali, che spesso si intrecciano tra loro:
- Rendita economica. In contesti caratterizzati da fragilità macroeconomica e dipendenza dagli aiuti esterni, la gestione dei rifugiati si traduce in un flusso di risorse finanziarie essenziali. È il caso del Libano, dove i rifugiati siriani vengono “monetizzati” attraverso pacchetti economici che sostengono indirettamente la stabilità del Paese, o della Tunisia e della Mauritania, che ottengono finanziamenti diretti in cambio di controllo delle frontiere. Qui il valore della rendita si misura in termini immediati di sopravvivenza economica e stabilità fiscale.
- Rendita politica. Alcuni governi utilizzano la presenza dei rifugiati per rafforzare la propria legittimità politica interna ed esterna, negoziando riconoscimento internazionale e maggiore influenza diplomatica. L’accordo UE-Turchia è emblematico: Ankara non solo ha ricevuto miliardi di euro, ma ha acquisito un ruolo negoziale centrale nelle dinamiche euro-mediterranee, trasformando i rifugiati in strumento di pressione geopolitica. Anche gli accordi tra Egitto e UE rientrano in questa logica, poiché rafforzano la posizione del Cairo come attore regionale imprescindibile.
- Rendita simbolica o performativa. In altri casi, il valore non risiede tanto nei trasferimenti finanziari quanto nella capacità di utilizzare i rifugiati come dispositivo simbolico, funzionale alla costruzione di narrative politiche. Il programma Regno Unito-Rwanda, pur non essendo mai stato implementato, ha generato un “profitto” politico per Londra in termini di visibilità e consenso interno. Allo stesso modo, il modello Australia-Nauru/Papua Nuova Guinea ha prodotto un’enorme spesa pubblica giustificata dall’esigenza di affermare un messaggio di “chiusura” e deterrenza, più che da un’effettiva gestione sostenibile dei flussi.
Queste tipologie non vanno intese come compartimenti stagni, ma come dimensioni che possono coesistere: spesso la rendita economica si intreccia con quella politica, e la rendita simbolica è inseparabile dalla dimensione diplomatica. Ciò che le accomuna è la trasformazione dei rifugiati in capitale politico, in valuta geopolitica da spendere nei circuiti delle relazioni internazionali.
È questo proprio il caso del Protocollo Italia-Albania del 2023-2024 che si impernia su tre elementi centrali del refugee rentierism: (1) la trasformazione della protezione internazionale in oggetto di scambio politico ed economico, subordinato a logiche di convenienza reciproca; (2) la legittimazione internazionale di un governo terzo in cambio della disponibilità ad assumere compiti di contenimento e gestione dei rifugiati; (3) la strumentalizzazione del diritto d’asilo come leva negoziale, piuttosto che come obbligo giuridico. Pertanto, l’accordo italo-albanese, lungi dall’essere un episodio isolato, si inserisce nel più ampio processo europeo di esternalizzazione delle frontiere, in cui i rifugiati diventano moneta geopolitica e i diritti si riconfigurano come variabili dipendenti dalle convenienze politiche del momento.
La cartografia globale mostra dunque come il refugee rentierism si configuri come un dispositivo adattivo, capace di riprodursi in contesti regionali diversi e sotto regimi politici opposti. In ultima analisi, questo paradigma segna il passaggio da un sistema universalistico di protezione dei rifugiati a un modello differenziale e transazionale, in cui il valore dei diritti dipende dalla capacità degli Stati di capitalizzare sulla loro negazione.
Critiche e conseguenze: verso una nuova economia politica dell’asilo
Il refugee rentierism, pertanto, non rappresenta soltanto una pratica di gestione strumentale delle migrazioni forzate, ma segna una vera e propria riconfigurazione strutturale del regime internazionale dell’asilo, che dal paradigma dei diritti universali scivola verso un modello di scambio politico-economico. Gli accordi che lo incarnano non sono episodi contingenti, bensì tasselli di un più ampio processo di ristrutturazione, in cui la protezione diventa funzione transazionale. Tale mutamento produce effetti di portata sistemica. In primo luogo, la redistribuzione regressiva delle responsabilità sposta il peso della protezione verso Stati periferici e fragili, consolidando una geografia dell’asilo rovesciata: i Paesi meno attrezzati, come Libano o Mauritania, diventano i principali custodi delle popolazioni in movimento, mentre i Paesi ad alto reddito si sottraggono agli obblighi sanciti dalla Convenzione di Ginevra. Questo spostamento non è neutro, ma contribuisce a perpetuare diseguaglianze globali, radicando nuove forme di dipendenza e consolidando rapporti di forza asimmetrici.
In secondo luogo, il refugee rentierism alimenta l’erosione sistematica dei diritti umani, come documentano le ONG e gli organismi internazionali, che denunciano respingimenti collettivi, detenzioni arbitrarie e deportazioni forzate nei campi offshore australiani o nelle carceri libiche finanziate dall’UE. Qui si osserva una vera e propria economia della violenza delegata: gli Stati donatori mantengono l’immagine di rispettare i principi umanitari, mentre le violazioni vengono “esternalizzate” a governi terzi, al riparo dallo sguardo delle opinioni pubbliche interne. Ciò produce un fenomeno che Didier Fassin [21] definirebbe “ipocrisia umanitaria”: un apparato discorsivo di protezione che nasconde pratiche strutturali di esclusione e abbandono.
Un terzo effetto riguarda la strumentalizzazione politica, che opera tanto a livello internazionale quanto nazionale. Sul piano esterno, gli Stati ospitanti trasformano la gestione dei rifugiati in leva negoziale: la minaccia di “aprire i confini”, come nel caso turco del 2020, diventa un’arma diplomatica per ottenere concessioni economiche e politiche. Sul piano interno, i rifugiati diventano capri espiatori, usati dai governi per deviare tensioni sociali o consolidare discorsi nazionalisti. Ciò che appare è una dinamica di “doppia rendita”: verso l’esterno, i rifugiati producono valore geopolitico; verso l’interno, generano dividendi elettorali o strumenti di controllo sociale.
Parallelamente, questi processi si innestano in una più ampia normalizzazione della logica emergenziale. Come sottolinea Michel Agier [22], lo stato di eccezione, presentato come temporaneo, tende a diventare permanente, istituzionalizzando spazi di confinamento e pratiche di sospensione dei diritti. L’asilo si configura così non come un diritto, ma come un privilegio amministrato in base a criteri di utilità politica. Gli accordi tra Regno Unito e Rwanda, o tra Australia e Stati insulari del Pacifico, ne sono esempi paradigmatici: misure straordinarie, giustificate in nome della deterrenza, che si trasformano in regimi ordinari di esclusione.
Infine, la diffusione del refugee rentierism mette in crisi il sistema multilaterale di protezione. Organizzazioni come l’UNHCR vengono progressivamente marginalizzate, sostituite da accordi bilaterali o regionali che sottraggono la protezione al quadro normativo universale per collocarla in uno spazio transazionale. Ciò non solo indebolisce l’autorità del diritto internazionale, ma minaccia la stessa legittimità del principio di asilo come bene comune globale. Ne risulta un mercato globale delle responsabilità, in cui la protezione non è più un obbligo, ma una prestazione soggetta a negoziazione, con prezzi e condizioni variabili a seconda dei rapporti di forza e delle convenienze geopolitiche.
Sul piano teorico, il refugee rentierism illumina la transizione verso una nuova economia politica dell’asilo, caratterizzata da tre tratti distintivi. Primo, la monetizzazione della protezione, che diventa servizio a pagamento, scambiato tra Stati e organizzazioni regionali. Secondo, l’asimmetria strategica, che pur inserendo i Paesi ospitanti in una posizione subalterna rispetto ai donatori, conferisce loro un potere di ricatto non trascurabile, fondato sulla minaccia implicita di rilasciare i flussi. Terzo, la depoliticizzazione della solidarietà, che svuota l’asilo della sua dimensione etico-universale, riducendolo a funzione regolata dalle leggi della domanda e dell’offerta. In questo senso, il refugee rentierism non è solo una strategia di gestione dei flussi, ma un paradigma emergente, che ridefinisce i confini tra sovranità, diritti e responsabilità internazionale, spostando la protezione dal terreno del diritto a quello della merce.
Conclusione: oltre la rendita, verso la giustizia globale
Il paradigma del refugee rentierism evidenzia con chiarezza come la protezione dei rifugiati sia progressivamente sottratta al terreno dei diritti universali per essere traslata in uno spazio di negoziazione politica, dove i rifugiati appaiono meno come soggetti titolari di garanzie e più come strumenti di scambio. Questo slittamento non è però un destino inevitabile: diverse traiettorie alternative restano praticabili, purché la comunità internazionale scelga di rafforzare, piuttosto che erodere, il quadro multilaterale di riferimento.
Una prima direzione consiste nel rilanciare il ruolo dell’UNHCR e degli organismi internazionali, restituendo centralità al principio di condivisione delle responsabilità sancito dal Global Compact on Refugees del 2018. In parallelo, occorre introdurre meccanismi vincolanti di solidarietà internazionale che superino la logica volontaristica, garantendo una distribuzione equa degli oneri: ad esempio, attraverso quote obbligatorie di reinsediamento o sistemi automatici di ricollocamento nei momenti di emergenza. Una terza prospettiva riguarda il rafforzamento dei regimi di protezione a livello regionale, capaci di andare oltre la deterrenza e di riconoscere la mobilità forzata come componente strutturale dell’ordine globale contemporaneo. Più in generale, si rende necessario ri-politicizzare la solidarietà, recuperando la dimensione etica e giuridica dell’asilo e sottraendolo alle logiche di mercato.
Il refugee rentierism rappresenta dunque una delle sfide più gravi al sistema internazionale di protezione: se da un lato risponde alle pressioni politiche nei Paesi donatori, dall’altro rischia di consolidare un modello cinico e insostenibile, che tratta i rifugiati come merce di scambio. Il vero pericolo non è solo la violazione dei diritti individuali, ma la trasformazione strutturale dell’asilo stesso: da diritto a transazione, da obbligo giuridico a contratto negoziabile. In assenza di una reazione collettiva, tale modello rischia di costituire la nuova architettura della governance globale delle migrazioni, sancendo la fine del principio di protezione universale.
Invertire la rotta significa riaffermare la centralità della Convenzione di Ginevra, rafforzare il ruolo delle istituzioni multilaterali e promuovere un approccio fondato sulla giustizia globale, capace di affrontare le cause strutturali delle migrazioni forzate e di redistribuire le responsabilità in modo equo. In gioco non c’è soltanto il destino di milioni di rifugiati, ma la tenuta stessa del sistema internazionale dei diritti umani e la credibilità della solidarietà come principio fondante delle relazioni internazionali.
Dialoghi Mediterranei, n. 76, novembre 2025
Note
[1] Benedetto Coccia, Antonio Ricci (a cura di), Ospiti indesiderati. Il diritto d’asilo a 70 anni dalla Convenzione Onu sui rifugiati/ Undesired Guests. The Right of Asylum 70 years after the UN Refugee Convention, IDOS, Roma, 2022.
[2] Hussein Mahdavy, “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran”, in M. A. Cook, Studies in Economic History of the Middle East, Oxford University Press, London, 1970: 428-467.
[3] Gerasimos Tsourapas, The Politics of Migration in Modern Egypt: Strategies for Regime Survival in Autocracies. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
[4] Mahdavy, Op. Cit.
[5] Tsourapas, Op. Cit.
[6] Sandra Lavenex, “‘Failing Forward’ Towards Which Europe? Organised Hypocrisy in the Common European Asylum System”, in Journal of Common Market Studies, 56(1), 2018: 1196-1212.
[7] Matthew Gibney, “Liberal Democratic States and Responsibilities to Refugees”, in American Political Science Review, 93(1), 1999: 169-181.
[8] James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
[9] Thomas Gammeltoft-Hansen, Nikolas Tan, “The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for Global Refugee Policy”, in Journal on Migration and Human Security, 5(1), 2017: 28-56
[10] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/.
[11] https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/middle-east-and-northern-africa/lebanon_en.
[12] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3887.
[13] https://enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/egypt_en.
[14] https://home-affairs.ec.europa.eu/eu-mauritania-joint-declaration_en.
[15] https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9568/.
[16] https://www.refugeecouncil.org.au/ending-arbitrary-and-indefinite-offshore-detention/.
[17] https://data.unhcr.org/en/documents/details/108940.
[18] https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/protocollo-italia-albania-in-materia-migratoria.html.
[19] Inizialmente destinato ai richiedenti asilo non vulnerabili provenienti da Paesi di origine sicura, il protocollo viene esteso nel maggio 2025 anche a persone già soggette a provvedimenti di espulsione e precedentemente detenute nei Centri per il rimpatrio (CPR) italiani.
[20]https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.07.accordo-tra-italia-e-albania-in-materia-di-sicurezza-sociale.html.
[21] Didier Fassin, Humanitarian Reason: A Moral History of the Present, University of California Press, Los Angeles, 2011.
[22] Michel Agier, Borderlands: Towards an Anthropology of the Cosmopolitan Condition, Polity Press, Cambridge, 2016.
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Antonio Ricci, PhD in Storia dell’Europa presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è vicepresidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, un’istituzione di riferimento in Italia per gli studi sulle migrazioni e le politiche migratorie. Ha svolto ricerche approfondite sull’immigrazione in Italia e sull’emigrazione italiana, collaborando con esperti nazionali e internazionali. Le sue pubblicazioni e i suoi studi offrono analisi dettagliate delle dinamiche sociali e culturali legate alla migrazione in Italia e in Europa, contribuendo alla comprensione di un fenomeno in continua trasformazione.
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