Statuto

Art. 1

Denominazione, sede, durata, natura e finalità.

    È costituito l’ISTITUTO EURO ARABO DI STUDI SUPERIORI DI MAZARA DEL VALLO, di seguito denominato Istituto.
    Ha sede in Mazara del Vallo, durata illimitata, e non ha fine di lucro.
    È una istituzione avente come finalità quella di recare un apporto originale alla vita intellettuale della Regione Siciliana, dei paesi membri della Comunità Europea e degli Stati Arabi del prospiciente Nord Africa e del vicino Oriente. L’Istituto contribuisce con la propria attività all’arricchimento del patrimonio culturale e scientifico dei Paesi Mediterranei considerati nella propria unità e diversità: a ciò esso adempie mediante l’insegnamento e la ricerca praticata al più alto livello accademico.
    In questo ambito, l’Istituto mira a fornire una formazione scientifica e culturale atta a fondere e superare i limiti di ciascuna cultura al fine di trovare comuni punti d’intesa tra le realtà culturali dei vari paesi mediterranei; ciò nel campo delle scienze umane, sociali, politiche, economiche, giuridiche e sanitarie e propone la formazione di operatori che grazie alle cognizioni acquisite, siano in grado di facilitare ai più alti livelli politici, economici e culturali la risoluzione dei complessi problemi relativi alla coesistenza e al pacifico sviluppo socio-economico dei Paesi del Mediterraneo. Le sue attività di insegnamento e di ricerca si esplicano nei campi della Storia dell’Economia, del Diritto, delle Scienze politiche e sociali, delle Istituzioni Sanitarie, e della Tutela e Protezione dell’ambiente.
    Si prefigge inoltre di:

    L’Istituto ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. L’Istituto conferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politicoeconomico.
    L’Istituto per perseguire i propri fini istituzionali si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata, promuove ogni iniziativa ed attività compatibile coi fini sociali, e può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, utili o necessarie.
    L’accesso ai corsi di formazione dell’Istituto è libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti in appositi regolamenti che saranno determinati in riferimento alle attività didattiche.

Art. 2

Attestati di studio.

    L’Istituto rilascia attestati di studio a tutti coloro che hanno completato con profitto i relativi corsi.

Art. 3

Insegnamento e ricerca.

    L’Istituto promuove e sviluppa l’insegnamento e la ricerca nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi in armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.
    L’Istituto svolge progetti di ricerca inerente temi d’interesse mediterraneo trattati in un’ottica interdisciplinare.
    La direzione dei progetti è assicurata da docenti e da ricercatori.

Art. 4

Attività di gestione ed organizzazione amministrativa.

    L’attività amministrativa e di gestione dell’Istituto si conforma ai seguenti principi e criteri:

  1. Programmazione e controllo dei risultati della gestione;

  2. Efficienza e semplicità delle procedure;

  3. Economicità delle scelte di gestione;

  4. Valutazione delle efficienze individuali e verifiche periodiche delle competenze;

  5. Pubblicità degli atti ed accesso ai documenti e alle informazioni.

    Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell’attività svolta, mediante indicatori, atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche esplicitato il grado di realizzazione degli obiettivi, assegnati ed il rispetto dei tempi.
    I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli Organi di Governo dell’Istituto, anche ai fini delle ripartizioni delle risorse.
    Sono riservate ai responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Istituto verso l’esterno.

Art. 5

Fonti di finanziamento.

    Le fonti di finanziamento dell’Istituto sono costituite da trasferimenti di beni di Enti pubblici e privati, di Istituzioni estere pubbliche e private, da entrate proprie e da ogni e qualsiasi entrata.
    Le entrate proprie sono costituite da quote sociali, da contribuzioni per l’iscrizione ai corsi, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento di brevetti e da contributi scientifici conseguiti nell’Istituto.
    Per le spese d’investimento l’Istituto può ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 6

Rapporti e convenzioni con Enti esterni.

    Nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle proprie finalità, l’Istituto può sviluppare attività di servizi, stabilire rapporti con Enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni, partecipare a Consorzi.
    La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un Consorzio è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell’Istituto;

  2. l’oggetto del contratto, della convenzione o del Consorzio sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell’Istituto e al suo ruolo di promozione culturale professionale economica e sociale del territorio;

  3. sia stata verificata l’esistenza nell’Istituto di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;

  4. i contratti, le convenzioni o i Consorzi siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;

  5. lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attività consortili consente di promuovere l’utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.

    L’Istituto promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti e Istituzioni anche universitarie pubbliche o private, siano esse italiane o estere.
    Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

Art. 7

Diritto all’informazione.

    L’Istituto cura una pubblicazione periodica per informare su tutto ciò che riguarda la sua attività, il suo funzionamento, le relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi organi di governo.

Art. 8

Regolamenti

    L’Istituto utilizza lo strumento dei Regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente Statuto e realizzarne le finalità.

Art. 9

Esercizi sociali.

    L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente e, entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo del successivo esercizio.
    Entrambi verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, che determinerà anche la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, nel quadro delle finalità non lucrative perseguite dall’Istituto.

Art. l0

Soci.

    Possono essere soci tutti coloro che hanno interesse al raggiungimento degli scopi sociali e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.
    L’Assemblea, su motivata proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di socio ONORARIO a chi abbia bene meritato.
    I soci onorari però non hanno diritto a voto.
    I soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell’Istituto, a frequentare eventuali locali sociali, a ricevere la tessera sociale, a partecipare alle manifestazioni ed iniziative promosse dall’Istituto.

Art. 11

Decesso - Dimissioni - Morosità - Indegnità.

    La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.
    I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 12

Assemblee.

    I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno, entro il 30 aprile e il 30 novembre, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo sociale dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il giorno, ora e luogo della riunione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
    Detto avviso potrà contenere anche l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi comunque nello stesso giorno indicato per la prima.
    L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale od anche altrove nell’ambito però del territorio del Comune di Mazara del Vallo.
    L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei soci, a norma dell’Art.20 del Codice Civile, o da parte del Collegio del Revisori, e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
    Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola col pagamento di quanto dovuto all’Istituto.
    Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
    I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.
    Ciascun socio non potrà rappresentare più di un altro socio.
    L’Assemblea delibera sul rendiconto della gestione, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Istituto, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio del Revisori, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
    Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
    Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento.
    Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
    Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
    In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardanola loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 13

Consiglio Direttivo.

    L’Istituto è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
    In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
    Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio viene considerato dimissionario.
    Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia già provveduto direttamente l’Assemblea del soci.
    Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio; essi sono rieleggibili.
    Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due del suoi membri e, comunque, almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza del presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.
    Per l’ammissione a soci il Consiglio delibererà a maggioranza assoluta di voti del suoi componenti ed a scrutinio segreto. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
    Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne svolgerà le funzioni.
    Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o altrove, ma nel Comune di Mazara del Vallo, nel luogo indicato nell’avviso di convocazione che dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima.
    Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto senza limitazioni.
    Esso, tra l’altro, organizza e convoca le assemblee, prepara annualmente il programma dell’attività dell’Istituto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, assume tutte le iniziative necessarie allo svolgimento dell’attività sociale, provvede alla formazione di gruppi di lavoro il cui coordinamento verrà affidato ai vari componenti il Consiglio stesso, decide sulle istanze di partecipazione all’Istituto, amministra il patrimonio sociale, procede alla nomina di uno o più Consigli Scientifici, commissioni, comitati, giurie, esperti, consulenti, direttori, responsabili, impiegati e dipendenti, compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 14

Il Presidente.

    Il Presidente e in sua assenza il Vice-presidente rappresentano legalmente l’Istituto nei confronti dei terzi ed in giudizio, con poteri di firma, curando l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 15

Collegio dei Revisori.

    La gestione dell’Istituto è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni.
    Non è dovuto loro alcun compenso e possono essere scelti anche tra i non soci; sono rieleggibili.
    I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
    Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.
    Tra i membri dello stesso può essere nominato dall’Assemblea un Presidente.

Art. 16

Scioglimento.

    Lo scioglimento dell’Istituto è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze di cui all’ultimo comma dell’art.12 che precede.
    L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che dovrà comunque essere devoluto a scopi di pubblica utilità o beneficenza.

Art. 17

Controversie.

    La decisione di qualsiasi controversia sociale che dovesse insorgere tra i soci e tra questi e l’associazione o suoi organi sarà rimessa, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri Probiviri amichevoli compositori, scelti due dalle parti in causa, uno per ciascuna, ed il terzo dai due arbitri così eletti, ed in ogni caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Marsala.
    Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro lodo è inappellabile.

Art. 18

    Per tutto quanto altro non previsto valgono le norme di legge per le associazioni e per le società in genere.