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Referendum tra il vero e il falso

dominici-cover-blogdi Roberto Settembre 

Questo referendum confermativo mira a sovvertire l’impianto costituzionale della Repubblica Italiana, poiché nessuna Costituzione può legittimare la propria dissoluzione, talché volerla perseguire è atto eversivo.

Tale assunto, vero sul piano della logica argomentativa, si lega con quello per cui «l’incomprensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato. Forse però non è meno vano affaticarsi a comprendere il passato, ove nulla si sappia del presente» (Marc Bloch, Apologia della storia, Einaudi 2009: 36). Ciò implica l’imprescindibile necessità di conoscere il presente prima di comprenderlo, in quanto conoscere e comprendere sono due concetti diversi, sebbene complementari. Tuttavia questa necessità mostra la propria ineludibile concretezza dato che ogni forma di conoscenza passa attraverso due diversi canali, uno che veicola il significante, cioè la notizia pura e semplice, come i titoli in corpo 16 della stampa, l’altro che veicola il significato. E questo attiene al senso della notizia, inteso come ragione e finalità, contenuto all’interno dell’articolo giornalistico, il cui significante è meramente descrittivo della notizia, e il cui significato non sempre viene colto dal lettore quando, viceversa, trasferisce nel proprio spazio cognitivo il significante e il significato sotteso nel titolo in grassetto del corpo 16, mescolandoli senza capirne la differenza ontologica. Da lì il destinatario della notizia procede o nel farsi un’opinione, o nel rafforzare quella già inscritta nella sua coscienza.

Tuttavia non esiste opinione che non discenda da una preventiva scelta cognitiva sul vero e sul falso della realtà fenomenologica offerta all’attenzione di ciascuno, per cui è necessario confrontarsi con i parametri a cui ciascuno ricorre per formulare la propria verità. Ebbene, questi parametri si costruiscono nella coscienza attingendo a tre diverse fonti di conoscenza: due primarie e una secondaria, dove tuttavia quella secondaria non è affatto seconda in termini di importanza.

978880620066graLa prima è l’esperienza concreta che necessariamente è circoscritta allo spazio percettivo della vita, che incide materialmente sulla struttura psicofisica dell’io, causando piacere o sofferenza, innescando l’empatia o sentimenti negativi, ma in modo tale da strutturare l’io nel suo rapporto biunivoco con l’identità.

La seconda è l’esperienza indotta dalle informazioni che riceviamo attraverso le varie forme della comunicazione: è il potere della comunicazione politica, giornalistica, nella relazione interpersonale, in quella gerarchica, in quella famigliare, amicale, amorosa, sui fatti che riteniamo veri o falsi attraverso il valore che attribuiamo a questi fatti.

Ebbene, tale commistione tra fatti e valori è il parametro attraverso il quale attribuiamo forza di verità alla prima fonte. Ciò accade perché la maggior parte delle persone tende a confondere la prima con la seconda, rispetto alla quale la relazione tra fatti e valori è così squilibrata in vantaggio dei secondi da offuscare la realtà fenomenologica dei primi. E questo si verifica tanto più prepotentemente, quanto più le convinzioni profonde dominano le nostre facoltà razionali. Sul punto rileva, in modo dominante, la fiducia attribuita alle figure che, nella nostra opinione, sono a loro volta fonte di valore, ma che attengono alla terza fonte. La terza fonte è quella secondaria, attivata dallo studio e dall’esercizio del pensiero alimentato dallo studio, cioè dall’esame della complessità del reale come componente essenziale della conoscenza.

Ma per ricorrervi proficuamente sarebbe utopistico sostenere che l’opinione pubblica venga attraversata da una pulsione conoscitiva sottratta alla manipolazione dei nuovi media e dei loro callidi epigoni, trasformando l’uso del tempo libero dagli impegni famigliari, lavorativi, ludici o affettivi in un’occupazione della mente impegnata in modo totale nello studio e nella riflessione.

D’altronde la maggior parte delle persone rifugge dalla lettura di un testo che superi le poche decine di pagine, accogliendo nello spazio della sua comprensione la massima semplificazione sintattica della paratassi (soggetto verbo predicato e punto fermo) e la massima semplificazione lessicale. Infatti, dei 250, 300 mila lemmi della lingua italiana, il nucleo essenziale di tutto ciò che viene detto o scritto è formato da sole 150, 200 parole ad altissima frequenza, mentre sul vocabolario medio di un adulto di madrelingua di circa 6500 parole, del quale fa parte un vocabolario fondamentale di circa 2000 parole di uso quotidiano, si arriva a un lessico di alto uso di ulteriori 2500 vocaboli (Tullio de Mauro, Treccani). Eppure ognuno di quei 300 mila vocaboli veicola un quantum di verità nel loro rappresentare il mondo materiale e quello delle idee su entrambi i lati del significante e del significato, talché ogni perdita equivale a una diminuzione di acquisizioni cognitive, soprattutto in termini di significato, sol che si ponga attenzione al fatto che la lingua, massimamente quella scritta, non solo definisce un dato di realtà, ma quanto più pregnante lo definisce, tanto più accresce gli spazi cognitivi della persona. E tanto più questi spazi si allargano, tanto meno è possibile ingannarli.

La questione attiene, viceversa, al tema capitale dell’indebolimento, se non della soppressione della funzione delle intermediazioni istituzionali e culturali, necessarie appunto per superare il gap tra l’informazione e la conoscenza attiva. Pertanto qui rileva il progetto di sopprimere, nei fatti, la funzione istituzionale del Potere giudiziario investito del dovere di operare la fusione tra il significante delle norme e il loro significato quando vengono calate nella realtà, anch’essa interpretata nel significato che travalica il significante.

Di tale progetto, in termini di stretta analogia, se ne ricava una prova dalla vicenda che ha scosso la struttura del Washington Post, dalla cui redazione sono stati rimossi con un colpo di spugna circa 300 tra i migliori giornalisti che la componevano, eliminando un gigantesco bagaglio di conoscenza. Infatti questa eliminazione non è estranea alla questione che ci occupa circa il giudizio che i cittadini sono chiamati a esprimere con questo referendum confermativo.

Come molto lucidamente spiega Nadia Urbinati sul quotidiano Domani del 10 febbraio 26, «tagliare questo staff così ben informato, temprato dalle battaglie e instancabile, ostacolerebbe la capacità del Post di rispondere ai più importanti sviluppi dell’attualità, alla cui narrazione i social media provvedono ampiamente, mossi dagli investimenti sui dati», attraverso una «libertà senza controlli e interferenze» indipendentemente dal fatto che «la maggior parte delle informazioni che circolano e sono ampiamente credute non è accurata». Dopo tutto, conclude Nadia Urbinati, non importano «le informazioni fasulle», e «perché perdere tempo a verificare (?): la reiterazione di un’informazione è già una verifica».

Così la ragione di tanta irrilevanza discende dal fatto che sempre meno i destinatari delle notizie attivano le loro facoltà cognitive per integrare la conoscenza del significante con la comprensione del significato. Ne consegue un nesso con l’assunto proposto in esergo, il cui contenuto in termini di significato attiene intimamente alla questione referendaria che ci occupa. Si tratta cioè di comprendere il significato della parola “Costituzione”, al di là della sua percezione materiale, cioè la Carta coi suoi 139 articoli e le Disposizioni Transitorie, delle parole “legittimazione” e “dissoluzione” per quanto ricavabile dal dettato esplicito e implicito degli articoli 138 e 139, e delle parole “atto eversivo”, per quanto ricavabile dal camuffamento della verità contenuta nel progetto.

Invero il nesso col problema qui analizzato impone di affrontare il rapporto tra verità e falsità (o per meglio dire tra verità e mistificazione), dovendo premettersi come in questo caso la questione non attenga al significato in sé di ciascuno dei due lemmi, ma al senso della loro relazione, per cui non è necessario indagarne la portata filosofica, bensì cosa debba intendersi per ciascuno dei due in funzione della relazione che ci occupa. Per fare ciò, trattandosi di una relazione escludente, deve chiarirsi che, mentre la verità non si occupa della falsità, in quanto la sua forza non dipende dal suo contrario, è la falsità a occuparsi della verità, poiché solo negandola (e qui mascherandola) acquisisce l’autorità necessaria a escluderla.

Pertanto nel concetto di falsità che qui interessa, è necessario distinguere tra falsità e mistificazione, che operano entrambe al servizio della falsità, ma in modo difforme, e questo rileva per il tema proposto. Infatti, se la falsità agisce attraverso un enunciato (cioè una sequenza di parole sintatticamente definita con cui si afferma o si nega qualcosa) che viola nella sua struttura l’enunciato di verità proponendosi come verità alternativa, il destinatario è in grado di scegliere tra l’una e l’altra accogliendo quella per lui più congrua e utile al proprio credo, e scartando quella contraria.

Viceversa la mistificazione agisce attraverso l’inganno, cioè utilizzando l’enunciato di verità e camuffandolo in modo da apparire del tutto vero, non limitandosi a negare il suo contrario, bensì assorbendolo, modificandone il contenuto, e mantenendone la veste apparente, e addirittura negando il proprio vero nascosto sotto il suo enunciato ingannatore.

E questo sta accadendo e accade col quesito referendario sulla c.d. separazione delle carriere, sull’assunto che di questa si tratti, attraverso una proposizione che rappresenta sé stessa in termini di verità, mentre il suo contenuto è falso. Ciò, a cascata, si riflette su una serie di mistificazioni che hanno un fine diverso da quello propagandato.

Infatti, presupposto di questa affermazione è una chiara distinzione concettuale tra due enunciati, uno espresso, la revisione costituzionale proposta come legittima (falsa), e uno implicito, la progettata riforma costituzionale eversiva (vera), poiché ciascuno dei due ne determina le condizioni di verità necessarie e sufficienti affinché l’uno sia falso e l’altro sia vero. E proprio per questo motivo l’enunciato proposto ai cittadini italiani col Referendum confermativo la viola attraverso la mistificazione contenuta nella sua stessa definizione, atteso che non si tratta di separazione delle carriere ma delle magistrature.

Tuttavia, per intendersi su tale distinzione è necessario spendere alcune parole su cos’è la Costituzione che si pretende di revisionare, o di riformare, usando disinvoltamente i due verbi di cui spesso i destinatari non comprendono la diversa e capitale portata.

image-1Detto questo, deve premettersi che la nostra non è “la più bella Costituzione del mondo” come si sente spesso dire, per una serie di ragioni.

La prima perché, per esserlo, dovrebbe esserlo anche la sua causa, ma la sua causa riposa nella reazione violenta a un potere brutale, repellente e divisivo, dove le sue regole, scolpite nella sua forma di Stato, cioè nella Costituzione materiale perché mai promulgata, sbandierata dalla propaganda e perseguita con le sue leggi e le sue atrocità dalla RSI, e dallo Statuto Albertino rimasto in vigore fino al gennaio del 1948, ma svuotato di senso dal fascismo al quale la Monarchia si era asservita in totale complicità, resero necessaria l’attuazione di una forma di Stato antitetica a quella. Ne consegue che la nostra Costituzione nasce, attraverso l’azione costituente, come atto eversivo del suo antecedente, edificando validi anticorpi contro i pericoli della sua dissoluzione. Ma la quantità di sofferenza e di dolore patiti per consentirne la nascita, che ne concimano le radici, la rendono sì una creatura preziosa, che dev’essere difesa contro i progetti eversivi, mentre la sua bellezza è circoscritta alla storia peculiare del nostro Paese, ma non in comparazione con le Costituzioni del resto del mondo, poiché i suoi anticorpi, rigorosamente necessari al nostro Paese (e mai come ora sono ineludibili!), ben potrebbero non esserlo altrove.

In secondo luogo la Costituzione, per poter funzionare usando criteri razionali di ragionevolezza, ha bisogno di leggi costituzionali che ne garantiscano l’attuazione, e poiché, come vedremo, ogni parte della Costituzione vive in rapporto funzionale di relazione con il resto, ne consegue che le leggi di attuazione devono essere molto caute e attente a non rompere il funzionamento del meccanismo per renderlo più congruo al fine che si è dato, e tanto più le leggi di revisione costituzionale.

9788842066361D’altronde ogni Costituzione nasce dal brodo di cultura del Paese che la esprime, e quel brodo è l’essenza della storia e della cultura sociale, politica, religiosa, economica, nella relazione internazionale di quel Paese, per cui non è nemmeno esportabile come sarebbe se fosse la più bella del mondo. Certo può ritenersi la più bella mai coniata dal nostro Paese, nella consapevolezza che il suo impianto sia il più congruo e il più rispettoso dei princìpi che l’hanno forgiata.

Tale atto costituente, che ha del tutto ribaltato la struttura costituita dello Statuto Albertino. nasce nella prospettiva di «una produzione sociale di senso di diritto e di giustizia, essendo il diritto un universo normativo in cui siamo immersi» (nella speranza di non dover mai dire eravamo), «fatto di regole di comportamento, di sensi del diritto e del torto, di giudizi espressi in termini di lecito ed illecito, di valido e invalido, ammissibile e accettabile», declinando «un mondo in cui la nostra stessa vita assume significato…e in cui i fatti sociali che sollecitano l’intervento del potere legislativo non hanno un significato separato con nettezza dal soggetto che deve applicare quel significato» alla realtà, perché «chi fa le leggi non dispone del loro significato, in quanto il significato dei segni (che sono il significante) non è deciso in via definitiva da chi li traccia. Ciò significa che la norma scritta, rispecchiando la divisione dei poteri che è alla base dello Stato di diritto, dà conto del suo carattere sociale, in contrapposizione con il carattere imperiale di chi la scrive» (Roberto Bin, Processi giusgenerativi ed effettività della Costituzione, 2015).

Ebbene, la Costituzione si pone al crocevia tra gli interessi della pluralità di genti, gruppi, persone che, ciascuno per suo conto, è portatore di interessi e valori che desidera trovare nella Costituzione, coltivando la propria idea di ciò che la Costituzione significa e sulla cui base trova una risposta in termini di diritto costituzionale.

Ma questa Costituzione non propone una sintesi tra tutti questi principi e valori, bensì li enuncia in successione, anche in una sorta implicita di gerarchia, sebbene questa gerarchia non sia data per sempre. Ne consegue la necessità di una comunità di interpreti, che compone appunto il Potere giudiziario, affinché la lettura dei diritti non si fermi sul margine del loro segno/significante, ma prosegua nella ricerca del significato che i diritti di fatto vengano rivendicati dalla società nel suo disordinato pluralismo, e affermati come fondamentali attraverso le domande di riconoscimento e di tutela (Bin, cit.).

Ebbene, queste domande attivano le due parti della Costituzione che ne compongono il corpo vivo, dove quella dei principi e dei valori è il fluido che permette al meccanismo di funzionare in modo coerente con la prima. Questa coerenza, altresì, è connessa con il significato delle parole “legittimare” e “dissoluzione” implicite nel dettato degli artt. 138 e 139 Cost., che contengono, entrambi, una sorta di messaggio nella bottiglia trasmesso dalle madri e dai padri costituenti alle future generazioni.

Infatti, se l’art. 138 disciplina le forme e le fasi con le quali il potere legislativo attua la revisione, sia in forza del significato sotteso alla parola stessa, revisione, e quindi non riforma, sia perché questa differenza è esplicita nell’art. 139 Cost. che pone dei limiti invalicabili a questo potere, affinché non si trasformi, da potestà di revisione del costituito, in riforma costituente.

Sul punto si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1146 del 1988, affermando in via incidentale che 

«La Costituzione contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». 

9788899926113_0_350_0_75Ne consegue che il concetto espresso in sentenza è chiarissimo: «Se la politica ritenesse che i valori costituzionali non fossero più attuali, potrebbe integrarli e sostituirli solo agendo al di fuori del quadro di legittimità e sostituendo all’ordine costituzionale del 1948 un ordine nuovo e dunque agendo contra Costitutionem» (Raffaele Manfrellotti, Revisionismo e rigidità della Carta), proprio perché l’art. 139 disciplina una fattispecie necessariamente aperta, in quanto «gli obiettivi per i quali le Costituzioni vengono in essere sono la limitazione del potere degli organi dello Stato, la realizzazione di confini e di regole del suo esercizio, la garanzia fondamentale a che ci siano sfere libere della persona (nonché dei gruppi sociali in cui si svolge la personalità umana) inaccessibili all’autorità» (Adriana Apostoli, L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, Convegno del Gruppo di Pisa 8-9 giugno 2018: 35).

Infatti tra i principi fondamentali ritenuti immodificabili, non vi è indicato in modo esplicito l’equilibrio costituzionale che vive nella tripartizione dei poteri di eredità illuministica, ma la loro immodificabilità discende proprio dall’immodificabilità della Costituzione come corpo vivo, che attiene alla sua forma repubblicana, e vivo in quanto abbisognevole, per il suo funzionamento, dei soggetti ad esso deputati, e, come tali, titolari proprio di quei diritti inscritti nei principi fondamentali. Ciò significa che la forma repubblicana costituzionale di cui all’art. 139 Cost., è la sua forma come fosse quella di una figura geometrica, di cui si può modificare l’ampiezza degli angoli, ma non farla diventare un’altra figura geometrica, come spiega la topologia, una branca della matematica moderna. Ne discende che si possa trasformare un quadrangolo in un quadrato o in un rombo o in un trapezio, ma se lo si trasformasse in un triangolo, non sarebbe più un quadrangolo (Roberto Bin, Mutamenti costituzionali: un’analisi concettuale, 2020, Rivista di Diritto Costituzionale n. 1/2020, Franco Angeli ed.)

9788833944715_92_0_0_75In verità la revisione costituzionale ex art. 138 cost., tra leggi di attuazione e di vera e propria revisione, ha operato per 45 volte con esito positivo, integrando o modificando la Costituzione e sempre (o quasi) senza toccarne gli equilibri. Ci sono state infatti 24 leggi ex art. 138 Cost. per dare attuazione alla Carta, sull’autonomia regionale, poi un gruppo di leggi in tema di composizione e funzionamento degli organi costituzionali (come la Corte Costituzionale con l. n. 1 e n. 87 del 1953, il CSM con L. n,195 del 1958), cinque interventi per definire le posizioni giuridiche soggettive come l’elettorato attivo all’estero e le cariche elettive (Anna Mastromarino, La Costituzione a pezzi, Bollati Boringhieri, 2025: 113,114)

A titolo di esempio si citano l’abolizione della pena di morte nelle leggi militari di guerra (art.27), l’esercizio del diritto di voto dei cittadini all’estero (art. 47), le pari opportunità tra uomini e donne (art. 51), l’elezione della Camera dei deputati (art.56) e del Senato (art.57), l’istituzione della Regione Molise (artt. 57 e 131), la riduzione del numero dei senatori a vita ((art.59), la disciplina dell’immunità parlamentare (art.68), il pareggio di bilancio (art.81), l’esercizio del potere di scioglimento delle camere del Capo dello Stato (art.88), e altri.

Questo appunto perché la riforma della giustizia non attiene al concetto della legittima “revisione” costituzionale di cui all’art. 138 cost., «che deve limitarsi a modificare o a recare integrazioni al testo costituzionale vigente per adeguarlo alle esigenze che si sono storicamente manifestate». Quindi si tratta di «un potere costituente in senso improprio, dovendo esplicarsi in un ambito circoscritto» (Bobbio, Matteucci, Pasquino, Dizionario di politica, Utet 2024, vol 1: 90).

Allora la forma repubblicana, di questa Repubblica costituzionale, consente ai principi fondamentali di svolgere il loro ruolo, mentre far scomparire un organo di garanzia, com’è il potere giudiziario costituito nella Carta, annichilendone la sua forza operativa, come vedremo, significa operare attraverso un’operazione costituente che trasformerebbe la forma costituzionale in altra forma, progetto eversivo col fine di ribaltare l’ordine costituzionale vigente. E si noti come il progetto di un “Ordine Nuovo” suoni famigliare all’orecchio di quanti sono attenti alle figure politiche che ne fanno un mantra programmatico. Questo perché «il potere costituente esprime una volontà ex novo, spesso attivata da un evento rivoluzionario, il cui esercizio, sottratto a ogni regola giuridica preesistente, dà vita a un sistema di principi in grado di legittimare l’ordinamento statale attraverso una nuova volontà sovrana» (Apostoli, cit.: 3), che tradirebbe il patto intergenerazionale che ci lega ai costituenti del 1948 attraverso il dettato degli artt. 138 e 139 Cost.

il-dizionario-di-politica_9788802077130_db4a09103e199f6e4836771445a90690-1Ciò è tanto più vero se si pone attenzione alle parole pronunciate da chi si fa portavoce di questo progetto o ne impersona l’ideologia essendone il fautore istituzionale. È stato detto da un importante giornalista che tifa per la destra al comando (Senaldi), che il Referendum vuole modificare gli attuali equilibri dei Poteri costituzionali perché quello giudiziario ha strabordato e quindi va ridimensionato, e altri (Mario Sechi) hanno detto che tutte le indignazioni della sinistra contro questa riforma (si noti come le parole revisione e riforma vengano usate indifferentemente, come se i loro destinatari non ne comprendessero la differenza istituzionale) sono fuori luogo poiché la sinistra è ormai dalla parte sbagliata della Storia.

Il punto, allora, è di capire di quale Storia questi signori stiano parlando, essendo pur vero che sia il primo ministro canadese Mark Carney sia il Cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno denunciato la rottura dell’ordine liberale internazionale, talché entrambi hanno suggerito di ricorrere a misure di riparazione, ma le loro intenzioni sono diametralmente opposte a quelle di chi, viceversa, non solo caldeggia questa rottura, ma propone di incrementarla denunciando a sua volta chi vi si oppone come un criminale ideologico, per non dir di peggio. È del 15 febbraio 2026 l’affermazione del ministro della Giustizia sulla natura paramafiosa dei componenti togati del CSM, che la riforma si è impegnata a disintegrare non solo dividendolo in due parti, ma annichilendone la sostanza attraverso l’eliminazione dell’eleggibilità dei suoi membri e sottraendogli la potestà disciplinare.

Pertanto, riportando il discorso sul piano della verità storica, la Storia insegna che il CSM, nato nel 1907 (L.14.7.1907 n.511), ebbe un embrione di eleggibilità, abrogata nel 1911 e ripristinata con RD 14.12. 1921 n. 1878 che ne dispose la costituzione non più per nomina regia ma per elezione di tutti i magistrati, atteso che il Ministro di grazia e giustizia aveva ampi poteri di direzione e alta sorveglianza sulla magistratura, talché la designazione per elezione da parte dei magistrati e il rafforzamento dell’indipedenza della magistratura da allora si posero come termini di una relazione inscindibile. Ma la verità storica ci insegna pure che fu il regime fascista ad abolire l’elezione dei componenti del CSM che vennero designati con nomina governativa. Ora, premesso che non è questa la sede per analizzare come funzionava il sistema giustizia durante la dittatura di Mussolini, dove la magistratura vi era rigorosamente subordinata, e senza scomodare il pensiero di Maometto circa la doverosità di non giudicare le persone per le loro azioni ma per le loro intenzioni, le intenzioni sono un’importante cartina di tornasole delle azioni che devono venir giudicate per la loro materialità. Infatti è fuorviante e falso sostenere che il giudizio severo di condanna sulla riforma della giustizia sia il frutto di un processo alle intenzioni, che però integrano il percorso cognitivo necessario al giudizio.

Infatti non si può nascondere che la Magistratura Ordinaria, così come regolamentata in Costituzione al titolo IV negli artt. 102,104,105,106,107 e 110, nonché nell’art. 87 sulle prerogative del Capo dello Stato, sia l’effetto del ribaltamento del sistema giustizia fascista posto in essere dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, che rispose all’ineludibile risposta etico giuridica che una giustizia liberal democratica doveva dare per porre fine alle iniquità liberticide di un potere tirannico che aveva preteso di essere dalla parte giusta della Storia. Ma la risposta a quella mostruosa parte giusta della Storia, sconfitta sul campo al prezzo di decine di migliaia di morti, era la stessa risposta che persone come Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, nell’esilio di Ventotene, dove quel sistema giustizia li aveva confinati avevano elaborato nel Manifesto nel 1941, mentre la violenza nazifascista insanguinava l’Europa coi suoi crimini e i suoi stermini in nome appunto della sua idea di parte giusta della Storia.

Rossi, Spinelli, Colorni

Rossi, Spinelli, Colorni

Ebbene, l’intero Manifesto di Ventotene altro non è che un testo inneggiante alla concordia, al pluralismo e alla fusione degli interessi statuali delle nazioni europee, e ad esso ben può ricondursi la sfera ideale che circonda tutta la nostra Costituzione liberal democratica.

E deve essere chiaro e compreso che il suo asse portante poggia sui 3 pilastri che reggono la Repubblica: il Potere Legislativo, il Potere Esecutivo e il Potere Giudiziario, rigorosamente distinti non per forza ma per competenze, e autonomi l’uno rispetto all’altro. I 3 pilastri sono radicalmente opposti al sistema costituzionale fascista fondato sul dominio dell’Esecutivo sugli altri, dove, peraltro, quello Legislativo venne colpito, attraverso un processo graduale di abbattimento, e finì, con le c.d. “leggi fascistissime” del 1925 e del 1926, per cessare la sua funzione. Al contempo quello Giudiziario veniva trasformato anche per mezzo dell’allontanamento dei giudici riottosi in un vassallo ubbidiente al progetto unitario della volontà tirannica del Duce. Insomma, l’idea che tutti, “Magistratura, Polizia, Legislativo, Informazione, Istruzione” dovessero “remare all’unisono” sotto l’usbergo del Capo per realizzarne gli obiettivi, perché quella era la parte giusta della Storia.

D’altronde, estrapolando dal contesto del Manifesto di Ventotene alcune frasi irrilevanti, cioè quelle che propongono una visione con venature di socialismo per la futura Europa federale, composte mentre gli eserciti dei tiranni insanguinavano l’intera Europa, la Presidente del Consiglio ha proclamato in Parlamento che quell’idea di mondo non è quella che il suo Governo intende perseguire, e, in altra occasione, ha precisato di lottare affinché tutti, comprese la Magistratura e la Polizia, remino insieme all’Esecutivo per realizzare il suo progetto di Repubblica. E ciò mentre il Ministro della Giustizia ha detto a chiare lettere che il fine della riforma è quello di controllare la magistratura requirente.

Ora, rifiutare l’ideale pluralistico e della fusione degli interessi in termini di concordia civile, sotteso alla forma repubblicana disciplinata in Costituzione in nome della parte giusta della Storia, quando chi lo afferma non dice esplicitamente quale sia la sua idea di parte giusta della Storia, induce a esaminare a quale storia si rivolga chi fa tali affermazioni, e, ancora una volta, è il punto di partenza ideale di chi parla che dev’essere esaminato.

Detto questo, e rilevato come nessuno dei promotori di questa riforma abbia seriamente preso le distanze dalle proprie radici culturali, ed esclusa ragionevolmente qualsiasi intenzione di riproporre un mondo perduto e nostalgicamente rievocato dalle frange estreme della destra radicale, bisogna ricavare dalle parole “parte giusta della storia” il significato sotteso. Si tratta di comprendere cosa significhi attribuire al fenomeno in atto della rottura dell’ordine liberaldemocratico, impersonato dalle figure più rappresentative e potenti di questo momento storico, l’idea che sia questa la parte giusta della Storia, che sia cioè un trend storico ineluttabile, al quale non solo è vano opporsi ma che deve venir favorito con gli strumenti forniti dal potere politico.

E sostenere che la riforma quasi totale del titolo IV della Costituzione, che consentirebbe di perseguire una Giustizia più giusta, più rapida, non persecutoria degli innocenti, sottraendo l’organo di autogoverno alle forze perverse delle correnti dei magistrati, viste come una sorta di bubbone nel quale fermentano personalismi, favoritismi e veri e propri illeciti, sia una delle vie da percorrersi sulla strada che conduce alla parte giusta della Storia, non è solo falso, ma intimamente mistificatorio, poiché è dettato dalla pretesa ideologica di esprimere una verità ancorata e intessuta di un presente storico autenticamente interpretato. Si tratta cioè di un mascheramento che assolutizza una situazione storica (la rottura dell’ordine liberale), dandosi l’aria di raggiungere un’universalità speculativa che trascina con sé contenuti di verità (le disfunzioni e gli illeciti o i gravi errori che pure sono stati commessi da membri del CSM e da alcuni magistrati), sia pure degradati e svuotati di autenticità storica, dando un’apparenza di razionalità e di eternità a ciò che di fatto non è che pragmatico e temporale.

35704499Si tratta cioè di una consapevole rinuncia alla verità mossa da un’accettazione puramente strumentale del pensiero, dove le parole “Porsi al di fuori della storia” evocano appunto qualcosa di non esplicito che viceversa contiene il vero significato del discorso (cfr. Luigi Pareyson, Verità e interpretazione, ed. Corriere della sera, 2022: 30-31). Più esattamente, lungi dall’essere espressione della verità storica, tale affermazione, declinata nel senso di progettata riforma del Potere giudiziario, è espressione di uno storicismo più o meno spinto, e contiene un non detto che sta al di fuori delle parole usate, dovute all’ingenuità (??) o alla malafede, «non dice quel che fa… nasconde la vera motivazione… (per cui il suo) aspetto esplicito, che è una pretesa rivelazione di verità, (è) in aperto contrasto con la realtà sottesa» (Pareyson, cit.: 33-34)

Ne consegue la necessità di operare la demistificazione, talché comprendere significa smascherare l’inganno attraverso un’opera di interpretazione (Pareyson cit.: 126). Infatti il progetto di riforma, a dispetto di quanto sbandierato, non incide in alcun modo sulle problematicità del funzionamento della Giustizia, nonostante il 4 marzo 2025 il presidente dell’ANM avesse chiesto proprio agli alfieri di questo progetto, la Presidente del Consiglio, il Segretario del Consiglio e il Ministro della Giustizia, di adeguare il numero dei magistrati e del personale amministrativo alle esigenze del territorio, di modernizzare il sistema informatico, di depenalizzare i reati minori, di diminuire il sovraffollamento delle carceri, di restaurare l’edilizia dove viene amministrata la giustizia, ormai fatiscente anche negli arredi vetusti e cadenti, di rendere più fluido il passaggio tra le funzioni, pur nel rispetto della cd. legge Cartabia, che, si ricorda, ha disposto nei fatti la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante prevedendo un passaggio tra le due una sola volta in dieci anni, con trasferimento in altro distretto di Corte d’Appello, e che in concreto ha visto passaggi di funzioni nella percentuale dello 0,4 %.

Rimasti silenti, i promotori della riforma l’hanno accompagnata a una narrazione fasulla, per cui sarebbe servita, altresì, a eliminare il presunto appiattimento della magistratura giudicante sulle richieste di quella requirente, sebbene le statistiche dicano l’esatto contrario: le assoluzioni sono passate dal 23 % del 2012 al 54,08 % nel 2021. (M. Travaglio, Perché no, ed. il Fatto 2026: 81-83).

Non contenti di ciò, i promotori del Referendum hanno insistito sul fatto che l’appiattimento sarebbe del GIP sulle richieste del PM, come se il GIP fosse antropologicamente diverso dal giudice del dibattimento, incuranti del fatto che l’attività giurisdizionale porta il GIP a prendere in considerazione un fumus probatorio diverso dalla valutazione del giudice di merito. Infatti il GIP, investito delle richieste del PM, non deve giudicare sulla responsabilità o meno dell’indagato, ma sull’esistenza e la presunta fondatezza degli indizi e delle prove poste a sostegno delle richieste istruttorie del PM, anche per quanto attiene al rinvio a giudizio, dove il giudice del merito svolgerà una funzione interpretativa del fatto e della norma non sovrapponibile a quella del GIP.

Allora, preso atto e considerato che questa riforma non sfiora neppure un progetto finalizzato a un migliore funzionamento del sistema giustizia, lo svelamento della mistificazione consiste nel rivelare le vere ragioni del voler far saltare la rappresentatività elettiva dei magistrati, trasformando la composizione del CSM da elettiva a frutto del sorteggio, che avrà un triplice effetto.

Il primo è eliminare la macchina elettorale dei magistrati, dove i candidati spiegano ai loro elettori cosa pensano della giustizia e come debba essere amministrata. E sul punto è opportuno evidenziare quali sono le competenze del CSM, e come e perché queste competenze sviluppino le potenzialità democratiche dell’organo di autogoverno della magistratura, proprio a causa della rappresentanza elettiva che la riforma vuole cancellare. Si tratta dell’accesso, delle promozioni, degli spostamenti, dei procedimenti disciplinari, delle sanzioni, della tutela dell’autonomia e dell’indipendenza, dei rapporti cogli altri Poteri dello Stato, il Legislativo e l’Esecutivo, dei pareri sui disegni di legge del Ministro della Giustizia sull’ordinamento giudiziario e sul potere di inviare relazioni al Parlamento, oltre alla nomina dei vertici della Magistratura.

Tanto premesso, l’eliminazione del sistema elettorale del CSM, proporzionale dal 1975, motivata, come si è detto, dalla demonizzazione delle correnti, ha una prima finalità eversiva. Si tratta cioè di togliere ai magistrati l’effettività del diritto inviolabile, riconosciuto e garantito a ogni persona dall’art. 2 Cost., di agire «sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità» riducendoli al silenzio attraverso l’eliminazione del momento elettorale e del dibattito pubblico, agito attraverso le correnti, che fu proprio la nascita del CSM a incrementare, consentendo lo sviluppo delle idee di giustizia espressi attraverso gli incontri, i convegni, le riviste, le relazioni professionali, gli scambi di esperienze, attraverso i quali i candidati, se eletti, vanno a comporre il CSM mantenendo con la loro base elettorale il vincolo ideale della rappresentanza fiduciaria senza vincolo di mandato.

Infatti le funzioni di quest’organo vivo del Potere Giudiziario, vengono esaltate dalla florida attività di chi, pur essendo entrato in servizio come magistrato, manifesta inclinazioni e capacità nutrite dal vigore generativo dei valori costituzionali accolti con un atto di adesione consapevole di appartenenza allo Stato di diritto liberaldemocratico come a una stessa comunità spirituale.

D’altronde la demonizzazione delle correnti, prendendo a pretesto alcuni fenomeni degenerativi di personalismo e di clientelismo (peraltro comuni a tutti i sistemi rappresentativi di tutte le democrazie liberali, e che ben potrebbero essere affrontate con leggi ordinarie, prendendo a prestito, ad esempio, il principio di trasparenza di cui agli artt. 115-128 del Testo Unico Bancario TUB che agli artt. 117,119 prescrive la forma scritta, la chiarezza espositiva, il diritto di accesso a tutta la documentazione sulla scorta della quale l’istituto bancario ha proceduto nelle sue decisioni o nei suoi rapporti contrattuali, e ancor di più nel TUF, Testo Unico Finanziario che, anche attraverso la pubblicità degli atti, mira a tutelare gli investitori e a sottoporre gli intermediari a rigorosi controlli nelle loro decisioni) non solo omette di rilevare che l’ANM è un’associazione non politica, non è un sindacato (come erroneamente viene detto) non avendo alcun potere di contrattazione sulle retribuzioni, è composta da gruppi che rappresentano le diverse sensibilità all’interno della magistratura requirente e quella giudicante. E sono queste diverse sensibilità che determinano la vivacità della funzione giurisdizionale, attraverso quella che viene definita la funzione cognitiva della giurisdizione, che consente di elaborare risposte via via più congrue ai tempi in divenire quanto alla funzione di interprete della legge astratta a cui è demandato il giudice, la cui formazione, sia attraverso il concorso, sia attraverso il lungo tirocinio che dura un anno e mezzo, sia attraverso i corsi di aggiornamento annuali, ai quali partecipano indifferentemente giudici e pubblici ministeri, esprime insieme con la spinta propulsiva delle correnti, il senso del sistema rappresentativo elettorale.

Ebbene, l’annichilimento in concreto di tutto ciò, è il secondo effetto eversivo del sorteggio, poiché quanto presente nell’attuale art. 104 Cost. è il principio democratico che conforma tutti gli organismi costituzionali. Ma c’è di più, come si vedrà, mentre va sottolineato che la riforma apparentemente lascia in piedi il CSM, facendolo a pezzi, uno per la magistratura requirente, uno per quella giudicante, si inventa un’Alta Corte Disciplinare che toglierà questa competenza al CSM, trasformando, come si è accennato, la rappresentanza in un sorteggio a sorte.

Sul punto, deve altresì rilevarsi che la riforma va a cozzare anche contro il diritto della UE, che non è un diritto straniero (e nemico come spesso viene additato dalla maggioranza che governa il Paese), ma è un diritto comune, che difende i principi e i valori essenziali, valutando «gli atti interni dei singoli Stati Membri…». Cioè quanto fa la nostra Magistratura imponendone il rispetto in tema di immigrazione. «…sulla base prevalente della loro compatibilità col principio supremo dell’Unione sempre più stretta». Pertanto ciò deve avvenire attraverso l’esercizio della potestà legislativa del nostro Parlamento che deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Ebbene, allora la centralità nella nostra Costituzione del principio rappresentativo è in corrispondenza col Trattato Europeo che afferma: «Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» (art. 10 TUE) (Andrea Mazzella, Non solo Carta, il Mulino 2025: 91-92). Ne consegue l’intrinseca illegittimità della trasformazione del CSM, quale organo costituzionale, in una sorta di riffa, dove peraltro i sorteggiati non verrebbero nemmeno scelti tra chi si è iscritto alla lotteria.

Dice il costituzionalista Roberto Bin che il sorteggio «è uno dei metodi decisori più stupidi che esista al mondo, bandito ormai persino dalle partite internazionali di calcio. Applicarlo ai circa 9500 magistrati darebbe risultati imprevedibili, salvo un’unica certezza: che gli eletti non rappresenterebbero nessuno e nessuna autorità verrebbe accreditata alle loro opinioni». Pertanto, continua Bin, 

«Corrisponde alla logica di guerra che questa maggioranza e il governo in carica hanno dichiarato ai magistrati. E il motivo è chiaro: i magistrati e il diritto che loro applicano, sono posti a custodire il limite all’esercizio del potere; si tratti del potere economico, di quello sociale o del potere politico. Le regole tracciano i confini che il potere non deve travalicare, e il mestiere dei magistrati è proprio quello di applicarle. Da che mondo è mondo il potere non ama le regole, le rispetta perché e se è educato a rispettarle: ma chi governa l’Italia e promuove questa riforma non ha alcuna educazione, vive perciò i giudici come i suoi avversari. La riforma costituzionale è una sorta di clava che serve a combattere i nemici». (Sergio Bartole e Roberto Bin, in La Costituzione .info, 29.01.2026).

Tuttavia i fautori della riforma, che vuole il sorteggio destinato ai magistrati, sa bene quanto sia una cosa stupida, e lo sa tanto bene che il sorteggio destinato ai membri laici dei due CSM e dell’Alta Corte Disciplinare, sulla quale verranno spese alcune parole, hanno escogitato un sistema che rende il sorteggio una finzione, circoscrivendolo a poche decine di prescelti, prescelti su un ventaglio di fedeli che condividono gli intendimenti (remare insieme!) su cosa sia la giustizia, quali valori debbano perseguirsi, su come l’autogoverno e la funzione disciplinare debbano operare. Per cui: altro che lotteria!

Quanto all’Alta Corte, costituita da togati sorteggiati tra i magistrati di legittimità (Corte di Cassazione, chissà perché? contro il principio che vuole i magistrati giudicanti distinti solo per funzione e non per gerarchia, in antitesi al principio gerarchico della magistratura fascista), le sue decisioni saranno ricorribili solo… davanti alla stessa Alta Corte! Insomma, ai magistrati, ai quali già sarà interdetta la garanzia del diritto inviolabile di cui all’art. 2 Cost, verrà pure negato il diritto inviolabile della difesa in qualsiasi giurisdizione ex art. 24 Cost, oltre alle garanzie del giusto processo es art. 111 cost.

Ca va sans dire…

Ma il terzo effetto sarà ancora più micidiale, poiché eliminerà di fatto la funzione di garanzia del Potere Giudiziario, che opera solo e in quanto sia possibile ed efficace il controllo e la repressione delle deviazioni e delle lesioni del diritto, trasformandolo in un finto Potere costituzionale svuotato di vera potestà. Questo perché la separazione delle magistrature, se sulla carta non modificherà (almeno nei primi tempi) l’autonomia e l’indipendenza di cui all’art. 104 I c. Cost, separando la magistratura requirente da quella giudicante quanto ai concorsi, quanto alle scuole di formazione, quanto ai rapporti con il CSM della giudicante, quanto alle comuni esperienze annuali di aggiornamento e di approfondimento delle tematiche della Giustizia, così privando il PM dei contributi di accrescimento culturale comune a tutte le magistrature e che incide sulla funzione cognitiva della giurisdizione, lo trasformerà, proprio come è stato proclamato dal Ministro della Giustizia, in un “avvocato dell’accusa all’americana”. Ne conseguirà che la sua funzione non sarà più quella di agire per l’accertamento della verità, col dovere di offrire al giudice anche gli elementi a favore dell’imputato, talché l’omissione ne costituisce un reato, tanto quanto, specularmente, commette il reato di patrocinio infedele l’avvocato che fornisce al giudice elementi a carico del suo assistito. Ma ciò renderebbe il PM un pericoloso protagonista dell’accusa privo di limiti, con la conseguenza di un inevitabile e necessario controllo da parte del Potere Esecutivo, che è proprio quanto ha promesso il Ministro della Giustizia. Per far ciò, i fautori del referendum hanno pronti due strumenti molto efficaci: la sottrazione della polizia giudiziaria alla esclusiva dipendenza dal PM ed, eliminata dall’ordinamento l’obbligatorietà dell’azione penale, l’attribuzione all’ Esecutivo del potere di Ordinare obbligatoriamente al PM quali sono e quali non sono i reati da perseguire.

A questo punto l’atto eversivo sarà perfezionato: il Potere Giudiziario sarà zittito, la sua azione sarà imbrigliata nelle redini del Potere Esecutivo, le sue azioni non saranno solo controllate, ma circoscritte alle volontà dell’Esecutivo e i singoli magistrati, privati del loro organo di autogoverno, diventeranno progressivamente solo zelanti funzionari ministeriali. Così il finto Potere Giudiziario diventerà un disciplinato esecutore della volontà del Capo, sol che si pensi a come nella dirittura di arrivo della legislatura svetti il Premierato. E tutti remeranno insieme!

Allora per combattere i magistrati non solo si modificano 7 articoli della Costituzione, ma, separando le magistrature con la modifica dell’art. 102, si rinvia a leggi ordinarie prossime venture che non avranno bisogno di alcun referendum confermativo, ma saranno congrue alla visione della storia in divenire coerente con chi, in questa ottica, si pone in sintonia con chi ha rotto e continua a frantumare lo Stato diritto e l’ordine mondiale liberal democratico.

e948d52cover39340Resta da vedere non tanto perché, quanto come mai oggi tutto ciò stia succedendo in modo quasi inarrestabile. E non essendo questa la sede per esaminare come e perché si è ormai verificata questa rottura sul piano mondiale, coi suoi riflessi all’interno delle varie comunità statali, per quanto riguarda il divenire politico dell’Italia deve farsi un’ulteriore precisazione desunta dalla storia costituzionale della nostra Repubblica.

Infatti questa vituperata Costituzione viene accusata dal governo in carica d’essere inidonea alla trasformazione della Repubblica in modo funzionale ai suoi progetti coerenti con la parte giusta della Storia, poiché discende dagli eventi del 1947, quando la Costituente, eletta il 2 giugno 1946, continuò a lavorare senza subire gli effetti del conflitto politico (lo scoppiare della guerra fredda e l’espulsione delle sinistre dal governo) poi confluito nei risultati delle elezioni del 18 aprile 1948.

Allora, in conseguenza di ciò, la Costituente scelse di «delineare un sistema di governo debole (dove) nessuno schieramento politico potesse vincere fino in fondo… per cui, sotto questo profilo, appaiono ineludibili le riforme repubblicane» (Augusto Barbera, Non solo Carta, ed. Il Mulino 2025: 81). Ma cosa significa “fino in fondo? Fino in fondo dove? E a quale fondo o abisso si riferisce l’autore di queste parole? In verità questo assunto, che sintetizza molto bene l’orientamento favorevole a questa riforma, parte dall’idea che, per rendere forte un sistema di governo, bisogna riformare le istituzioni repubblicane focalizzando i compiti del governo tra la restaurazione di principi espunti dalla storia costituzionale italiana con la Costituzione del 1948, e farli rientrare per poi perseguirli attraverso la precettività della Costituzione.

Tolti i veli della mistificazione, questo significa far «riemergere un nuovo potere costituente… che si sta affermando in unno spazio temporale lungo, (talché) non ci si avvede del suo dispiegarsi». Quindi saremmo (o siamo?) «in presenza di una rottura rivoluzionaria che opera però senza alcuna apparente soluzione di continuità, avendo nondimeno in sé la forza – eversiva – propria del potere costituente di erodere in modo graduale i contenuti propri del costituzionalismo vigente» (Gaetano Azzariti, Una Costituente non dichiarata, la Destra riscrive la Repubblica, Il Manifesto, 23.01.2026).

Ma allora l’Italia si trova sull’orlo di un “abisso” simul fondo, «infinito e insondabile dove sorgono le nuove forme mai cristallizzate del potere costituente, per riprendere l’immagine allegorica e terribile di Carl Schmitt?». Cioè del grande giurista tedesco che teorizzò la logica, approvata dalla maggioranza dei tedeschi, del Fuhrer come bocca della legge? Ora senza indulgere a tali spaventosi pensieri, è necessario «per chi vuole preservare il valore normativo della nostra Costituzione democratica, pluralista e conflittuale, avversare l’ordine autoritario che incalza» (Azzariti, cit.).

Detto questo, logica e onestà intellettuale vogliono, tuttavia, rilevare come, esaminando la storia costituzionale del nostro Paese, e muovendo da un’analisi degli eventi della c.d prima Repubblica, e cioè in un tempo accusato dai sedicenti riformatori/innovatori (Craxi in testa, ma Gelli nell’ombra) d’essere stato caratterizzato da governi balneari, incapaci di innovazione, la Repubblica si è trasformata attraverso l’intervento legislativo in un modo così totale rispetto al Paese rurale e culturalmente arretrato, ereditato dall’Italia fascista, da rendere quantomeno bizzarri l’assunto di immobilismo e la visione retrò dell’Italia in fieri dal 1948 agli anni 80, proprio grazie al tessuto costituzionale che rese possibile tale trasformazione.

9788829001767_0_536_0_75Si pensi, a titolo di esempio, alla riforma agraria contro il dogma latifondista degli anni 50, all’istituzione della Cassa del Mezzogiorno, alla riforma fiscale Vanoni, a quella del Senato del 1963, alla nazionalizzazione dell’energia elettrica che portò l’energia in tutto il Paese, alla riforma della scuola media inferiore innalzando l’obbligo scolastico a 14 anni, all’immissione della donna nei pubblici servizi e professioni, alla legge urbanistica del 1968 che assicurò alle Comunità locali piuttosto che ai privati i benefici della progressiva urbanizzazione dei suoli agricoli, alla riforma della scuola media superiore, alla programmazione economica del repubblicano Ugo La Malfa del 1961, a cui seguirono i vari piani quinquennali, alla riforma del diritto di famiglia, alle leggi sul divorzio e sull’aborto, a quella sulla casa del 1971, a quella sulle pensioni, a quella fiscale che introdusse l’IRPEF, l’IRPEG e l’IVA, al riconoscimento dell’obiezione di coscienza e all’istituzione del servizio civile, ai Decreti scuola, alla legge Merli del 1978 sull’ambiente contro l’inquinamento, allo Statuto dei Lavoratori del 1970, all’istituzione nel 1970 della legge di attuazione del referendum abrogativo ex art. 75 Cost., alla riforma della RAI, alla legge delega 249/68 per il riordinamento dell’amministrazione dello Stato e a molte altre (Francesco Bonini, Storia Costituzionale della Repubblica, Carrocci, 2007: 54-85).

Tutto avvenne, stante la centralità del Parlamento e del c.d. Arco Costituzionale, per effetto di un’azione congiunta, attraverso il dialogo, il confronto, la riflessione comune in sede legislativa, cioè nel luogo deputato alla funzione di uno dei tre pilastri della tripartizione dei Poteri, che oggi, attraverso l’uso indiscriminato e immotivato della decretazione d’urgenza e quello smodato della Fiducia, è ridotto a mero notaio della volontà dell’Esecutivo, ben contento di poter così procedere nella remata comune e senza intoppi.

Ma poi la nostra Storia impatta in un gruppo di tre leggi costituzionali, a cui può aggiungersene una quarta, quella della riduzione dei parlamentari del 2025, che sono l’effetto del nesso strettissimo tra il sistema elettorale a prevalenza maggioritario (il c.d. Mattarellum, 75% maggioritario e 25% proporzionale introdotto nel 1993, poi il Porcellum nel 2005 e l’attuale Rosatellum, coi vari premi di maggioranza), e i progetti di riforma costituzionale che ci occupano e ci preoccupano.

Infatti questi sistemi, se da un lato tendono a rendere più stabili i governi, dall’altro indeboliscono le opposizioni il cui influsso sui progetti dei governi si fa via via più inconsistente, il che determina nei governi la tentazione di acquisire maggior potere decisorio, che, per attuarsi, ha bisogno di frantumare i check and balances e le garanzie di controllo, dove la massima garanzia è fornita dalla divisione dei Poteri, frutto di un’elaborazione politica di tre secoli.

In concreto, infatti, questi sistemi elettorali hanno posto la Costituzione alla mercé delle singole maggioranze, che hanno cercato di trasformare l’art. 138, da strumento di recupero del consenso, ove si ponga attenzione al necessario raggiungimento della maggioranza degli elettori per varare la revisione (alias oggi riforma), in strumento per aumentare il potere.

È infatti interessante rilevare come la prima vera grande riforma costituzionale fosse la L. Costituzionale 24.1.1997 n. 1 che aveva istituito la Commissione parlamentare (la cd bicamerale) per elaborare progetti di revisione costituzionale della II parte della Costituzione, cioè la Forma dello Stato, la Forma di Governo e il sistema delle garanzie e il bicameralismo, e tutto in deroga alle procedure di cui all’art. 138 Cost., che non giunse comunque in porto nel corso di quella legislatura.

Ma una seconda grande Legge di riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum confermativo del 2006, fu quella del governo tripartito di Lega, Forza Italia e Alleanza nazionale, che venne votata dal Senato il 16 novembre 2005, e che modificava l’assetto della Repubblica (la cd Devolution) rafforzando le Regioni, cambiando funzioni e poteri del Presidente della Repubblica e del Parlamento, che riformava la Corte Costituzionale introducendo il Premierato forte. Dopo tutto non molto lontana dal progetto Craxiano del 1979 di introdurre il presidenzialismo.

La terza fu la Legge Costituzionale detta Renzi Boschi, pubblicata il 15 aprile 2016 sul n. 88 della GU, che mirava, oltre ad altre modifiche abrogative, a trasformare il Senato da elettivo a Camera di rappresentanze delle autonomie, cancellando il diritto di voto dei cittadini italiani a eleggere i loro rappresentanti al Senato, superando così il bicameralismo perfetto e riducendo il numero dei parlamentari. In soldoni si trattava di togliere un bel tassello all’esistenza del Potere legislativo. I cittadini italiani votarono no nel dicembre di quell’anno. La Costituzione italiana, nata debole, si rivelò questa volta più forte di chi remava contro di lei con il progetto eversivo di chi voleva modificarla: ancora una volta si trattava di un progetto costituente camuffato da revisione.

bcb578fd-65df-4ac0-b3ce-bb2175d5c998-1024x387_1Giova a questo punto rilevare ancora un aspetto di enorme importanza, che discende dalla natura rigida della nostra Costituzione, atteso che la sua rigidità, rispetto alle vulnerabili Costituzioni flessibili suscettibili di modificazioni più rapide ed efficaci della nostra, tuttavia non impedisce che ogni riforma organica della Carta, un testo in cui non esistono compartimenti stagni, determini ricadute anche sui Principi Fondamentali, pur senza cancellarli (come si è visto in quella attuale quanto agli artt. 2 e 24 Cost.), per cui l’effettività delle garanzie giuridiche dipende soprattutto dalla capacità dei responsabili di farle valere, poiché la normativa, di per sé, è pur sempre un’astrazione che non ha la forza d’imporsi.

E ciò significa che sono indispensabili i garanti della Costituzione, in grado di far valere gli strumenti di repressione, come il referendum confermativo respinto dalla maggioranza dei cittadini votanti, rispetto ai tentativi di sovversione dell’Ordine Costituzionale. Cioè a dire che la deontologia si impone sull’ontologia, per cui alla fin fine la rigidità costituzionale è un atteggiamento culturale rispetto ai valori della Carta, delle forme che li traducono in norme e di reazione alle manifestazioni dell’autorità politica investita delle funzioni di governo che violino quei valori o travalichino le forme. E viene in mente quel giudice francese che, saputo del colpo di Stato di Napoleone nel 1848, disse: “E beh? La Cassazione lo annullerà!”.

Con questo si vuol dire che non è logico né serio riconoscere l’esistenza dei rischi connessi con questo progetto referendario confermativo, sulla scorta di quanto esplicitato nella legge di riforma, fidando nella forza di norme che, in nome della rigidità della Costituzione, formalmente garantirebbero dalle ricadute a cascata contro l’autonomia e l’indipendenza del Potere Giudiziario, poiché, per effetto di questa cascata, il Potere Giudiziario avrà la stessa forza della Cassazione francese del 1848.

Ebbene, i garanti della Costituzione, che sono istituzionalmente i suoi interpreti, cioè i giudici che devono venir garantiti sul piano individuale e associato, e non subire intimidazioni e repressioni con liste di proscrizione più o meno camuffate, o in condizioni di isolamento e di irrilevanza, non sono soli, poiché a un’operazione analoga sono chiamati i cittadini col referendum. E si tratta di un’operazione non affatto estranea a quella a cui è chiamata la magistratura nella sua opera di interpretazione delle leggi, poiché, così facendo, ogni qual volta la domanda di giustizia interpella l’adeguamento della legge astratta a una fattispecie concreta, agisce trasformando un principio astratto in un dettato imperativo che prima non esisteva, sia quando lo cala sul caso concreto riconoscendo un diritto, sia quando questo diritto preteso non viene riconosciuto.

Tanto quanto il processo conoscitivo, interpretativo a cui sono chiamati i cittadini esprimendo il loro giudizio, trasformerà il principio astratto contenuto nella legge costituzionale di riforma camuffata da revisione, o in una modifica della Costituzione che sarà, sul piano fenomenologico degli effetti, diversa da prima, o nel rafforzamento della nostra Legge Fondamentale così mantenuta nel suo vigore che vivifica la Repubblica liberal democratica.

Ma i cittadini devono comprendere, comunque, quanto siano «le radici che affondano nel passato a dare nutrimento agli articoli costituzionali. Solo prendendosi cura di quelle radici è possibile pensare che la Costituzione possa continuare a crescere, fiorire e che sui rami si possa con successo procedere a innesti che portano nuovi frutti, anziché far seccare tutta la pianta» (Mastromarino, cit.: 118). 

Dialoghi Mediterranei, n. 78, marzo 2026

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Roberto Settembre, entrato in magistratura nel 1979, ne ha percorso tutta la carriera fino al collocamento a riposo nel 2012, dopo essere stato il giudice della Corte di Appello di Genova estensore della sentenza di secondo grado sui fatti della Caserma di Bolzaneto in occasione del G8 2001. Ha scritto per Einaudi Gridavano e piangevano, edito nel 2014. Si è sempre occupato di letteratura, pubblicando racconti, poesie, recensioni sulle riviste “Indizi”, “Resine”, “Nuova Prosa”, “La Rivista abruzzese” e il “Grande Vetro”. Con lo pseudonimo di Bruno Stebe ha pubblicato nel 1992 il romanzo Eufolo per Marietti di Genova e nel 1995 I racconti del doppio e dell’inganno per la Biblioteca del Vascello nonché la quadrilogia Pulizia etica per Robin edizioni e nel 2020 Virus e Cherie con la Rivista Abruzzese. È stato collaboratore di “Altreconomia”.

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