Premessa metodologica
Prima di procedere nell’esposizione del tema proposto è doverosa una premessa metodologica e di contenuto che attiene alla necessaria distinzione tra i due fondamenti concettuali del criterio di verità. Questo perché ogni argomentazione muove dall’assunto che la ricerca della verità discende da un dato di verità acquisito. Ebbene, questa distinzione dipende dai due diversi oggetti sottoposti al criterio di verità: uno fattuale e uno interpretativo.
Il primo, pur nei limiti delle imprecisioni connesse col potere non esaustivo delle informazioni, muove dall’assunto che la realtà fenomenologica esista, che ad esempio ci sia stato un terremoto, una guerra, una pandemia letale, o che un soggetto sia morto o sia vivo, o che l’impero inglese avesse dominato su una identificata porzione del mondo, o che le ossa dei dinosauri siano le ossa di animali effettivamente esistiti.
Il secondo assunto inerisce all’interpretazione del primo, usata per formulare il giudizio, a partire dal quale ogni argomentazione si sviluppa in una serie sempre più complessa di affermazioni contenenti ulteriori giudizi di verità, che della verità non hanno i connotati dell’assolutezza, ma solo quelli della relatività. Confondere questo secondo criterio di verità con un assioma rientra nel limite concettuale del perimetro nel quale si muovono le ideologie.
Giovano sul punto un paio di esempi. Si prenda il tema della schiavitù della cui verità fattuale non è intellettivamente lecito dubitare, e si prendano altri due dati realtà: il fatto che nei Vangeli non se ne faccia cenno, e per quanto attiene alla Storia americana, la contraddizione implicita, da un lato nei principi di libertà sanciti nella Costituzione USA e la mancata concessione dei diritti politici ai neri liberati, e dall’altro nell’uguaglianza effettiva di tutti i cittadini dell’Unione, neri compresi, dopo la guerra di secessione del XIX secolo, che dovettero attendere cent’anni prima d’essere riconosciuti uguali con i provvedimenti del presidente Johnson del 1967, per effetto di azioni di resistenza come quelle di Rosa Parks e di Martin Luther King.
Ebbene, queste due ulteriori sgradevoli verità fattuali, quella sui Vangeli e quella americana sul secolo intercorso tra il 1865 e il 1967, sono soggette a differenti giudizi di verità squisitamente interpretativi, per i quali lo stesso Gesù di Nazareth, che mai si pronunciò contro la schiavitù, pur presente in forma attenuata nella cd. casa di Israele, ma brutalmente attiva sotto il dominio romano in Palestina, sarebbe stato implicitamente schiavista. E tale impostazione ideologica si sarebbe declinata in una continuità dello schiavismo per quasi due millenni dopo la morte di Gesù (solo oggi, nel 2026 l’enciclica di Leone XIV chiede su questo perdono!). Quindi la prova sul Cristianesimo come religione schiavista starebbe nei fatti e non sarebbe una mera opinione.
Parimenti la Costituzione americana, che, secondo una pronuncia della Corte Suprema del 1885 attivata da ricorrenti neri che reclamavano i diritti politici, avrebbe attribuito tali diritti solo a chi era venuto volontariamente nel nuovo mondo per istituirvi una società politicamente libera, escludendo i neri fino al 1967 perché costoro non erano giunti in America mossi dal medesimo intento, costituirebbe la prova della sostanziale ipocrisia e falsità della democrazia liberale che ha il suo fulcro storico nella Costituzione USA del 1776.
Tuttavia, contro questo criterio di verità è necessario porre attenzione a una circostanza metodologica. Infatti, se l’accertamento della veridicità di un fatto storico, una volta verificato nel suo accadere, è concreto e nasce o dal suo materiale accadere, o da una congerie di prove documentali, archeologiche, giuridiche e non solo, il giudizio sulla sua natura e sulle implicazioni sociali, politiche, economiche, culturali, ma l’elenco non le esaurisce, discende dall’ uso di molteplici criteri di verità, che sono il risultato di un susseguirsi di analisi ermeneutiche attivate da nuove e successive intuizioni filosofiche, politiche, economiche, climatiche, militari, etniche, demoscopiche e scientifiche. E sull’importanza dell’intuizione si spenderanno in appresso alcune parole, ma per ora è sufficiente dire che il diverso e progressivo giudizio negativo espresso dalla società umana nei confronti della schiavitù non è la conseguenza del riconoscimento sic et simpliciter di una falsità ipocrita dei principi patrocinati dal Cristianesimo e dalla Democrazia liberale, bensì dalla ricerca e dall’elaborazione di un criterio di verità di tipo ermeneutico diverso da quello usato per accertare la veridicità dei fatti storici.
Ciò significa che, nel corso del tempo, molte diverse e talvolta contrastanti verità sono state formulate sul tema della schiavitù e, a poco a poco, sono penetrate nella coscienza di chi procedeva nella formulazione dei giudizi necessari per interpretare la veridicità fattuale dei principi presenti sia nella dottrina cristiana, sia nei sistemi politici fino al costituzionalismo moderno. Si trattò di un processo osmotico della coscienza collettiva che si fece sempre più permeabile non solo alla condanna dello schiavismo, ma al riconoscimento della libertà umana sul piano della dignità sia come libertà positiva sia come libertà negativa.
Detto questo diventa doveroso riconoscere che i criteri di verità usati in questa sede per sostenere la legittimità del Diritto di Resistenza appartengono alla seconda categoria dei fondamenti concettuali sopra esposti, talché diventa necessario muovere dalla consapevolezza che le parole di questa argomentazione ben possono venir logicamente contestate per ragioni di contenuto e di metodo analoghe a quelle che la difendono. Dopo tutto, questa impostazione riflette la necessaria e ineludibile accettazione dei principi del pluralismo di cui è intessuta la Democrazia liberale.
Tuttavia il punto non sta nell’essere consapevoli delle colpe e delle miserie di chi crede nei principi liberaldemocratici, ma nell’essere consapevoli delle volontà dei loro nemici irriducibili, poiché, sebbene siano molte le cose che sappiamo, queste sono molto meno di quelle che crediamo di sapere. Eppure tra queste due quantità si erge uno spazio privo della concretezza con cui attribuiamo all’una e all’altra un dato di verità. Si tratta di quel che detta l’intuizione. Nonostante le sue origini ambigue e il fatto che gli alfieri del primato della conoscenza la dileggino come superstizione o inganno del pregiudizio. Invero l’intuizione agita dalla consapevolezza, è il vero argine contro la seduzione delle fakes, oggi così potenti nella costruzione della verità introiettata dalla coscienza collettiva, mentre attiene a uno dei rami della morale.
Ne consegue che tra il pregiudizio e la morale c’è un abisso, tanto quanto esiste tra la morale e l’ideologia, poiché la morale ha ben pochi punti fermi che l’ideologia cerca con affanno di smontare. Infatti la morale non ha slogan da sbandierare, ma solo una radice che affonda solida nella coscienza e rifugge dal principio di piacere. Le fakes, al contrario, attivano il principio di piacere, giocando con l’attenzione sviata dalla profondità dell’esame profondo di ogni evento, per esaltare la soddisfazione indotta da una fallace comprensione immediata.
Tuttavia questo assunto necessita di alcune precisazioni sui suoi contenuti lessicali, che attengono al rapporto tra conoscenza, consapevolezza, morale, principio di piacere e fakes, e alla rilevanza del potere del linguaggio, come si vedrà più avanti, poiché tra la conoscenza e la consapevolezza si pongono due entità cognitive, la comprensione e la coscienza, dove la prima attiene alla ricerca del significato, e la seconda alla scoperta delle implicazioni di questo, implicazioni che vanno indagate nei presupposti e nelle conseguenze, e che solo dopo questa operazione mentale possono concimare la coscienza di una nuova consapevolezza. Ebbene, questa consapevolezza interagisce con l’istanza morale della persona attraverso l’operato dell’intuizione, che ha a che vedere con la relazione tra ciò che è, ciò che non è e ciò che può o non può essere.
A questo punto sarà possibile agire nell’opera di smascheramento delle fakes della destra radicale contro le quali si erge il Diritto di resistenza. Ebbene, è a partire da queste premesse che muove l’idea stessa del Diritto di Resistenza, che tuttavia non nasce dal sentimento di chi si sente parte di una nazione, che può accenderlo, ma proviene da un’altra percezione morale: quella innescata dalla conoscenza fattuale dell’ingiustizia, dove il concetto di giustizia risiede nelle capacità innate degli esseri umani di distinguere tra il bene e il male quando questa distinzione prescinde dall’interesse personale. Distinzione che comunque è estranea all’idea di giustizia come restaurazione del bene violato, che attiene invece all’ interiorizzazione di un concetto di giustizia punitiva, e quindi a un’idea di morale incentrata sui mores dominanti nel presente storico.
Allora la vista di un essere vivente che soffre, l’ascolto di un grido di aiuto, l’assistere a un gratuito gesto di violenza su un debole, inducono il testimone a un’istintiva reazione di indignazione morale. Tutto ciò, comunque, è ancora lontanissimo dal contenuto giuridico del Diritto di Resistenza, sebbene ne costituisca un cardine che lega la struttura dell’io alla vicenda di cui l’io diventa testimone. Eppure in quel momento l’io comincia a muoversi, a cambiare posizione, a vedere la realtà secondo un diverso angolo prospettico, e nella coscienza vengono immessi alcuni semi destinati a germogliare quando quell’io comunica ad altri io il proprio disagio.
Da questa premessa si ricava l’importanza del Diritto di Resistenza spostando l’attenzione su due motivi e su una ragione operativa. I primi consistono nel fatto che riconoscerne e/o affermarne l’esistenza all’interno di un sistema normativo significa attribuire alle azioni che gli si conformano uno status di legittimità che impedisce al potere di tacciarlo come azione di ribellione all’ordine costituito. Anzi, il Diritto di Resistenza è tale per cui la reazione del potere all’esercizio del D. di R. diventa illegittima, talché tutti i mezzi di comunicazione della stampa libera possono e debbono amplificarne la portata illecita. La ragione attiene all’efficacia, poiché il D. di R. è un potente fattore di coagulazione delle singole manifestazioni, che cessano così di essere casi isolati di disobbedienza (Corrado Augias, Il disagio della libertà, Rizzoli, 2025: 80).
Infatti va chiarito come ciò che più conta in questa sede non consiste nell’attribuire al D. di R. un fondamento morale, bensì nell’inquadrarlo in uno spazio di legalità, cioè all’interno di un nesso che lega l’impulso morale in cui si innervano le radici del diritto con la struttura normativa che regola la vita della polis. E questo aspetto concettuale trova il suo antecedente storico nel principio di diritto desunto da un caso guida della giurisprudenza inglese, traslato nella Costituzione USA, cioè quello per cui “una legge ripugnante alla Costituzione è nulla”. Si tratta del caso su cui si pronunciò Il Giudice Cox nella Decisione Bonham’s del 1610, affermando la necessità della prevalenza dei diritti naturali come coessenziali alla condizione di uomo/cittadino sulle leggi e sugli atti arbitrari del Sovrano.
Bonham era un signore laureato in medicina che chiese l’iscrizione all’ordine dei medici del tempo, ma il Consiglio dell’Ordine rifiutò la sua iscrizione. Bonham decise di praticare la medicina ugualmente e il Consiglio, che aveva giurisdizione in merito lo condannò, forte del fatto di esistere come emanazione del potere del Sovrano. Bonhnam allora ricorse al giudizio di una Corte di Common Law presieduta dal giudice Cox, che affermò due principi: uno che una parte non poteva essere al contempo giudice, e l’altra che il Consiglio dei medici, come emanazione del potere del sovrano, non poteva infrangere i principi dell’Habeas corpus e della legittimità della Magna Charta, talché le sue pronunce essendo “ripugnanti alla legge”, si ponevano al di fuori del confine del diritto, cessando così di essere diritto. Il principio dichiarato fu che nemmeno il Re era “legibus solutus”, mentre la condotta di Bonham che aveva disubbidito all’imposizione di una legge ripugnante, era legittima.
L’importanza di questa pronuncia del XVII secolo la lega alla teoria individualistica dei Diritti Umani che trova il suo cardine unificante nei Diritti Fondamentali della nostra Costituzione come fonte del D. di R. (Michele Marchesiello, Diritto di Resistenza, ed. Gruppo Abele, 2020: 123). Ne consegue che la Resistenza, non essendo ribellione, è opera di conferma e di testimonianza e, come vedremo, trova la sua fonte nella Costituzione stessa.
Tanto premesso il D. di R. nasce dalla negazione «della necessità del consenso sui principi di una comune Costituzione che legittima ogni controversia» (Habermas, Nuovo mutamento della sfera pubblica e politica deliberativa, Cortina 2023), poiché la necessità di questo consenso costituisce l’architrave del sistema costituzionale, senza la quale tutto il sistema crolla. E implicito nella Costituzione è il diritto di agire per evitare questo crollo. Anche perché, altrimenti, negare questo diritto implicito significherebbe sostenere che la Costituzione legittima l’uso dei diritti che la intessono per perpetrare la sua dissoluzione.
Allora valga a titolo di esempio il fatto che, nel momento in cui l’Esecutivo, in deroga all’art.138 Cost. modifica alcuni articoli costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Costituzionale nella “forma” che le ha dato la Costituente, quando ha sancito ex art.139 Cost. che questa “forma” non è suscettibile di revisione, viene meno il cd “consensus universalis” che vincola la Comunità dei cittadini alla forma di Stato che si sono dati. Ed è proprio in quel momento che il “consensus” si apre al dissenso e alle modalità del suo manifestarsi.
In quel momento la base su cui si fonda il principio di legalità che presuppone l’obbedienza alle leggi dello Stato si incrina, e nelle sue incrinature penetrano le radici del Diritto di Resistenza come una pianta che può crescere ogni qualvolta il tradimento del “consensus” allarga quelle incrinature. Ma il D. di R. non è un dato precostituito, è un diritto in fieri che si alimenta del suo opposto, e trasforma il suo fiore dapprima in pensiero e poi, via via che l’attacco alla Costituzione si fa più esiziale, quel fiore diventa frutto, cioè azione, in risposta a condotte che non si esauriscono nell’ipotesi sopra formulata.
Detto questo sono molteplici gli aspetti concettuali connessi coi principi che improntano il precedente enunciato, e cioè cosa implichi il “consensus universalis” ed entro quali confini debba e possa configurarsi l’operatività di un Esecutivo legittimo in quanto espresso dalla maggioranza. E ancora perché la “forma repubblicana” sia solo e soltanto quella codificata in Costituzione, e cosa debba intendersi per “pensiero resistente” ed “azione resistente”. E ancora: in che senso la legittimità può discendere da un’azione resistente. Cioè perché e in che senso si attribuisce un fondamento di legittimità alla Costituzione che ha le sue radici nella Resistenza.
E soprattutto perché NON va respinto il principio che quanto venne combattuto e sconfitto dalla Resistenza è implicitamente ed esplicitamente illegittimo e quindi privo del diritto di ingresso nel territorio giuridico costituzionale, cioè nella Repubblica Costituzionale. Soprattutto come debba intendersi l’implicazione implicita e perché proprio da questa implicazione tragga linfa il seme della pianta che chiamiamo D. di R., e quale implicazione lo connette con l’etica delle convenzioni e l’etica della necessità.
Ne consegue che il fondamento di legittimità affonda nel principio per cui il mondo edificato dalla Costituzione è un edificio che non appartiene a una sola generazione ma anche alle generazioni future. Ma questo tipo di appartenenza significa altresì che questo mondo non appartiene in via esclusiva né alle generazioni future né a quelle contemporanee, poiché contiene in sé il proprio senso, inteso come ragione e direzione. Ebbene questa ragione è radicata sia nella sua origine, cioè nella qualità ideale del pensiero e dell’azione che le hanno dato vita, sia nella direzione verso la quale ha avviato la dinamica storica che le ha dato forma.
Tutto ciò comunque non esaurisce una serie di questioni pratiche, tra le quali è lecito chiedersi se l’affetto per la propria Costituzione liberaldemocratica discenda da quanto la Costituzione stessa impedisca la deriva autoritaria o da quanto abbia implementato o implementi o sostanzi il welfare che si è accompagnato al loro confermarsi. Inoltre si impone l’interrogativo intorno a quali limiti l’esistenza del diritto di libertà negativa confligge o interagisce con la libertà positiva. E quanto l’etica delle convenzioni possa prevalere sull’etica della necessità. E ancora di quali diritti la lesione diventi causa della reazione per la loro restaurazione. E se esista una società stabile e fino a che punto se ne percepisca la sua cogenza attraverso la gestione democratica del potere prima che l’allarme del pericolo per la sua dissoluzione induca i cittadini all’azione. E pure quali soglie di azione possano o debbano venir superate affinché i cittadini non solo percepiscano il pericolo ma si attivino per combatterlo. E infine a quale tipo di azione sia legittimo ricorrere per superare il gap tra l’effettiva conoscenza dei problemi in gioco da parte della collettività e di chi si pone o è posto sul confine di questa sorveglianza.
Ma il problema sorge riflettendo intorno ai parametri dell’azione di chi si pone sul confine di questa sorveglianza, cioè dove si trovi la legittimazione di tale condotta, poiché il diritto di resistenza che non è codificato nella legge né come principio normativo esplicito, né tanto più nelle sue modalità di esercizio, si muove su diversi piani, trattandosi in primo luogo di un diritto che nasce dall’idea valoriale stessa del principio di giustizia che deve essere difesa contro l’ingiustizia. E quest’ idea di giustizia è nutrita dalla necessità di assumere i valori che si ergono contro la sua violazione come principi condivisi dall’interpretazione del reale. Questo poiché ogni idea di giustizia riposa su una struttura valoriale condivisa e frutto di un punto di arrivo della coscienza collettiva per effetto di eventi che l’abbiano determinata.
È solo a partire da questo che la loro violazione innesca l’impulso ad agire per restaurare l’ordine di giustizia violato. Ne consegue che deve essere chiaro nella coscienza del soggetto agente quale sia l’ordine di giustizia nel quale il soggetto ha deciso di vivere e che deve essere difeso. Ma diverso piano e assai più delicato, è quello che attiene alla natura, al tipo, alle cause della violazione che innescano nel soggetto agente lo spirito che attraversa il diritto di resistenza in termini di legittimità. Ebbene, se come si è detto, il diritto di resistenza non appare esplicitamente nella Costituzione, se ne trova peraltro un esempio normativo nel codice penale militare di pace.
Infatti la prescrizione contenuta nell’articolo 173 del codice penale militare di pace, dove viene sancito il diritto dovere di disubbidire a un ordine illecito, ha una premessa logica nella non estraneità di questo articolo al concetto di opposizione all’ingiustizia. Questo significa che l’ordine impartito dal superiore gerarchico nell’ordinamento militare è a tutti gli effetti equiparabile all’ordine contenuto nella legge dello Stato, la cui portata non solo è di natura squisitamente giuridica, ma implica l’uso della forza per la sua esecuzione.
Ora, se da un lato il dovere/diritto di disobbedire attiene solo all’ordine criminogeno, ma non consente la sua valenza di fronte all’ordine meramente illegittimo davanti al quale il subordinato ha solo il diritto di chiederlo per iscritto, così manlevandosi da alcuna responsabilità legale, la ratio sottesa alla norma, in entrambi i casi, attiene al riconoscimento giuridico dell’ingiustizia tale per cui l’ordine che contrasta con l’ordinamento dello Stato non lo supera per disattenderlo, ma resta confinato sul terreno dell’antigiuridicità. E se può ritenersi comprensibile la previsione del secondo comma dell’articolo 173 cpmp, atteso lo speciale contesto in cui opera il diritto penale militare, caratterizzato da condotte connesse con l’uso della forza e la necessità di garantire la pronta esecuzione degli ordini, ciò che rileva è l’implicazione sottesa a tale articolo, cioè il suo legame interno con le ragioni etico-giuridiche della disobbedienza che trovano il loro fondamento nell’impianto etico giuridico della Costituzione.
Infatti questo ha una radice storica precisa nel dibattito assembleare della Costituente italiana tenuto tra le madri e i padri costituenti nel 1947 e nel 1948, atteso che il D. di R. era stato inserito in numerose Costituzioni del secondo dopoguerra, come nella Legge Fondamentale della Repubblica federale tedesca, che all’articolo 24 recita: «Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda rimuovere l’ordinamento vigente, se non sia possibile altrimenti»; e parimenti le Costituzioni del lander dell’Assia con le parole: «La resistenza è diritto dovere di ciascuno»; del lander di Brema: «Se i diritti dell’uomo stabiliti dalla Costituzione sono violati dal potere pubblico in contrasto con la Costituzione la resistenza di ciascuno è diritto e dovere». E parimenti la Costituzione francese del 1946.
In Italia si argomentò sul nesso tra sovranità e resistenza, proponendone l’inserimento come dovere morale da inserirsi in Costituzione e criterio direttivo per il legislatore penale per inibire la repressione degli atti di resistenza legittima contro gli atti arbitrari dei poteri dello Stato. Il dibattito si svolse intorno al legame tra diritto di resistenza e sovranità riconosciuta al popolo inteso come baluardo contro le derive anticostituzionali del potere pubblico. Allora il diritto di resistenza venne inserito nel progetto del titolo Quarto all’articolo 50, poi divenuto articolo 54, il cui secondo comma recitava: «Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali dei diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino».
Tuttavia, sebbene il progetto caldeggiato da Giuseppe Dossetti di area cattolica fosse stato abbandonato nella convinzione che il problema fosse di natura essenzialmente politico-morale piuttosto che giuridica (Rosangela Cassano, Diritto di Resistenza e sistema Costituzionale italiano https://www.forumcostituzionale.it › 0137), la necessità della sua sussistenza rimane nelle tracce della sua legittimazione all’interno del testo costituzionale, seppure nel suo silenzio apparente, poiché il meccanismo di interpretazione della Costituzione sta all’interno della stessa Costituzione, nel senso che il suo congegno di funzionamento agisce in quanto gli elementi che la compongono le permettono di funzionare. Questi meccanismi sono i termini concettuali di riferimento. Così si prendano ad esempio il principio pluralistico da un lato e l’assoluto divieto di discriminazione e i criteri della rappresentanza disciplinata nelle norme che regolano l’elezione dei rappresentanti.
Si tratta cioè del sistema liberal democratico che trova nella Costituzione il fondamento concettuale del suo senso, in quanto proiettato su un futuro privo di definizioni, ma unicamente incardinato sul valore dei suoi principi propulsivi inconciliabili, come vedremo, e per questo motivo antitetico, anche sul piano ideale, al sistema illiberale delle destre estreme. Per queste l’autorità discende da un nucleo ideale intangibile, tanto quanto intangibile è il progetto di realizzare una comunità identitaria, coesa attorno a un principio autoritario che ha bisogno di essere illiberale e dittatoriale, non solo per schiacciare il dissenso, ma per eliminarne le cause dalla mente dei sudditi adepti (Hanna Arendt, Cos’è l’autorità?, Garzanti 1999). E si noti come intorno al binomio consenso dissenso, verta l’assoluta inconciliabilità tra sistema liberale e autoritario, dove il primo ricava dal diritto di dissentire l’elemento portante della progettualità agita dalle forze plurime, mentre il secondo ne ricava l’opposto. Per questo progetto viene operata la trasformazione della memoria cristallizzata dell’idea incarnata in un Duce o in un Füher o in un capo attraverso un mantra ideologico che ha tuttavia bisogno di un supporto logico per colonizzare le menti dei suoi supporter che devono essere convinti dell’inevitabile necessità logica dell’idea guida.
Infatti, se la democrazia liberale è il prodotto dell’evoluzione della triade “famiglia, società, Stato”, dove i legami tra le persone attraversano i nuclei degli individui, connettendoli con gli altri individui e gruppi e collocandoli nella dimensione normativa dello Stato che, riconoscendo i primi due, si fa portatore e difensore dei diritti di quelli, la triade, “Dio patria e famiglia” muove da un dato normativo assoluto, Dio che impone la sua regola e la impone su uno spazio definito non su un piano normativo, ma su quello identitario, rafforzato dal terzo elemento, la famiglia come nucleo diretto del potere assoluto divino. Ne consegue un legame legittimato biologicamente in termini fisici e ideali, poiché la società progettata è circoscritta a un luogo fisico identificato dalla natura biologica di chi lo abita sotto l’egida di un potere assoluto.
Allora il concetto di entità biologica della razza unificato dal sangue e dal suolo è la premessa storica logica del progetto nazionalistico incarnato nella triade Dio padre famiglia, a cui fanno riferimento le destre illiberali, nella loro difesa radicale dello jus sanguinis per il conferimento della cittadinanza contro il principio dello jus soli (Tomaso Montanari, La continuità del male, Feltrinelli 2026: 65), talché la cittadinanza eventualmente riconosciuta allo straniero, razzialmente diverso in termini di concessione, sarebbe priva dell’ irrevocabilità ex art. 22 Cost., e non consentirebbe di contrastare le tesi sulla remigrazione (Martin Sellner, Remigrazione, Una proposta, 2025)
A questa idea guida si accompagnano le motivazioni dell’attrazione di ordine psicologico e sostanzialmente non economico, esercitata dalle destre radicali sulle frange impoverite della popolazione, e questo emerge da un’attenta analisi dei mantra che si accompagnano alla propaganda anti liberaldemocratica. Infatti la difesa dei sacri confini della Patria, la difesa delle radici culturali e religiose degli italiani ora diventati europei, l’identificazione dell’immigrazione con la sostituzione etnica, cioè razziale, l’esasperata accentuazione dell’italianità, le ferrovie italiane, il cibo italiano, il turismo italiano, lo sport italiano sono poli attrattivi di ordine psicologico e non economico, camuffati da ragioni ideali, mentre i decreti sicurezza, la penalizzazione del diritto, l’idea che la sanzione, il divieto e l’imposizione del potere statuale prevalgano sui diritti umani, attiene all’ideologia della forza e come tale è seducente.
Il sostanziale fascismo del Presidente Trump, o le ragioni addotte per liberare Usama al-Masri Njeem, il generale libico oggetto di un ordine di cattura della Corte Penale Internazionale a causa dei suoi delitti, stanno non nelle antigiuridiche motivazioni delle condotte trumpiane o nelle anti giuridiche motivazioni della liberazione del generale, ma nell’ assoluta indifferenza verso il significato di queste condotte presidenziali e della liberazione del generale. Infatti, così come Trump è mosso dall’idea proclamata di essere “legibus solutus”, circondato dai suoi sodali, come Musk, Vance, Rubio, Peter Thiel, agito solo dal proprio concetto di cosa è diritto e cosa non lo è, così Usama al-Masri Njeem è un assassino, è uno stupratore ed è strutturalmente funzionale al sistema concentrazionale libico dove morte, tortura, stupro, schiavitù, trionfano. Ora, chi esprime indifferenza verso tale fatto non lo fa per giustificarne la liberazione, cioè non esprime contrarietà alle ragioni giuridiche che si oppongono alla liberazione, affermando che le ragioni della liberazione prevalgono sulle ragioni giuridiche dell’arresto, ma sostiene che i fatti che connettono Almansi al regime concentrazionario libico sono irrilevanti in quanto irrilevanti sono le ragioni giuridiche e morali che lo condannano. Mescolare l’etica con la politica è da stupidi, sostengono. Pertanto la forbice tra politica e morale non è giuridica ma psicologica, e attiene alle ragioni sulle quali si fonda l’idea di una Società di Destino in luogo di una Società fondata sul diritto (Montanari, cit.: 91).
Agli antipodi di questa visione di società basata su un dato di fatto assiomatico, privo di aperture alle interpretazioni difformi, sta l’ideale contenuto nella Costituzione e difesa dalla declinazione concettuale del diritto di resistenza che opera nella dimensione ontologica liberale della libertà dell’uguaglianza e della fraternità. Si tratta di una dimensione in fieri tenuta insieme dalla tolleranza nascente dal dibattito delle idee incentrate sui diritti fondamentali che sono concetti di natura morale. E s’intendano tali concetti come una luce per la società aperta del futuro, dove l’eredità del passato non è analoga al dato acquisito per progettare l’idea autoritaria, ma parte del tessuto della storia su cui elaborare la relazione tra libertà, uguaglianza e fraternità, sulle quali è necessario spendere alcune parole per analizzarne l’antitesi concettuale al mantra “Dio Patria e famiglia”.
Infatti il perseguimento dei valori di libertà eguaglianza e fraternità attiene da un lato alla loro sostanziale inconciliabilità, e dall’altro a una sfida che nessuno dei tre può vincere sugli altri. In primo luogo perché ogni tentativo di coniugare i tre valori è destinato al fallimento, in quanto costringe a un confronto esiziale tra di essi, ed edificare una società che attui questo tipo di conciliazione finirebbe inevitabilmente per farne trionfare uno sugli altri o due sull’uno residuo. Ma questo finale di partita comporterebbe anche l’estinzione del progetto trino e la sua trasformazione in un progetto binario o singolo. Si tratterebbe del perseguimento di un ideale rivoluzionario, che, come tale, cancellerebbe il progetto iniziale. Si pensi alla cd rivoluzione neoliberale che ha posto la libertà come forza trainante della società umana, spingendo ai margini e annichilendo sia l’idea di uguaglianza sia quella di fraternità. Ma anche l’idea di uguaglianza come valore dominante imporrebbe la sua forza vincolante sia alla libertà intesa come valore negativo e frenante sia a quella di fraternità estranea all’imposizione necessaria a imporre la sua visione del mondo.
Questo assunto emerge con chiarezza dall’esame dell’articolo 3 Cost. che contiene il progetto di realizzare l’uguaglianza. Si tratta di un progetto che nasce dalla lotta contro l’ineguaglianza che impedisce il pieno sviluppo della persona umana e di partecipare così all’organizzazione del Paese. Da ciò emergono due oggetti di indagine: la disuguaglianza e l’idea di Paese che attengono al pluralismo della cittadinanza democratica, tali per cui le differenze devono venir garantite in nome della libertà e le ineguaglianze devono venir combattute in nome della solidarietà. Questo tipo di azione, garantendo le differenze in nome della pari dignità sociale, fa dell’uguaglianza un orizzonte di senso e non un precetto politico, il cui trionfo sarebbe a discapito della libertà positiva che viceversa, in nome, in forza dell’articolo 53 Cost. e dei principi di solidarietà, garantisce l’ottenimento di risorse economiche da parte di chi ne gode più degli altri. Ciò detto, la disuguaglianza contraria e antitetica all’uguaglianza non deve essere confusa con quanto implicito nel concetto di Paese e come tale sinonimo di pluralismo che a sua volta è il sinonimo della differenziazione.
Ne consegue che questi aspetti pluralistici devono venir garantiti in nome della libertà entro il confine della differenza, mentre l’uguaglianza nella differenza entra in conflitto con la libertà positiva nel senso per cui le scelte politiche che ne perseguono l’attuazione entrano in conflitto con quelle che sostengono la libertà positiva, che attiene sostanzialmente al principio dell’iniziativa privata in tutti i settori. Ma non solo, sol che si osservino le problematiche delle modalità di esercizio della libertà religiosa in materia di occupazione dei suoli pubblici o quanto alle scansioni temporali del lavoro o alle questioni sull’integrità intangibile del corpo fisico delle persone. Ma questa libertà positiva finalizzata a costituire l’egemonia culturale a sua volta è nemica della libertà culturale di cui parla l’articolo 9 della Costituzione e lì si scontra con il programma di egemonia culturale delle destre illiberali, perseguita a forza di decreti e di attività legislativa o più spesso amministrativa esorbitante, ledendo così i principi di libertà.
Ne consegue un’apparente impossibile conciliazione come dimostrazione di un’impossibile utopia, che viceversa comporterebbe la distruzione del tessuto costituzionale sul quale si vorrebbe edificare la conciliazione. In secondo luogo il progetto costituzionale connesso coi tre valori inteso come sfida impossibile da vincersi, significa che ciascuno di essi sta su un binario affiancato a quello degli altri due, e porta verso il futuro. In questo movimento che vede progressivamente ciascun valore fare da propulsore per l’attuazione dei principi che lo sottendono, i tre valori, nella loro corsa verso il futuro, avvicinandosi, sfiorandosi, influenzandosi l’un l’altro (si pensi alla funzione della Corte Costituzionale nella sua incessante funzione di calibrare la portata delle leggi usando la ragionevolezza e il bilanciamento tra i valori in gioco), vivrebbero in una sorta di corsa destinata a non interrompersi cadendo nel conflitto, che sarebbe il loro incrociarsi, scontrarsi e quindi deragliare.
In questo senso la sfida, cioè la corsa verso il futuro, è impossibile da vincersi proprio perché la Costituzione, in quanto muove dal suo dato esistenziale di essere la base giuridica di un mondo plurimo ed egualitario antitetico a ogni forma di prevaricazione autoritaria di una parte sulle altre, pone la sfida come punto di partenza, cioè come ipotesi, ma la sua tesi, cioè l’impossibilità di vincerla come punto di arrivo, a pena di distruggere il proprio presupposto esistenziale, vede in questa sintesi assai peculiare il percorso stesso del suo progetto politico.
Questa sintesi non sarebbe altro che il perenne movimento verso il futuro dove i tre valori, in quell’andare e nel continuo farsi veicolo di progetti, riforme, obiettivi, che interagiscono tra di loro senza mai annichilire la controparte, integrerebbero l’idea stessa di progresso sociale. D’altronde il concetto stesso di democrazia liberale non può prescindere dall’idea che il demos da cui trae legittimità il sistema democratico sia ben diverso dal popolo inteso in senso unitario. Pertanto nessun demos plurimo può rimanere tale se cessa di essere plurimo.
I tre valori dunque incidono nella natura del demos plurimo operando verso una modifica della relazione ma non verso la cancellazione della pluralità compositiva della democrazia, nella quale esiste uno speciale rapporto tra autorità e potere, che viceversa coincidono nelle società illiberali. Cicerone, citando Platone, aveva aggiunto un concetto molto importante alla distinzione tra “autorità” e “potere”, affermando: «cum potestas in populo auctoritas in senatu sit». per cui, mentre l’autorità stava nel senato, il potere stava nel popolo. Nella società liberal democratica il potere assunto dal popolo e da questi conferito all’autorità pubblica è definito, cioè delineato nei suoi confini dai principi sulla cui fondatezza le istituzioni, cioè i soggetti che hanno ricevuto la delega di autorità, devono basare il proprio margine di azione, cioè il loro potere. E questo potere si declina nel senso della tesi sopra esposta.
Pertanto il sistema liberaldemocratico, che trova nella Costituzione il fondamento concettuale del suo senso (cioè la visione progressista della comunità umana), in quanto proiettato su un futuro privo di definizioni ma unicamente incardinato sul valore dei suoi principi propulsivi, necessariamente inconciliabili, è, per questo motivo, antitetico anche sul piano ideale al sistema illiberale delle destre estreme, per le quali l’autorità, rivestita di un potere inscalfibile dal dissenso, discende da un nucleo ideale intangibile, tanto quanto è intangibile il progetto di realizzare una comunità identitaria coesa attorno a un premier autoritario rivestito di potere, anche a costo di migliaia di morti come i 30 mila affogati in pochi anni nel Mediterraneo, che ha bisogno di essere illiberale e dittatoriale non solo per schiacciare il dissenso, ma per eliminarne le cause dalla mente dei sudditi/adepti.
Più esattamente, poiché questa assunzione di potere e questa delega discendono dalla Costituzione che il popolo si è dato, quando la Costituzione dichiara che la sovranità appartiene al popolo (art.1 Cost.) che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, afferma tre cose. La prima autoriconosce a sé stessa l’attribuzione del modo di funzionamento dei soggetti che ha istituito attribuendo loro i poteri che la Costituzione stessa ha determinato. E questi soggetti sono le istituzioni che il popolo riconosce come tali in quanto espressione del potere statuale. La seconda definisce i perimetri invalicabili entro i quali tali soggetti devono e possono agire, ma la terza, desumibile dal tessuto costituzionale, attiene al fatto che il popolo sovrano, appunto in forza della Costituzione, non solo è portatore di un diritto di esercizio della sua sovranità secondo i primi due assunti, ma in quanto essere sovrano ha il dovere di sorvegliare che l’esercizio della sovranità di quei soggetti avvenga nel pieno rispetto delle forme e dei limiti suddetti. Allora, quando i soggetti, attraverso i quali viene esercitata la sovranità, scavalcano o infrangano le forme e i limiti del loro potere, in quel momento al popolo sovrano non resta che esercitare il diritto di resistenza, calibrato nel perimetro dei limiti e delle forme costituzionali nella stessa misura in cui quei limiti e quelle forme vengono scavalcate dai soggetti agenti contro la Costituzione.
Pertanto intorno al binomio consenso/dissenso verte l’assoluta inconciliabilità tra sistema liberale e sistema illiberale, dove il primo ricava dal diritto di dissentire l’elemento portante della sua operatività agita dalle diverse e conflittuali forze che compongono il suo pluralismo, mentre il secondo vede il proprio senso nella necessità/dovere del cd “remare tutti insieme”, o dal reprimere il dissenso sull’abuso della sovranità o dallo scardinare i mezzi di controllo o il tessuto stesso della Costituzione. Ed è contro queste derive anticostituzionali che dev’essere esercitato il D. di R.
Tuttavia, va chiarito che nessuna forma di resistenza avrà senso in termini di efficacia, se non mossa da un giudizio razionalizzante che riconduca l’azione all’interno di conseguenze prevedibili, coerenti col suo fine. In caso contrario, l’esercizio del diritto di resistenza si tradurrà nel perseguimento del suo contrario, cioè nella lesione di questo diritto. Ciò significa che il concetto di diritto di resistenza deve costringere il suo interprete a delinearne i confini e gli obiettivi, perché implicito nel concetto di diritto è la definizione del suo perimetro e solo all’interno del quale il diritto può esistere. Ciò significa che i limiti dell’esercizio del diritto di resistenza costituiscono le sue condizioni di esistenza.
Detto questo è importante individuare i temi di interesse comune e la loro violazione, perché il problema, sorgendo con l’esercizio del diritto di resistenza, pone la domanda se possa esercitarsi quando appare un pericolo concreto o quando è già in atto una lesione. Ciononostante il quesito è mal posto, poiché non specifica in cosa la lesione differisca dal pericolo concreto, atteso che un programma politico che espliciti un’intenzione da parte di chi ha la forza per metterlo in pratica o che è finalizzato a creare consenso è un vero pericolo concreto.
Infatti questa creazione di consenso, mentre si configura nella comunicazione mediatica, costituisce di per sé una lesione non essendo una mera espressione di libertà di opinione. Si tratta cioè di un’azione finalizzata a ledere il consenso che salvaguarda l’integrità della Costituzione. Ora rilevato che la Costituzione contiene, attraverso i suoi check and balancies di cui la Corte costituzionale è il più eminente, i rimedi per arginare e impedire le azioni del Potere Pubblico, legislativo o di governo che ne ledono l’integrità, ci sono casi in cui il diritto di resistenza è l’unica via di opposizione ad azioni del potere non azionabili né per la loro natura intrinseca, né perché i soggetti titolari del diritto di azione davanti alla Corte costituzionale sono circoscritti in un numero limitato, che siano i giudici investiti nel caso o per iniziative propria o della parte, oppure lo Stato o le regioni o il governo, ma tutto su materie alquanto circoscritte.
Un esempio concreto di inadeguatezza del ricorso alla Corte costituzionale si è verificato recentemente nel caso dei 32 deputati dell’opposizione puniti e sospesi per aver impedito ai fascisti di Casa Pound di utilizzare il Parlamento repubblicano per propagandare il loro messaggio fascista, occupando i luoghi offerti a Casa Pound e intonando un canto collettivo resistenziale insistente e prolungato, che ha impedito di fatto al gruppo invitato di perfezionare il suo intento. In questo caso la Presidenza dell’istituzione, appartenente alla maggioranza, ha usato la procedura disciplinare plasmando in senso anticostituzionale i regolamenti parlamentari, e ponendo se stessa su un piano di sostanziale illegalità costituzionale consistente, in primo luogo, nell’offrire il luogo dove si esercita al massimo grado la legalità costituzionale, nata dalla Resistenza antifascista, a soggetti dichiaratamente nemici di questa legalità, e in secondo luogo, sanzionando, attraverso quegli stessi regolamenti parlamentari, la minoranza che vi si è opposta con un atto di resistenza pacifica, esprimendo in modo plateale non solo il dovere di opporsi a quel tipo di propaganda, ma rendendo palese che ai nemici dichiarati della Repubblica Costituzionale la Costituzione non consente l’uso dei luoghi dove si esercita la sua autorità e il suo progetto costituzionale.
Ma non solo, poiché quell’esercizio del D. di R. era l’espressione di un fattore costitutivo del fondamento di tale diritto, quello di riconoscere la necessità di difendere l’opinione di una minoranza (i 32 parlamentari) su questioni di grande rilevanza costituzionale, atteso che «la concorrenza o il consenso delle varie parti della Comunità, sui principi della comune Costituzione che legittima ogni controversia, sono un requisito imprescindibile per un governo costituzionalmente legittimo» (J. Habermas, Nuovo mutamento della sfera pubblica, Cortina ed. 2023: 22 e ss).
Detto questo, è necessario evidenziare due aspetti della questione, poiché in primo luogo la vicenda dei trentadue parlamentari è un minuscolo episodio indicativo degli ambiti nei quali il D. di R. deve operare, talché deve chiarirsi dove debba agire. In secondo luogo devono venire chiariti quali siano e cosa implichino i pericoli in atto, aspetto senza il quale questo lavoro sarebbe un mero esercizio retorico. Infatti, quando i meccanismi garantistici previsti dalla Costituzione non risultino efficaci, languendo in una sorta di acquiescenza nei confronti dell’attività sovversiva dei governanti, devono venir indicati chi siano i destinatari di tale diritto. Si pensi per un attimo all’immane strage delle decine di migliaia di esseri umani affogati nel Mediterraneo negli ultimi anni, a fronte della quale lo Stato persona ha risposto emettendo i vari decreti sicurezza, sostanzialmente lesivi dei principi del diritto di uguaglianza, del diritto del mare, del diritto di asilo, di soccorso e criminalizzando le navi delle ONG e i migranti in violazione dei principi dell’articolo 10 della Costituzione in materia di asilo, quelli dei principi in materia di diritto di difesa (art. 24 Cost.), aggredendo il potere giudiziario che ha cercato di porre un argine a tale scempio del diritto costituzionale: si pensi al caso della giudice Jolanda Apostolico sulla disapplicazione di un decreto flussi, indagata dal Ministero della Giustizia e aggredita sul piano mediatico in modo tale da venir costretta alle dimissioni.
Più esattamente si prendano in esame il Decreto Sicurezza Salvini, n. 113/2018 (L. 132/18), che abolì sostanzialmente la protezione umanitaria e limitò il sistema di accoglienza; il Decreto Salvini bis (n. 53/ 2019 , poi L. 77 /19), che impose sanzioni pecuniarie alle navi di soccorso ONG; il Decreto Legge Piantedosi (n.1/23), che ridusse l’ambito di intervento nel soccorso in mare imponendo sanzioni amministrative per le navi ONG; il Decreto Legge Piantedosi (n.20/23) che introdusse il nuovo reato di traffico degli esseri umani e limitò la protezione che era stata allargata dal decreto Lamorgese del 2020, e il Decreto Legge sicurezza Piantedosi (n. 23/26), che ha accelerato e facilitato le espulsioni dei migranti.
Sul primo aspetto è utile richiamare le parole di Hannah Arendt quando afferma che,« andato perso il potere illuminante dello spazio pubblico, poiché la libertà di non fare politica,… una delle libertà fondamentali» si è tradotta «in un modo per ritirarsi dal mondo e dai suoi obblighi» facendo perdere l’in… between tra l’individuo e i suoi simili» (Arendt, L’umanità in tempi bui, ed Mimesis, 2023: 26) talché, riprendendo il pensiero di Habernas, «è indispensabile un luogo dove dar voce agli esclusi e ai più vulnerabili per affrontare le sfide globali…che permetta ai cittadini di formare la propria volontà su questioni di interesse collettivo …secondo i dettami costituzionali che difendono i diritti umani in modo da evitare pericoli o abusi… e contro i pericoli dell’Infodemia, dove l’ammasso di diverse informazioni spesso contrastanti, impedisce l’orientamento delle conoscenze e della formazione» (Habermas, Nuovo mutamento della sfera pubblica, cit.). Si tratta quindi di restaurare l’ “autonomia” dei cittadini, intesa come il diritto di darsi la norma.
A questo punto entra in scena il concetto di popolo costituzionale al quale è assegnata dall’articolo 1 della Costituzione la sovranità nazionale, e l’immagine a chi e a come il D. di R. attribuisce il dovere della sorveglianza attiva e dell’azione sulla conservazione della Repubblica declinata nei suoi valori. Ebbene, se da un lato, appunto, richiamando le parole di Hannah Arendt, questo diritto dovere spetta e incombe su tutti i cittadini, e ancor più incombe sulle parti di società civile così attive da formare i corpi intermedi come i partiti, i movimenti, i sindacati, le organizzazioni di volontariato, i centri culturali rilevanti in Costituzione per la loro influenza nella Comunità statale. Tuttavia dal dettato costituzionale emerge un dato letterale, il cui contenuto allarga questa interpretazione. Si tratta del primo comma dell’articolo 54 della Costituzione, quando prescrive che: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Ebbene, la lettera dell’articolo 54 è chiara. Ma il contenuto attiene al significato di fedeltà alla Costituzione, alle leggi, e poiché la fedeltà non è uno stato della mente fine a sé stesso, tale per cui sono inibiti gli atti che la ledono, questo articolo è correlato con articolo 52, I c. Cost. che afferma: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino», dove sia il concetto di difesa sia il concetto di Patria sia il concetto di cittadino vanno intesi in senso costituzionale per cui la difesa della Patria è ANCHE la difesa della Repubblica italiana in senso costituzionale. Allora questo dovere incombe sul cittadino titolare dei doveri e dei diritti fondamentali. Pertanto, trattandosi di tutti i cittadini, il diritto di resistenza, richiamando implicitamente quello del progettato art. 50 analogo a quello presente nella Costituzione tedesca, incombendo appunto ex art. 54 su tutti i cittadini italiani, è un principio cardine del sistema costituzionale.
Ciò detto sorge spontanea la domanda sulle ragioni di tanta enfasi. Ebbene, chi scrive ritiene che tale enfasi discenda da una molteplicità di ragioni desumibili dalla cronaca, dall’abuso del potere legislativo , dalle proclamazioni di principi che risalgono ai tempi bui del ‘900, dai progetti proclamati e dalla evocazione di quanto le idee sottese vengano reclamate come legittimanti e produttive di consenso attraverso il nesso tra questi aspetti ideologici e la capacità in concreto di attuarli, dacché la rivoluzione tecnologica sposata dall’attuale illuminismo oscuro è già entrata a far parte del nostro presente sia sul piano nazionale sia su quello internazionale. Secondo Steven Forti (Destra Estrema 2.0, Lit edizioni 2025: 45) dopo la sconfitta del fascismo nel 1945 il mondo sarebbe stato attraversato da quattro ondate di revanscismo totalitario.
Una prima nel decennio 45-55, con un riposizionamento nel tessuto democratico attraverso l’associazionismo con gruppi di sostegno agli ex combattenti del fascismo e la nascita in Italia del Movimento sociale italiano (MSI) di Giorgio Almirante. La seconda ondata si sarebbe verificata tra il 55 e l’80, creando partiti e movimenti politici oscillanti tra populismo e fascismo in Francia, con il partito del progresso in Danimarca e Norvegia, con il partito Nazional Democratico in Germania, il National Front in UK. La terza ondata è la più rilevante per il presente, poiché, crollata la forza trainante del keynesismo col trionfo neoliberale e l’aumento dell’immigrazione nei Paesi europei, si consolidarono il Vlaams Block nelle Fiandre, il Fronte nazionale in Francia, l’FPO in Austria, oltre ad anti partiti di estrema destra nei Paesi dell’est in Slovacchia e Ungheria.
Nel XXI secolo la quarta ondata della destra radicale, indicata come nazional populista o postfascista o semplicemente fascista, si è affermata con Vox in Spagna, Il R.N. in Francia, AFD in Germania, Fidesz in Ungheria, il Reform UK nel Regno Unito, Diritto e Giustizia in Polonia, il Partito della Libertà in Olanda, Chega (Basta!) in Portogallo e in Italia la Lega. Fratelli d’Italia ed ora il fenomeno Vannacci con Futuro Nazionale. Una sfida colossale contro l’ideale stesso del sistema liberaldemocratico, fondato sul concetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale che regola l’esistenza e il funzionamento e la difesa delle democrazie costituzionali.
È paradossalmente una controffensiva del progetto neoliberale, che ha finora dimostrato i suoi limiti, non essendo riuscito a edificare una società universale omogenea e dominata dal cosiddetto pensiero unico. Ma l’aspetto interessante e terribile è stata la capacità della destra radicale di impossessarsi della critica di sinistra contro la globalizzazione neoliberale per perseguirne gli stessi obiettivi. Infatti, nella lotta contro la globalizzazione c’era una spinta ideale a contrastare un meccanismo finalizzato a trasformare in modo definitivo la massa dei produttori, non tanto in consumatori quanto in soggetti dominati dalla necessità di sottostare alle scelte decisorie del capitalismo transnazionale. Infatti la pulsione del movimento No Global è stata attraversata da un forte senso di identità antagonista all’ideologia occidentale neoliberale che, attraverso la mistificazione della trasformazione di ogni essere umano in imprenditore di sé stesso, lo trasformava in una entità identica al capitale. E infatti i due parametri sui quali si incardinava il progetto neoliberale erano e sono la libera circolazione del capitale e la libera circolazione delle persone, dove il libero mercato è l’arena nella quale si muovono le due entità. Ne consegue che il collante del movimento No Global era di natura più spirituale che materiale, mentre avversava il principio, sotteso al suo mantra, della sostanziale non libertà dell’individuo mistificata da una presunta libertà. E in questo sta la differenza sostanziale tra liberalismo e neoliberismo, poiché il primo usa il capitalismo come uno strumento per creare ricchezza attraverso il diritto riconoscendo i diritti umani, almeno astrattamente, e agisce nel connubio tra Stato e persona, mentre il secondo, piegando lo Stato al progetto neoliberale, usa il capitalismo per i suoi fini.
Analogamente la destra radicale, tutt’altro che anticapitalistica, ricorre a uno stratagemma di tipo spirituale, e lega l’individuo al suo corpo attraverso l’idea di identità razziale, indotto a credere che questa identità di corpo e spirito sia il veicolo per superare l’omogeneizzazione tra individui diversi espungendo gli estranei con la remigrazione e consentendo così una sublimazione in nome delle gerarchie. Ma così facendo offre una strada all’uso del capitalismo in modo escludente, poiché, rimuovendo questo aspetto nascosto dentro l’ideologia del suo suprematismo razziale, induce i suoi sostenitori da un lato a considerarsi superiori agli immigrati e dall’altro a vederli come esseri subumani, da lasciare affogare e morire nel Mediterraneo o da deportare in luoghi feroci come la Libia o ancora in Paesi terzi ad essi estranei in nome di una superiorità identitaria italiana ed europea. Anzi, deportando gli immigrati, la comunità che difende i confini realizza la sua propria identità di destino in una sorta di “desein” Heideggeriano.
Infatti oggi le destre radicali riattualizzano il rapporto con lo spazio e il tempo di tipo nazista, tanto è vero che il motto “Germania ridestati!” del partito nazionalista tedesco degli anni 30 è sinistramente analogo al MAGA attuale del partito repubblicano americano, variamente declinato in MEGA (make Europe…) MIGA (Make Italy…) MHUGA (Make Hungary…) che oggi addirittura sembra far propria la critica degli anti Global alla globalizzazione. L’effetto è una destra radicale che cavalca i miti del futuro e dell’utopia, ma lo fa mantenendo il suo legame intrinseco con i miti del capitalismo, della ricchezza e della disuguaglianza.
D’altronde c’è un elemento che accomuna il nazismo al neoliberismo e che pone questo in antitesi al liberalismo democratico, poiché il nazismo potenzia la competitività tipica dei regimi capitalistici, liberando la potenza dell’egoismo individuale. Con ciò attiva gli istinti primordiali, stimolando la lotta reciproca, dove lo Stato massa spinge gli individui a perseguire i propri interessi, anche in contrasto con quelli altrui. Vengono allora infranti, ma solo ai vertici della società, i tabù sociali sanzionati come quelli legati alla sessualità e alla libertà dei costumi, mentre tutto ciò milita in favore di una maggiore repressione della libertà individuale. E infatti il nazismo, rifiutando la bipartizione Stato/società, pubblico/privato, giuridico/politico del liberalismo è il rifiuto funzionale alla tripartizione democratica Stato/movimento/ popolo e si pone in relazione logica con il mantra neoliberale secondo il quale la società non esiste e lo Stato deve venire distrutto in nome di un presunto individualismo competitivo (R. Esposito, Il fascismo e noi, Einaudi 2025: 116,121,126). Queste sono le ideologie espresse in modo esplicito da soggetti politici come Milei, Orban, Vance e da chi in Italia ne sposa il pensiero facendolo proprio. Tuttavia si noti come al rifiuto della società si accompagni l’idea che solo i vertici intellettivi abbiano il diritto di accedere alla verità del futuro utopico. Per questo parleremo di personaggi come Peter Thiel alla guida di progetti così sconvolgenti che il pensiero democratico fatica a comprendere. E soprattutto in cosa consiste l’estremo nuovo pericolo che sta correndo la democrazia liberale che ha intessuto il mondo con la sua forza attrattiva, e che ora sembra in procinto di arrendersi sconfitta da forze dominanti.
Si tratta di una nuova forma di totalitarismo, poiché se il totalitarismo fosse scomparso con la sua sconfitta nel 1945 e la caduta nel 1989 in Unione Sovietica, oggi non saremmo alle prese con la tirannia mascherata da democratura. Ne consegue un nuovo totalitarismo come svolta post-moderna delle pulsioni di potenza di singole parti della società, dove la sua componente dominante, il capitalismo, è un formidabile strumento di cui queste parti sociali, essendosene impossessate, si avvalgono per attuare il loro progetto totalitario. Tale progetto inerisce intimamente al potere pervasivo che l’intelligenza artificiale al servizio di quelle parti è in via di estendere pure sulle menti delle persone, invadendole e così colonizzandone la coscienza. Ma questo discorso affonda le sue radici in un fenomeno culturale che è diverso nel mondo occidentale post seconda guerra mondiale, ma che è diventato generale attraverso le dinamiche della cosiddetta cultura di massa, che ha mirato ad allontanare le popolazioni dal terreno delle proprie specifiche culture, essendo partita quella di massa da una premessa metodologica e cioè che la ricchezza delle informazioni e l’alfabetismo, il primato della conoscenza progressivo e il progressivo accrescimento sulla conoscenza data fossero veicolo di progresso insieme con l’ingresso delle dinamiche capitalistiche degli ideali della democrazia liberale. Ma così non è stato. Anzi, ciò che rileva è un dato di fatto singolare e cioè che la diffusione dei regimi autoritari promossi dall’Occidente per contrastare quelli comunisti non si è arrestata con la sconfitta di quei regimi, bensì è proseguita iniziando a dilagare nel cosiddetto mondo libero, trasformandolo a poco a poco in un mondo illiberale, e cioè accaduto insieme con la trasformazione delle modalità di diffusione della conoscenza.
Infatti, nell’attacco della destra radicale italiana al potere giudiziario, accusato di essere un contropotere tirannico, politicizzato al fine di sostituirsi a quello statuale mentre cerca di risolvere i problemi identitari della nazione, viene sostenuto che nella legge usata dai giudici per la forza che la legge inerisce a sé stessa si anniderebbe il progetto del Potere Giudiziario di affermare una forza della politica che, invece di riconoscere la forza del diritto, lo svuota di contenuto attraverso una sorta di sfondamento dell’ambito discrezionale rispetto a quello legale.
Quest’accusa, in realtà, è il frutto di un capovolgimento concettuale, dove la destra radicale, accusando il potere giudiziario che fa del diritto il baluardo contro le derive autoritarie, accusa il potere giudiziario di fare esattamente quanto fa e progetta essa stessa, che infrange i limiti costituzionali del proprio potere politico, mentre sfonda il suo ambito discrezionale usando non la forza, ma la violenza della delegittimazione e dell’intimidazione a cui ricorre per sostenere la sua forza vacillante sotto la perdita dell’autorità conferitole dalla Costituzione. Condotta analoga alla richiesta rozza e brutale di Salvini quando chiese i pieni poteri.
Questo prospettato abbandono dello Stato di diritto è emerso in modo plateale il 31.01.2026, nei fatti di Torino successivi alla chiusura del centro sociale Askatasuma, confluiti in una manifestazione pacifica di circa 20 mila persone, conclusasi con la guerriglia urbana di alcune centinaia di oppositori. Allora, a fronte dell’aggressione ad alcuni agenti della polizia, il potere politico della destra giunse a formulare anche il capo di imputazione che la magistratura requirente avrebbe dovuto contestare ai guerriglieri urbani, indicandolo pubblicamente sulle reti nazionali e sui social come tentato omicidio. Così facendo la destra radicale agì, pubblicizzando il progetto di cancellare l’autonomia normativa dello Stato gestita dal potere giudiziario, propagandando in questo modo le ragioni che guidarono il progetto referendario sulla Giustizia, conclusosi il 19 marzo 2026.
La natura di queste condotte, peraltro, non si declina solo nella contingenza nazionale, il che sarebbe già un fatto gravissimo, che però può incontrare limiti invalicabili nel tessuto internazionale dove il nostro Paese è vincolato da trattati e appartenenze a soggetti sovranazionali, bensì si inscrive in un fenomeno che va bel al di là dei confini nazionali, attraverso quella che viene definita la “Transnazionalizzazione della Destra radicale” che consiste nella sua diffusione attraverso reti organizzate oltre i confini nazionali, con scambi e flussi di informazioni e legami tra gruppi e individui (Manuela Caiani, La transnazionalizzazione della destra radicale, il Mulino 2025: 21).
In questo senso l’attacco al sistema liberale agisce attraverso una condivisione di mezzi, ideologie, personaggi, eventi legati gli uni agli altri da coalizioni internazionali. In questo modo vengono organizzati eventi, proteste, incontri internazionali, raduni occasionali, diffuse informazioni vere e fakes sui social: tutti finalizzati a sviluppare forti identità coese sull’illiberalismo, sulla censura dell’individualismo e sulle politiche di esclusione contro i diritti delle minoranze. Si pensi ai movimenti anti gender, alle proteste antivaccini, ai discorsi populisti, alle mobilizzazioni elettorali in Europa dove si sono costruite coalizioni tra “L’Alleanza Europea per la Libertà”, “L’Alleanza per la Pace e la Libertà del Fronte Nazionale Europeo” o “L’Alleanza di movimenti nazionali europei” (ivi:34).
Si noti come il lemma della libertà sia presente in quasi tutti questi movimenti e partiti, e al fatto che sia assente nel mantra di Dio Patria e Famiglia, mentre è connesso intimamente con le ragioni dell’uso della parola libertà, consistenti nel trasmettere un messaggio seducente con il quale si accusa la liberaldemocrazia di perseguire fini opposti e contrari alle sue ragioni d’essere, e a limitare o reprimere i diritti di libertà di tali movimenti, per i quali l’enunciato racchiuso nelle parole trine è il corpus, il soggetto titolare della libertà che si assume violata. Ed è significativo, per questo motivo, rilevare come l’invocazione della libertà come strumento concettuale non è solo condiviso, ma evocativo della sua necessaria strumentalità contro chi, la liberaldemocrazia attraverso le sue Costituzioni, non ne consente l’(ab)uso. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento tramite un camuffamento concettuale di uno dei tre principi cardine del sistema costituzionale liberaldemocratico, libertà uguaglianza e fraternità.
A questo punto un salto nel passato ci riporta al giurista tedesco Karl Loewenstein che fuggito in USA nel 1933, pubblicò due brevi saggi intitolati Democrazie militanti e diritti fondamentali (Quodlibet 2024) dove raccomandava azioni contro l’uso strumentale della libertà democratica da parte chi voleva distruggere la democrazia, e che si era illuso fosse questo lo strumento salvifico delle democrazie, così come attuato dalle democrazie liberali di quel tempo, la Finlandia, l’Estonia, l’Austria e la Cecoslovacchia prima della deflagrazione dei totalitarismi europei. Strategia di cui erano perfettamente consapevoli sia Mussolini sia Goebbels.
Tornando all’oggi, la propaganda delle attuali destre radicali si sviluppa attraverso una lettura della realtà ideologicamente orientata a partire dai fatti dell’11 settembre 200, passando per la crisi migratoria del 2015 e la pandemia del Covid 19, per giungere infine ai fenomeni bellici degli ultimi anni; tutti fenomeni la cui analisi smaschererebbe l’intrinseca ipocrisia e il pericolo delle democrazie e del sistema liberale fondati sul diritto interno e su quello internazionale.
Allora l’organizzazione delle reti sociali attraverso i siti web, le piattaforme digitali, le comunicazioni interne e la diffusione della propaganda sul nativismo, il sovranismo, l’autoritarismo contro gruppi e comunità legate al genere e alla sessualità, all’etnia, alla razza e all’ambiente, agisce attraverso partiti, movimenti guidati dai cosiddetti produttori di conoscenza come associazioni culturali e religiose, oltranziste, anti gender, anti immigrazione, no vax, mosse da teorie cospirazioniste e complottiste sulle pandemie, sul cambiamento climatico, sulla presunta sostituzione etnica, sul significato dei fini dell’Unione Europea, e sulle motivazioni delle guerre di aggressione come quella della Russia contro l’Ucraina. Ebbene, il fenomeno transnazionale della destra estrema che in Italia è ben rappresentato dal maggior partito di governo attraverso le tesi di Trieste del 2017 dov’è progettata una trasformazione radicale dell’Unione Europea nel senso dei principi a cui si è accennato pocanzi, sono diffuse sia nel ramo giovanile sia in modo più strutturale nelle posizioni dei vertici del partito, che lega l’Italia, idealmente a partire dal movimento sociale italiano (MSI) di Giorgio Almirante, considerato un padre nobile parte e successore del totalitarismo fascista, al front National francese, alla destra radicale di Fidesz ungherese, a Giustizia e Diritto polacco, a Vox in Spagna e al suprematismo repubblicano americano di Donald Trump. A ciò si aggiungono i legami interni con e tra Generazione identitaria, Forza Nuova e Casa Pound, movimenti caratterizzati dall’utilizzo di simboli presi in prestito dal nazismo tedesco (ivi: 75.) e ha uno stretto legame con il pensiero di Steve Bannon americano, Alain de Benoist in Francia e Alexander Dugin in Russia, tutti coesi nella demonizzazione della democrazia liberale europea e nella progettualità dell’alternativa. Analogamente i movimenti anti gender come Pro vita e famiglia e i sostenitori della Dichiarazione Mondiale per la famiglia, e movimenti complottisti come QAnon (Wu Ming 1, La Q di Complotto, ed. Alegre 2021) e analoghi nuovi movimenti italiani ed europei rafforzano la sedicente lotta per la libertà, che ha riscosso adepti e sostenitori che hanno diffuso interpretazioni sociopolitiche e azioni di protesta e vere e proprie azioni collettive. Ora, non essendo possibile in questa sede procedere ulteriormente nella disamina di eventi che abbraccerebbe uno spazio abnorme, «l’elemento comune è la capacità di mobilitare una ricca sfumatura di emozioni positive e negative, dalla paura alla gioia, al desiderio per un futuro migliore» (ivi: 234) attraverso un uso sistematico del linguaggio con parole chiavi per temi e argomenti come “liberali”, “illiberali”, “immigrazione” “remigrazione”, “genere”, “ambiente”, “cittadinanza”, “democrazia” “identità”, “civiltà”, “Islam”, “destino comune” e altre.
Detto questo, però, è necessario non cadere nella semplificazione dell’analogia con gli obiettivi dell’internazionale fascista fondata da Benito Mussolini nel ‘33, che raccolse la visione politica dei movimenti fascisti in ben 39 Paesi, senza tuttavia stringere alleanze se non quella tragicissima del “patto d’acciaio”, poiché il fenomeno attuale, sebbene utilizzi alcuni nuclei ideologici del fascismo come identità, razza, confini, nazione, genere, odio per la libertà della liberaldemocrazia, insegue un ideale totalitario diverso, frutto di una elaborazione ideologica elitaria e proiettata verso un futuro utopico diverso da quello fascista. Allora, poiché su questo errore interpretativo e metodologico cadono gli oppositori del progetto del nuovo totalitarismo quando ne contestano gli strumenti ideologici senza entrare nel merito del fenomeno, diventa difficile intercettare il fascino che sta alla radice dell’attuale seduzione delle masse, soprattutto giovanili, ma non si tratta solo di questo.
Si tratta invece di una nuova forma di totalitarismo, poiché se il totalitarismo fosse scomparso con la sua sconfitta nel 1945 e la caduta nel 1989 in Unione Sovietica, oggi non saremmo alle prese con la tirannia mascherata da democratura, poiché il nuovo totalitarismo è la svolta post-moderna delle pulsioni di potenza di singole parti della società, dove la sua componente dominante, il capitalismo, è un formidabile strumento di cui quelle parti sociali, essendosene impossessate, si avvalgono per attuare il loro progetto totalitario. Tale progetto inerisce intimamente al potere pervasivo che l’intelligenza artificiale al servizio di quelle parti è in via di estendere pure sulle menti delle persone, invadendole e così colonizzandone la coscienza. Ma questo discorso affonda le sue radici in un fenomeno culturale che è diverso nel mondo occidentale post seconda guerra mondiale, ma che è diventato generale attraverso le dinamiche della cosiddetta cultura di massa, che ha mirato ad allontanare le popolazioni dal terreno delle proprie specifiche culture, essendo partita quella di massa da una premessa metodologica e cioè che la ricchezza delle informazioni e l’alfabetismo, il primato della conoscenza progressivo e il progressivo accrescimento sulla conoscenza data fossero veicolo di progresso insieme con l’ingresso delle dinamiche capitalistiche degli ideali della democrazia liberale. Ma così non è stato. Anzi, ciò che rileva è un dato di fatto singolare e cioè che la diffusione dei regimi autoritari promossi dall’Occidente per contrastare quelli comunisti non si è arrestata con la sconfitta di quei regimi, bensì è proseguita iniziando a dilagare nel cosiddetto mondo libero, trasformandolo a poco a poco in un mondo illiberale, e cioè accaduto insieme con la trasformazione delle modalità di diffusione della conoscenza.
Allora un’indagine spregiudicata dei fatti mostra i profili di un nuovo totalitarismo contro il quale chi scrive ritiene ineludibile la necessità del diritto di resistenza, poiché costituisce il massimo pericolo per la democrazia liberale nella prospettiva di un futuro assai prossimo e oscuro. E sebbene la cronaca invii continui segnali, peraltro raccolti da pochi, come nella recentissima enciclica papale “Magnifica Humanitas” di Leone, XIV, oggi la figura pubblica probabilmente più emblematica del rapporto tra la morale e l’intelligenza umana, capace di esprimere il senso dell’umanità condivisa nelle sue massime espressioni del diritto internazionale, si deve rilevare la portata normativa di quanto la Comunità internazionale è stata capace di decretare, dopo gli orrori totalitari della II guerra mondiale e contro gli orrori dei totalitarismi sopravvissuti, attraverso i numerosi Patti e le numerose Convenzioni sottoscritte anche dal nostro Paese.
Si tratta della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, e delle numerose Convenzioni come la CEDU del 1950, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) del 1966/76, il Patto internazionale sui diritti economici e sociali (PIDESC) del 66/76, la Convenzione ONU contro la tortura del 1984, quella sui diritti dell’infanzia (CRC del 1989), quella sulle Discriminazioni razziali del 1965, quella sui diritti dei disabili del 1961, la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare di Londra (SOLAS 1974) quella internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR) del 1979, quella di Montego Bay sull’obbligo di soccorso (1982), la Convenzione sul soccorso di Londra del 1989, quella sulla Sparizione Forzata del 2006, quella di Ginevra sui rifugiati del 1951 e quella sulla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000.
Eppure, ciò nonostante, un fatto di cronaca, passato quasi sotto silenzio, è assolutamente emblematico di questo gigantesco pericolo. Si tratta della notizia pubblicata sulla rivista “Internazionale” il 15 maggio 26 da Dake Kang e Yael Grauer dell’Associated Press, USA, per cui le aziende della Silicon Valley hanno contribuito a creare il più grande apparato tecnologico di sorveglianza e di controllo sociale del mondo, attraverso il quale decine di migliaia di persone classificate come sovversive sono intrappolate in una gabbia digitale. Si tratta del sistema fornito alla Cina dal Big Tech americano, che consente di reprimere il dissenso e di perseguitare comunità religiose e minoranze.
Nell’articolo si riferisce che l’amministrazione dello Xinjiang ha lanciato un’ambiziosa iniziativa per combinare i dati di tutte le fonti a disposizione, comprese banche e compagnie ferroviarie e telefoniche in un unico database, raccogliendo informazioni complete su tutti gli individui sospetti e i loro familiari per tre generazioni, per giungere a una completa schedatura di usi, azioni, caratteristiche fisiognomiche, identitarie, compresi i dati sulla salute e quelli culturali. Allora, di fatto, le società di cloud americane sono diventate il veicolo per forme di repressione globale, consentendo un laptop di tipo militare basato sull’IA per il “riconoscimento razziale”, ciò mentre in USA il Presidente Trump ha revocato l’ordine esecutivo di Biden, che avrebbe dovuto tutelare i diritti civili dagli abusi delle nuove tecnologie di sorveglianza. Intanto nello Xinjiang circa un milione di persone è stata rastrellata e rinchiusa in campi di prigionia.
Ora, sebbene questi fatti possano sembrare solo il prezzo che la società occidentale paga al progresso scaricato su un punto del mondo estraneo al suo, in verità si inseriscono nella rete di connessioni ideologiche, tecnologiche, economiche, politiche, che il potere pubblico al quale sono giunte le destre radicali usa per il proprio progetto di guerra culturale e di dominio in un futuro utopico e totalitario, così modificato dalla visione del cd mondo “libertarista”, il cui perfezionamento passa attraverso il proprio camuffamento col principio di libertà e la demonizzazione dell’ordine mondiale fondato sul diritto.
Va tuttavia chiarito che il sistema politico basato sul diritto non significa un mondo privo di violazioni delle regole, ma dove la condivisione pubblica di un principio che deve intessere le coscienze, cioè che esiste un nesso indissolubile tra il sistema delle regole e l’etica pubblica, perché la violazione delle regole è contra ius. Viceversa, la visione del mondo “libertarista”, come si vedrà più avanti, attiene non solo e non tanto al progetto di rendere impunibili e nemmeno esecrabili le violazioni del diritto, ma nel sovvertire il concetto stesso di diritto e nel farlo in nome di un’idea totalitaria del mondo che entri e colonizzi le coscienze delle persone ormai aduse ad assorbire un pensiero pensato, convinte di esercitare un pensiero pensante, mentre sono, viceversa, incapaci di comprendere ed elaborare la complessità.
Sul punto, come si è detto, la scomparsa di Edgar Morin, padre e autore dei sei volumi su “Il metodo”, come guida per indagare la complessità del mondo, è una perdita che chi scrive teme sia irreparabile, irreparabile perché gli alfieri del mondo “libertarista”, veri geni del progetto totalitario, sono all’opera da decenni e agiscono sul tessuto ideologico di un dominio politico ben collaudato. Si tratta del mondo dominato ormai da una quarantina d’anni dall’ideologia e dalla dottrina neoliberale, che hanno ricevuto dai fatti dell’11 Settembre 2001 un formidabile impulso. Allora alcuni di questi geni della Silicon Valley, ritenendo che quell’attentato fosse imputabile a un deficit di capacità predittiva dei servizi segreti, hanno avviato un progetto futuristico di sorveglianza e controllo, poi finanziato dalla CIA e legittimato dal governo USA. Tale progetto, calibrato sulle potenzialità tecnologiche del big tech, consistente nella raccolta di miriadi di dati sulla vita delle persone in tutti i suoi aspetti, compresi quelli della vita privata, trasforma gli individui in oggetti di indagine e di eventuale repressione, dove i confini di cosa è lecito e cosa non lo è sono affidati alle scelte del potere politico che, controllando i dati e usando e abusando del potere legislativo e di quello esecutivo, può passare disinvoltamente dal meno controllo alla repressione.
Ciò può accadere in modo irreversibile dapprima modificando i parametri della legittimità pubblica e privata, e poi abolendo le garanzie costituzionali e il sistema stesso su cui si basano e vivono le democrazie liberali. Va dunque evidenziato come evento cardine dal quale scaturiscono conseguenze di difficile intercettazione, soprattutto nella percezione collettiva, e contro il quale dovrebbe ergersi il D. di R., la nascita in USA nel 2003, per mano di uno dei massimi alfieri della destra radicale americana, Peter Thiel, di un’entità battezzata col nome di Palantir, sinonimo di sorveglianza e controllo (Ciarrocca, L’Anima nera della Silicon Valley, ed. MediaGroup, 2026: 85), futuro attore geopolitico dell’era digitale, necessario «per alimentare la sorveglianza prodromica alle deportazioni degli immigrati» (ivi:109) così come per monitorare i cittadini durante la pandemia. La cosa è così devastante sul terreno dei diritti che il Department of Government and Efficiency, creato da Trump e guidato da un altro genio della Silicon Valley, Elon Musk, ha trasformato Palantir in un’arma letale usata negli scenari di guerra e impiegata dall’IDF israeliano per selezionare i suoi bersagli a Gaza e in Libano e dalle FF.AA ucraine per coordinare le difese contro la Russia.
Palantir è dunque un’arma letale nelle mani dei nemici irriducibili della Democrazia liberale. Irriducibili perché sostenuti dal potere e ormai infiltrati nelle strutture amministrative di molti Paesi. Infatti Palantir dal 2011 si trasforma, a Los Angeles, nella cosiddetta operazione Laser, un meccanismo di profilazione automatizzato che costituisce l’ossatura della “Polizia Predittiva”, il cui strumento operativo, Gotham, è addestrato sui dati via via raccolti in modo così anticostituzionale che nel 2020 la Corte Suprema di Los Angeles ha imposto un limite al diritto di accesso ai dati. Il punto nevralgico della vicenda, allora, è che questa tecnologia diventa il volano per agevolare il sovvertimento della democrazia liberale, quando il potere politico sarà stato capace di rendere inefficienti i check and balancies costituzionali. Ca va sans dire, Palantir è già diventato lo strumento della ICE nella sua azione di rastrellamento e cattura dei migranti destinati alla deportazione, mentre Gotham è già stato adottato nel Regno Unito dalla Metropolitan Police di Londra contro il terrorismo e in Germania dalle polizie dei lander di Assia e di Renania settentrionale- Vestfalia, come pure in Danimarca.
Quanto all’Italia, sostiene Ciarrocca, pur in presenza di una base italiana a Roma, in largo Angelo Fochetti, le informazioni raccolte comprendono, oltre a una partnership globale con IBM, l’acquisto da parte del Ministero della Difesa di questo sistema destinato alle forze armate in modo analogo e per le medesime finalità all’acquisto fatto dalla NATO nel 2025. Tutto ciò però si accompagna a quella che in questo lavoro è stata definita come una riscossa del neoliberalismo quando al progetto di Peter Thiel si unisce Patri Friedman, nipote di Milton Friedman, il fondatore negli anni 50 dei Chicago Boys, che nel ‘73 divenne il consulente finanziario del dittatore cileno Augusto Pinochet con l’obiettivo di trasformare l’economia cilena secondo i dettami della dottrina neoliberale elaborata appunto dai Chicago Boys. Ora questi due geni della Silicon Valley lavorano al progetto Prospera, a cui aderiscono miliardari, tecnocrati, visionari, Libertarians che elaborano attraverso Palantir una nuova entità, Prospera, per mezzo della quale perseguiranno l’obiettivo di edificare uno Stato privato indipendente con un Parlamento, una forza di polizia e un sistema giudiziario propri, estendendo lo stesso schema ai servizi sociali e sanitari, dal quale vengono esclusi i soggetti ritenuti pericolosi, come comunisti e islamisti.
E si noti l’assonanza di questi aspetti di Prospera con il progetto legislativo delle nostre destre radicali di revoca della cittadinanza ai cittadini ritenuti pericolosi in funzione espulsiva dal territorio nazionale. Ma non solo: il progetto contempla anche la fine della moneta sostituita con i Bitcoin, così come accaduto in San Salvador, ora saldamente nelle mani del suo presidente Nayib Bukele eletto nel 2015 con un grande abile ricorso al potere seduttivo dell’informazione diffusa sui social, dove il bit coin dominante diventa un formidabile strumento di controllo su tutto il sistema finanziario di un Paese ridotto nelle mani di un’élite, e le consente di accumulare grandi ricchezze. Trump docet.
Nel frattempo i geni della Silicon Valley, le leve istituzionali del capitale, i capi della CIA e dell’FBI, e il presidente degli USA sviluppano le ambizioni e le modalità per coronarle di successo attraverso la costituzione di un’entità chiamata Dialog, assolutamente elitaria quanto ai costi di adesione, opacissima a ogni apertura all’informazione, dove questi soggetti si riuniscono. Il tutto mentre il Presidente Trump a forza di ordini esecutivi aggredisce l’indipendenza delle università, della magistratura, della stampa all’interno, e all’esterno progetta un’operazione come il Board of Peace di Gaza, faraonica operazione neoliberale totalmente estranea a ogni concetto esprimibile attraverso il diritto internazionale, a cui però soggetti del governo del nostro Paese non restano estranei. Ebbene, scrive Ciarroca, Dialog agisce come un comitato strategico politico tecnologico, con una sala di comando e di controllo in stile militare, un potere immenso nascosto che mira a essere assoluto attraverso la fusione delle banche dati pubbliche e private, la deregolamentazione strategica di interi settori, un’unica architettura di difesa che collega i sensori della sorveglianza civile ai sistemi di puntamento militare. Il tutto avviene nella prospettiva di un mondo in cui le leggi pubbliche e i dibattiti parlamentari lasciano il posto a protocolli privati dove sistemi di difesa e di intelligenza artificiale si intrecciano con decisioni prese da pochi e a porte chiuse, mentre le scelte cruciali sulla sorveglianza e il controllo digitale, la guerra, l’economia, i mercati finanziari spettano a una casta di miliardari, all’élite della big tech e dei grandi capi, per cui la democrazia resta fuori dalla scena. (Ciarrocca, cit.: 158, 159). Costoro, attraverso una teologia politica totalitaria mettono sul tavolo le domande proibite sul destino, su Dio e sulle finalità della Storia.
Allora, su tali premesse, l’assunto circa la totale condivisione del pensiero di Musk, di Vance e dello stesso Trump, al quale a più riprese chi presiede il governo delle destre radicali nel nostro Paese ha detto di associarsi, induce a ritenere che ne venga sposata la progettualità politica. Ne consegue come da tutto ciò discenda la ragione del mancato ripudio del pensiero e delle ideologie dei nemici della Costituzione repubblicana, a partire dall’Idea sempre viva nella fiamma di Predappio, coerente con quella del progetto perseguito sul piano legislativo imponendo condotte, come nella scuola pubblica, e sanzionandone altre come quelle inscritte nei vari decreti sicurezza, in spregio totale del diritto internazionale codificato nelle Convenzioni e nei Patti sopra citati.
E il fatto che ciò avvenga anche attraverso il progetto di riscrivere la Carta stravolgendo la forma costituzionale della Repubblica italiana, in deroga (alias violazione) agli artt. 138 e 139 Cost., significa consentire al governo totale libertà di azione senza l’intralcio del dissenso variamente inteso, ritenuta dissenso da reprimere anche l’azione del potere giudiziario, quando agisce in ragione della sua natura d’essere, cioè di baluardo contro le derive istituzionali e la lesione del diritto.
Così va letta la delegittimazione della magistratura, nei casi dei migranti richiedenti asilo, sia attraverso la propaganda sia modificandone le competenze specializzate sul piano nazionale, e sull’esterno progettando di cambiare i trattati europei per rendere le istituzioni Europee coerenti e funzionali a un sistema nazionale ed europeo illiberale, se non platealmente autoritario, per poi andare chi sa dove, seguendo il sentiero aperto da Elon Musk, Steve Bannon, Peter Thiel e Alexandr Dugin (Nina Krusciova, Il Governo mondiale dell’Anticristo. Un filo rosso che unisce Thiel a Dugin, u Domani, 14.6.26).
Tuttavia questi assunti rischierebbero di rimanere privi di un valido aggancio alla realtà, atteso che il presupposto necessario è costituito dal materiale grezzo col quale il progetto che si ritiene neo totalitario possa operare. Ciò per due ragioni, una teorico-concettuale e una concreta. La prima attiene alla definizione del fenomeno che in questa sede si è definito come la tendenza verso una nuova forma di totalitarismo o neo totalitaria. Questo movimento, sebbene contempli alcune costanti del totalitarismo novecentesco, come la prevalenza di un partito unico sullo Stato, che allora era amputato della stessa democrazia parlamentare, oggi opera con diverse modalità, pur con effetti analoghi. Oggi infatti si assiste allo svuotamento dell’attività legislativa ridotta alla vuota liturgia della fiducia nell’approvazione dei decreti-legge, dove i premi di maggioranza consentono, “vincendo sino in fondo”, come auspicato dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera in Non solo sulla carta, il Mulino 2025) di gettare nel cestino sia la discussione parlamentare sia gli emendamenti proposti dalle opposizioni e respinti in massa. Si assiste altresì alla manipolazione del consenso collettivo attraverso una propaganda che delegittima l’opposizione e aggredisce la critica della libera stampa, anche attraverso il monopolio televisivo con l’occupazione degli uffici direttivi, nonché attraverso la ricerca spasmodica dell’egemonia culturale, anche a colpi di provvedimenti amministrativi, occupando pure i luoghi dove si fa cultura; e la scuola in primis. Si assiste così al «monopolio del potere politico nelle mani di élite in cui bilanciamenti sono solo quelli derivanti dai loro conflitti interni», fino «all’invenzione di un nemico interno e all’abnorme profusione di reati di pericolo». come emerge dalla serie dei decreti sicurezza, dove vengono codificati «i reati possibili, cioè tali prima di avere realtà effettuale».
Si pensi al reato di “resistenza passiva”, vero obbrobrio giuridico finalizzato a criminalizzare il dissenso. Ulteriore elemento di diversità rispetto al totalitarismo novecentesco è l’assenza dell’uso sistematico del terrore, sebbene l’aver assistito alle imprese criminali dell’ICE in USA non abbia indotto i governanti della destra radicale che esprimevano consonanza con quel sistema politico a stigmatizzarle (Carlo Galli, Totalitarismo, ed. Viella 2025: 56, 57). Ne consegue che «il totalitarismo è sì un monismo, ma non è monolitico, è un regime percorso da movimenti e contraddizioni, cioè una rivoluzione permanente dall’alto piuttosto che un duro statalismo con fini post storici… ma una finalità messianica…e una lunga marcia di avvicinamento a quelle finalità» (ivi: 58; Eric Voegelin, “Le religioni politiche”, in La politica dai simboli all’esperienza, Giuffré 1993).
Detto questo, l’elemento materiale come strumento per quella finalità sta diventando oltreoceano oggetto di una vivacissima contestazione per ragioni non coincidenti con l’opposizione e la resistenza al progetto totalitario, bensì per ragioni contingenti a causa dei suoi riflessi sull’ambiente, sul clima, sul consumo di energia, sull’occupazione (Uniti contro i Data Center, Tavernise, NYT, Internazionale 5 giugno 2026: 40). Questo perché, come si è accennato, il progetto neo totalitario per perfezionarsi ha bisogno di una materia prima su cui operare. Si tratta della raccolta della mole immane dei dati necessari alla profilazione, mappandola, della popolazione da sottoporre al controllo, e nel caso da reprimere o da deportare. Questi strumenti sono giganteschi Data center dove raccogliere ed elaborare i dati. Ma in primo luogo si tratta di spazi fisici che possono essere grandi come decine di campi da football, dove ospitare migliaia di server al costo di miliardi di euro e che assorbono enormi quantità di energia elettrica e idrica, e che insieme con il sempre maggiore ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo produttivo e dei servizi determina un vero e proprio sconvolgimento della struttura sociale del Paese, dove esercita il suo dominio.
Questo evento comporta un pericolo mortale per la democrazia, stante la sua incompatibilità col sistema democratico, articolato sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla dignità del lavoro, basato sul funzionamento della rappresentanza politica della liberaldemocrazia. Infatti le imprese che possiedono i data center, possibili solo al costo di miliardi di dollari o di euro, sono imprese che solo le persone più ricche del mondo e gli Stati privi di un vero dibattito parlamentare possono sostenere. Questi progetti, altresì, hanno nomi oscuri come Project Cannoli o Project Cherry Blossom (Tavernise cit.) utili per distogliere l’attenzione dal loro vero significato. Ed è proprio il big tech a esserne artefice attraverso la nuova alleanza tra il movimento Maga e Silicon Valley, foraggiato dai sussidi faraonici dello Stato guidato dal Presidente Donald Trump.
Ma la ragione dell’allarme che queste pagine intendono destare discende dalla circostanza che l’opinione pubblica del nostro Paese sembra inconsapevole sia delle implicazioni geopolitiche di questo fenomeno, sia di quelle strettamente nazionali, su come il fenomeno sia funzionale al progetto eversivo sul tessuto costituzionale, sia sulla presenza diffusa e sul numero dei Data Center già in funzione nel nostro Paese, nel quale si contano 234 strutture, tra quelle operative, quelle in costruzione e quelle pianificate, che includono sia singoli edifici sia i campus principali composti da più Data Center. Si tratta di un 30% del totale nel milanese con a Milano 49 già operativi, in maggior parte nell’Italia settentrionale, con un numero rilevante a Roma, cioè nei luoghi dove si concentrano aziende, finanza, operatori tecnologici (Antonio Massariolo, Viaggio nei data center italiani, https://ilbolive.unipd.it/it/news/società), ma destinate ad aumentare in modo esponenziale nel prossimo futuro.
Per far tutto ciò, in vista di un consumo energetico che in Italia già assorbe 64 GW, destinato a moltiplicarsi attraverso connessioni con le reti, rendendo necessarie valutazioni di impatto ambientale, autorizzazioni paesaggistiche e culturali, giudizi sulle risorse idriche e autorizzazioni a produrre emissioni che si prevede arriveranno a consumi pari a 335 GW (si pensi che il consumo giornaliero di un singolo data center corrisponde all’equivalente di energia necessaria a decine di migliaia di abitazioni), un sistema politico di tipo rappresentativo costituisce un reale ostacolo alla creazione di grandi Data Center. Ma non si tratta solo di questo, anche perché la vera sfida dei data center sta nella loro parte nascosta, con le emissioni indirette che si generano nella produzione di chip, server e apparati di reti (Francesco Suman, Dobbiamo preoccuparci di un’invasione di data center in Italia? https: ://ilbolive.unipd.it/it/news/società) e nella loro connessione funzionale all’offensiva sferrata contro il sistema liberaldemocratico.
Questa considerazione ci riporta alla questione iniziale. Contro che cosa deve o debba essere esercitato il diritto di resistenza; perché è necessario; se sia legittimo e infine, last but not least, cosa e come fare, dandosi atto che le ragioni del diritto di resistenza non riscuotono grande partecipazione nell’opinione pubblica. Allora ci si domanda a quali attori rivolgere l’appello. Ora, premesso che già si è detto delle cause del successo del messaggio contenuto nel progetto della destra radicale, è rilevato come non è stata impedita anche in nome dei principi liberal democratici, sostanzialmente male intesi, ma questa è l’opinione di chi scrive, – l’infiltrazione dell’estrema destra negli apparati statali, né ha funzionato alcun cordone sanitario per impedire l’ingresso della destra estrema nei governi e nelle istituzioni comprese quelle della UE, le istituzioni dell’Unione europea – dovrebbero accelerare la procedura per poter agire contro un governo che non rispetti lo stato di diritto (Forti, Destra estrema, cit.: 270).
Ma prima che l’estrema destra abbia occupato in modo maggioritario anche queste, è emerso come i criteri della unanimità che opera nel Consiglio dell’Unione europea e che costituisce il vero motore dell’Unione lo rendano ostaggio dei governi nazionali che lo compongono coi loro presidenti. Infatti questo è l’ostacolo maggiore che impedisce all’Unione Europea di aggirare i veti opposti ai progetti politici e geopolitici della destra estrema, atteso che solo ampliando i poteri del Parlamento e della Commissione, si potrebbe fare da argine al pericolo montante nei singoli Paesi europei.
Allora oggi, nel progetto della congiunzione tra tecnologia e politica di cui è artefice e mentore Peter Thiel in USA attraverso Vance e Trump, cioè gli individui che sono stati fino a ieri punto di riferimento per la nostra destra radicale il cui messaggio politico è conforme a quello politico americano, si assiste da un lato all’inerzia dell’Unione europea che non applica, se non blandamente, la clausola di sospensione prevista dall’’art. 7 del testo unico europeo (TUE) secondo il quale, nel caso sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2 (e ciò su richiesta a maggioranza del 4/5 del Consiglio e all’unanimità senza lo Stato accusato) di «evidente RISCHIO di violazione grave dei valori fondamentali della UE, cioè, dignità, libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto», il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei Trattati, compreso il diritto di voto, mantenendo però gli obblighi.
Si noti per inciso come nella locuzione usata dalla clausola di sospensione stia la parola RISCHIO, che inerisce al pericolo di lesioni dei detti valori, prima ancora della loro effettiva lesione. E si noti quanto e come il diritto di resistenza vi sia concettualmente connesso, quando in questo lavoro è chiamato in causa anche a fronte del pericolo insito in dichiarazioni programmatiche di chi ha il potere di trasformarle in fatti normativi.
Si tratta dell’incompleta, parziale e sinora sostanzialmente inefficace azione necessaria e pur possibile sul piano puramente formale, che non implica il ricorso al diritto di resistenza come estrema ratio (Forte, Destra estrema cit.: 272 e ss.), bensì, come nel caso di azioni violente, richiede indagini per appurare le vere responsabilità, come nel caso dell’assalto alla sede della CGIL a Roma nel 2021 commesso da Forza Nuova di Roberto Fiore e Giuliano Castellani o in Spagna nel 2023 contro la sede del partito socialista ad opera di gruppi neofalangisti e neonazisti.
Ma in Italia, sebbene la nostra Costituzione vieti la ricostituzione del Partito Fascista, e le leggi Scelba e Mancini ne condannino l’apologia e le istigazioni all’odio, sia Casa Pound, contigua a Forza Nuova, sia la stessa Forza Nuova sono ancora operative. Si noti l’assonanza di questa organizzazione con i movimenti della “Terza via” francesi contigui al fascismo italiano e al nazismo degli anni 30, a fronte di quanto avvenuto in Germania nel marzo 2020 dove il movimento nazista Combat 18 è stato messo fuori legge, in Grecia Alba Dorata è stata giudicata dalla magistratura come un’organizzazione criminale e nel 2021 in Francia Generation Identitaire come istigatrice d’odio è stata messa fuori legge. Allora, poiché esistono leggi che devono o dovrebbero essere applicate, vanno indagati anche i flussi di danaro che alimentano queste organizzazioni. Inoltre sul piano legislativo vanno promosse coraggiose carte dei diritti digitali, atteso che dal 2018 è in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea e il Service Act dal Febbraio 24.
Pertanto vanno colpite tecnologie pericolose e costituiti soggetti qualificati dotati di poteri di indagine, oltre a enti capaci di sanzionare le grandi aziende informatiche. Infine deve essere combattuto sul piano normativo, con vere e proprie sanzioni, l’uso dei social che utilizzano i troll, i profili automatizzati come i Bot, oltre alla creazione dei sockpuppet, cioè identità fasulle, sostituite a persone reali per manipolare le loro idee. Il tutto al fine di sconfiggere la strategia della destra radicale di egemonizzare il dibattito politico come ad esempio accade sul tema dell’immigrazione ad opera di personaggi come Salvini, Milei, Meloni, Le Pen, Trump, Alice Weidel, intessuta di connotazioni negative come criminalità, traffico di droghe, rapine, omicidi, stupri.
A fronte di un messaggio antidemocratico tale per cui sia la parola “Resistenza” sia la parola “antifascismo”, sono sinonimi di illegalità nella vulgata della destra radicale, è importante rilevare come «la tolleranza illimitata apporti alla scomparsa della tolleranza» (Goffredo Buccini, Tyrannis, ed. Neri Pozza 2026: 407). Ciò in nome del principio per cui si deve impedire il passaggio dalla “rule of Law” cioè il governo soggetto al dominio dello Stato di diritto, alla “rule by law”, cioè il governo che usa il diritto per il proprio dominio, aggredendo i valori di cui all’articolo 2 TUE, cioè la dignità, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. E si noti quanto e come il diritto di resistenza vi sia concettualmente e materialmente connesso, talché, nonostante l’accanimento delle destre radicali contro i diritti LGTBQ + o dei migranti, si sono impegnati movimenti come UCFR, (UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME) in Catalogna, l’Antinazi League degli anni 70 o il più recente Rock Against Racism che in UK che lottarono contro il National Front Britannico, o il movimento che a Creta riuscì a cacciare Alba Dorata nel 2018. Purtroppo il dramma politico a cui stiamo assistendo sta nella radicalizzazione della destra mainstream che negli ultimi anni si è alleata con l’estrema destra, come se ne ha prova anche nei discorsi di partiti come Forza Italia in Italia, del Partito Popolare in Spagna, del Macrismo in Argentina. E così accade in partiti come quelli Popolar Liberali in Finlandia, in Svezia, in Austria, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Francia o in Croazia, avendo abbandonato l’impegno democratico che avevano assunto dopo la Seconda guerra mondiale (Forti, cit.: 288, 289). È lo stesso impegno che determinò la scelta del Presidente Chirac in Francia nel 2002, quando preferì perdere le elezioni piuttosto che allearsi col fronte nazionale di Le Pen.
D’altronde è attuale un fatto gravissimo che apre i terribili scenari sopra pronosticati. Il 12 giugno 2026 è diventata operativa la Direttiva Accoglienza 1346/2024 del Parlamento Europeo, votata insieme dai Popolari e dalle Destre estreme il 14 maggio 2024, che, abrogando la Direttiva Accoglienza 2013/33/UE, ha violato l’art.33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, gli artt. 3,6,13 della CEDU, l’art. 10 c. 3 Cost, l’art. 47 della Carta UE, sancendo la cd “Finzione del non ingresso” sul territorio nazionale, per poter così fermare gli immigrati già entrati nel Paese come se non ci fossero ancora, e sottoponendoli al prelievo di dati personali e biometrici, da raccogliere in un data base, poi di rinchiuderli in centri appositi, compresi i minori, analogamente all’ICE in USA che arresta i bambini, convogliandoli anche in hub siti in Paesi terzi, con due effetti. Il primo è quello di impedire il ricorso al diritto soggettivo di cui all’art. 10 c. 3 Cost, azionabile solo dopo l’ingresso nel Paese, ma il secondo dischiude gli scenari del riconoscimento razziale come avviene in USA e in Cina.
A ogni buon conto tutti i ragionamenti che ci hanno accompagnato sin qui non ci allontanano dal problema di fondo, a fronte di una vera crisi della democrazia e della rappresentanza che hanno causato un vuoto di potere democratico, ora occupato dalla destra radicale che con grande intelligenza politica ha capito come il suo assalto alla liberal democrazia non possa essere diretto, ma debba passare attraverso la demolizione dei principi che governano la rappresentatività e lo stato di diritto. Ebbene, questa operazione, come si è accennato sopra, avviene attraverso l’uso del potere legislativo, sostanzialmente traslato dalle assemblee parlamentari all’Esecutivo. Pertanto, poiché come si è visto l’estremo baluardo istituzionale contro questo tipo di operazioni è la Corte costituzionale che opera nella qualità di custode della Costituzione nei limiti temporali e in quelli ristretti ai soggetti titolari dell’azione solo quando è in atto la lesione causata dall’applicazione della norma anticostituzionale, ma non quando la legislazione ne comporti il solo pericolo, quid juris di fronte al rischio?
Si faccia l’esempio della questione sollevata dalla Procura della Repubblica di Torino in questo giugno 26, sul nuovo reato di blocco stradale introdotto dall’articolo 14 del D.L. 11/4/ 25, n. 48, uno dei tanti decreti sicurezza che criminalizzerebbero le forme della protesta. Ebbene, in questa sede non importa tanto verificare se la Corte costituzionale dichiarerà o no l’illegittimità costituzionale delle norme, quanto prendere in esame un dato storico e un dato normativo su come debba intendersi la natura della nostra Repubblica, e su chi gravi l’onere di custodire la sua forma. Sulla natura deve chiarirsi che si tratta di una Repubblica costituzionale, perché la Costituzione pone sé stessa come argine al potere legislativo E ne fa prova l’insofferenza di questo governo contro questo argine che si vuole demolire. Ma il dato storico dice ben altro. Il D.L. luogotenenziale del 25/6/44 numero151 istituiva l’Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato a cui demandava la scelta istituzionale tra Monarchia e Repubblica, talché, una volta eletta, sarebbe stata questa Assemblea con il suo potere costituente a decidere la forma che lo Stato avrebbe assunto.
Ciò significava che la forma dello Stato, Repubblica o Monarchia, sarebbe stata la conseguenza dell’esercizio del potere legislativo delegato all’Assemblea costituente. In questo caso matrice e custode della Costituzione sarebbe stato un organismo legislativo, perché la legittimità di esistenza della Costituzione stessa avrebbe avuto nel potere legislativo la sua ragion d’essere, che come tale, istituendola, se ne faceva garante e custode. Ma il 16/3/ 46 il D. L.gvo luogoteneziale n. 98 sottrasse all’Assemblea costituente questo potere e lo affidò al popolo mediante referendum (Cuocolo, “La volontà del popolo per il nuovo ordinamento”, in Le donne della Repubblica, ed. La repubblica, 2026: 117, 118). Ciò determinò una svolta epocale: non era più il potere legislativo, ma il popolo ad essere l’artefice della forma dello Stato per la quale l’Assemblea costituente avrebbe scritto la Costituzione, perché il potere legislativo si inchinava di fronte alla scelta istituzionale che gli era stata sottratta. Ne consegue che custode della Costituzione in ultima istanza è il popolo, ma non il popolo indistinto e unitario del populismo, bensì il popolo smembrato in ciascuna delle unità che lo compongono, poiché in questo sta la novità dell’art. 2 Cost, che immediatamente dopo l’art. 1, con una vera rivoluzione novecentesca, indica la persona, ciascuna persona, da sola o insieme con altre, come titolare e portatrice dei diritti fondamentali, legandosi concettualmente a quei “tutti” di cui all’art. 54 Cost, e all’art. 52. Allora sono le persone a costituire il tessuto di chi è per sempre il Custode della Costituzione.
Infatti su questi presupposti, d’essere ciascuna persona il titolare di quei diritti, opera un organismo con la CPI, così come il 16. 4. 2026 il Comitato ONU contro la tortura, sollecitato dall’Associazione Antigone e da MSF, ha contestato al nostro governo il progetto di abrogare il reato di tortura e l’istituzione degli scudi penali delle FF.OO, la mancanza dei codici identificativi, le statistiche scarne sui procedimenti penali contro le violazioni dei diritti umani, il reato di resistenza passiva, i troppi suicidi nelle carceri, i metodi coercitivi e violenti, le deportazioni e il blocco navale, il contrasto a giudici che si occupano di immigrazione, il caso Almasri, i centri in Albania. Ma il nostro governo ha minimizzato eludendo le contestazioni.
Ne conseguono allora, come si è detto, sia la legittimità del diritto di resistenza contro le operazioni di aggressione alla Costituzione, sia la necessità che l’occupazione di quel vuoto causato dalla crisi della rappresentanza venga attivamente sorvegliato dal popolo di cui all’art. 1 Cost. Sia detto per inciso, la novità epocale dell’art. 2 Cost. supera di un balzo la teoria giusfilosofica che indicava come custode supremo della Costituzione della Repubblica di Weimar, la prima vera liberal democrazia della storia, il Presidente della Repubblica, quale rappresentante neutro di tutto il popolo, «espressione di un’unità e totalità che comprende i raggruppamenti contrapposti, relativizzando quindi in sé tutte queste opposizioni unitariamente inteso, legittimandolo, come poi accadde, a dichiarare lo stato di eccezione» ex art. 48, per superare uno stato di crisi istituzionale (Carl Schmitt, Il Custode della Costituzione, Quodlibet 2026: 192). Ma così, come allora venne aperta la strada a Hitler, che in questo modo assunse i pieni poteri, oggi, con buona pace di Salvini e di chi oggi progetta per l’Italia il premierato oppure, sinistramente, un nuovo Futuro Nazionale, la questione è sottile e molto inquietante, poiché discende dall’antinomia tra un ordine costituzionale (il sistema liberaldemocratico) affidato a un organo giudiziario, vincolato ai suoi limiti operativi e di competenza (La Corte Costituzionale), o a un presidio prodotto del potere legislativo (Il premier del premierato), ma soggetto ai pericoli a cui è esposto lo Stato legislativo, soprattutto quando vengono aggrediti la rappresentanza e l’equilibrio dei poteri.
Perciò, tornando a prendere in esame il vuoto occupato in prevalenza dalla maggioranza elettorale che sostiene la destra radicale, un fatto recente induce a un’ulteriore riflessione e mostra una prospettiva. Si tratta del referendum sulla giustizia, la cui svolta in senso costituzionale è stata dovuta alla partecipazione di alcuni milioni di cittadini sinora assenti dalle partite elettorali.
Si tratta dei giovani, che hanno letteralmente ribaltato i pronostici dei riformatori (leggi attentatori), agenti in deroga agli articoli 138 e 139 Costituzione. Ciò induce a un’ulteriore riflessione su un fenomeno patologico della storia socio-economica recente, l’emigrazione dei giovani, soprattutto di quelli con maggior competenze professionali e implicitamente culturali e sulle ragioni per cui questa destra radicale non operi davvero per eliminarne le cause E la domanda è se esista un nesso tra questa omissione da un lato, e dall’altro sull’esito del referendum pronosticato dai suoi promotori e su quello sorprendente per merito dei giovani. Allora deve rispondersi affermativamente alla domanda se questi giovani, e se non siano i giovani comunque intesi l’estrema risorsa a cui affidare la custodia della Costituzione, anche attraverso l’esercizio del diritto di resistenza, dove la mobilitazione, la protesta, la costituzione di movimenti, l’uso dei più sofisticati mezzi di comunicazione, l’attenzione alle condotte anticostituzionali della destra radicale, la percezione del significato sulla partecipazione elettorale, e infine la capacità di proporre nuove visioni, svincolate dagli interessi di parte, da cui sono affetti anche i partiti di opposizione, non siano l’occasione e lo strumento per riportare la barra istituzionale del solco indicato dalla Costituzione Repubblicana.
A questo punto è illuminante una riflessione indotta da un libro di mezzo secolo fa, che contiene un’intervista di Gitta Sereny a Franz Stangl, che nel 1942 comandava e amministrava il campo di sterminio di Treblinka. Intervista fatta nel 1971 nel carcere dove Stangl scontava l’ergastolo e dove sarebbe morto poco dopo. Quel giorno alla domanda se mai avesse provato empatia per le vittime Stangl rispose che la sua condotta era stata governata da quattro requisiti: doveva esserci un soggetto, un oggetto, un’azione e uno scopo; per cui il soggetto era il governo, l’oggetto erano gli ebrei, l’azione era il gasare e lo scopo era l’amministrazione di questi effetti. E poiché questo era il suo specifico incarico, disse Stangl, «la mia etica professionale mi diceva che se c’era qualcosa che non andava io dovevo scoprirlo. Quella era la mia professione, mi piaceva, mi appagava, lo volevo. In questo stava la mia ambizione. Mi concentravo sul lavoro, non facevo altro che lavorare» (Gitta Sereny, In quelle tenebre, Adelphi 1975: 220 ). Ne conseguiva che lo spazio della coscienza era impermeabile ad altri valori e la sua indifferenza per il destino delle vittime era l’effetto del suo interesse per il buon funzionamento del campo che ospitava, spiegò Stangl, i deportati, le camere a gas e le installazioni per bruciare i cadaveri, dapprima fosse di calce e poi i forni crematori, nonché le baracche dei lavoratori ebrei per farlo funzionare.
Tanto orrore induce tuttavia a rilevare un’analogia tra la dedizione a un’azione e l’incapacità di astrarsene in nome di valori e principi ad essa estranei. Infatti, la tecnica, la razionalità, l’attenzione al funzionamento del meccanismo economico a cui il soggetto dedica la vita, ricavandone soddisfazione e appagamento, attengono alla ricerca di senso di chi, al centro della vita, ricava da tutto ciò le ragioni per agire da un lato e le ragioni per pensare dall’altro, fino a farle coincidere,
Ecco il perché dell’asservimento del pensiero alle ragioni del fare, per cui uomini e donne al centro della loro vita attiva in senso socialmente e materialmente produttivo, tendono a relegare ai margini del loro pensiero e soprattutto delle loro priorità valoriali il rapporto tra la natura e loro stessi, fra il tempo delle cose, dei guadagni, delle gratificazioni materiali e sociali e la natura vegetale e animale. Ne consegue che le distruzioni dell’ambiente, l’asservimento di tutto quanto è estraneo al proprio sé contingente prevale sulle ragioni dell’ambiente, della natura, finanche degli esseri viventi, umani compresi e quelli che di quella distruzione sono vittime. Senza dedicare spazio e tempo ad alcun sentimento di empatia, disse Stangl, «si finisce per abituarsi».
Hanna Arendt, in La banalità del male, ha ben spiegato come questi individui non fossero eccezioni umane, ma persone ordinarie e banali, che, inserite in un’organizzazione efficiente, la facevano funzionare al loro meglio. Infatti il punto centrale di tutto ciò è proprio “il funzionamento” come nel campo di sterminio. Come allora l’aspetto pragmatico, l’efficientismo e l’attenzione ai risultati non solo non tiene conto dell’umanità in gioco, ma la esclude dall’orizzonte sia del pensiero, sia della coscienza, per cui il concetto stesso del provare emozioni per le scorie o le vittime necessarie viene bandito dalla percezione. Inoltre anche le forze della repressione si muovono su questo doppio binario: da un lato i tecnici e gli ideologi del sistema, e dall’altro i destinatari del sistema e i risultati. Allora il concetto stesso di vittima, e di tutto l’apparato mentale, giuridico e politico sulla cui struttura si basa l’esistenza della società, scompare. Auschwitz ne fu il prototipo: l’orrore diventa invisibilità, e all’onore del mondo stanno individui per i quali mescolare l’etica e la politica è cosa da stupidi, reagendo con fastidio e disappunto alla voce con cui le vittime chiedono ascolto e tutela, cose se si trattasse di riesumare la ricerca spasmodica del capro espiatorio.
Si può ben dire, quindi, che assistere al perseguimento di un progetto liberticida svolgendo una qualsiasi attività che assorbe l’attenzione e l’energia come un attributo al proprio interesse, pone l’individuo tra due scelte esistenziali: o condivide i progetti di chi gli assicura i vantaggi coerenti con la sua ricerca di senso e gli offre il proprio consenso e non vi si oppone, oppure non condividendoli, essendo così assorbito dal proprio interesse particolare e dalle energie fisiche mentali che gli dedica, se ne disinteressa per distrazione o per mera scissione tra lo spazio dell’etica e quello occupato dalla conoscenza, o accampando ragioni che giustificano la sua indifferenza indotta dalla delusione o dalle malefatte di chi, pur opponendosi, rema per il proprio tornaconto.
Ma a lato di costoro, e cioè di quasi la metà degli aventi diritto al voto, esistono attori tutt’altro che indifferenti e che ben possono far proprio il principio in cui affondano le radici del diritto di resistenza. Si tratta dei giovani, gli stessi che hanno consentito di sconfiggere i nemici della Costituzione al referendum. Sono gli stessi che trasformano l’indignazione per l’ingiustizia in giudizio politico; i giovani che non sono ancora compromessi con l’interesse personale, il “tengo famiglia”, voglio il mio posto nel mondo, voglio il riscatto o voglio raggiungere una meta a ogni costo. Sono i giovani che sono disposti a rinunciare a un vantaggio privato in nome di un’ideale o a trasformare dialetticamente questo ideale in un valore.
Infatti quando un’ideale che nasce da un principio si trasforma in un valore, allora questo valore assume una sua potenza di scambio, per cui il suo peso entra in competizione, espugnandolo, col peso che il valore della raccomandazione, del rapporto col patrono o col potente, con l’ambizione e l’interesse, o con il mero perseguimento del piacere e del consumo svuota la forza della morale, e così rendendo accettabile e vantaggioso il prevalere del male sul bene, cioè dell’ingiustizia sulla giustizia.
Tuttavia il vigore giovanile è disposto a ogni rischio immaginabile, perché niente di grave è ancora accaduto in modo tale da trasformare in una concretezza terrificante i pericoli immaginati (Hanna Arendt, Comprensione e politica, Giuffrè 1985: 103). Sul punto, sebbene giovi ricordare la repressione del movimento no Global al G8/ 2001 di Genova la cui brutalità ne causò la disintegrazione, e oggi le feroci azioni piratesche dello Stato di Israele contro gli equipaggi delle varie flottiglie pro Gaza, queste forme di diritto di resistenza sono il frutto di una ricerca di significato e vengono dal bisogno di comprendere perché il sorgere di questo nuovo totalitarismo porti alla luce la rovina delle nostre categorie di pensiero e dei nostri criteri di giudizio (ivi: 105). Ecco perché queste azioni nascono da una domanda di senso, impressa nel grido dei giovani che si ergono baluardo contro la tirannia della logica totalitaria. Eppure, come purtroppo si deve constatare, tutto ciò non è sufficiente per innescare un vero capovolgimento dell’orrido trend storico al quale stiamo assistendo, essendo necessario affiancare all’esigenza di senso della domanda giovanile la forza della conoscenza.
Allora sull’altro lato della massa degli ignavi, saldato a quello dei giovani, sta la massa di coloro che nel corso della storia, fin da epoche lontanissime e a ogni snodo della civiltà, hanno sempre composto la parte riflessiva della società umana, frutto della conoscenza che non va confusa con l’erudizione, mera stratificazione di informazioni. Si tratta della dilatazione dell’esperienza del pensiero che ha bisogno di tempo, di anni per coniugare la conoscenza con la dimensione etica indispensabile per capire, poiché il capire è ben diverso dal sapere. Sono gli anziani, essendo il «mondo abitato e governato da esseri umani che vi entrano alla nascita come estranei e “neoi”, nuovi, come detti dai Greci” e, acquisita (da alcuni) la saggezza in prossimità della dipartita, rendono possibile l’interdipendenza tra natalità e mortalità, ma non possono certo governare il mondo» (Hanna Arendt, Disobbedienza civile, Chiare lettere 2017: 33). Anzi, trattandosi degli anziani giunti consapevolmente e responsabilmente a un punto della vita che li ha sottratti alle tentazioni del fare e che si sono allontanati dalla lotta del fare, non devono affatto porsi nella posizione di chi sa, decide e impartisce ordini, bensì hanno l’onere morale di offrire la loro ricchezza al desiderio di chi ha la forza, l’energia e il coraggio di opporsi al potere ingiusto. Questo perché il potere non ha bisogno di alcuna giustificazione, essendo questa inerente all’esistenza stessa delle comunità politiche, ma ha bisogno, per esistere, della legittimazione (Hannah Arendt, Sulla violenza, Guanda 1996: 47).
Ebbene, quando il potere agisce in senso contrario al vento costituzionale, si impone l’azione di chi, attraverso il diritto di resistenza, ne rivela e ne combatte la nuda e orrida illegittimità.
Dialoghi Mediterranei n. 80, luglio 2026
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Roberto Settembre, entrato in magistratura nel 1979, ne ha percorso tutta la carriera fino al collocamento a riposo nel 2012, dopo essere stato il giudice della Corte di Appello di Genova estensore della sentenza di secondo grado sui fatti della Caserma di Bolzaneto in occasione del G8 2001. Ha scritto per Einaudi Gridavano e piangevano, edito nel 2014. Si è sempre occupato di letteratura, pubblicando racconti, poesie, recensioni sulle riviste “Indizi”, “Resine”, “Nuova Prosa”, “La Rivista abruzzese” e il “Grande Vetro”. Con lo pseudonimo di Bruno Stebe ha pubblicato nel 1992 il romanzo Eufolo per Marietti di Genova e nel 1995 I racconti del doppio e dell’inganno per la Biblioteca del Vascello nonché la quadrilogia Pulizia etica per Robin edizioni e nel 2020 Virus e Cherie con la Rivista Abruzzese. È stato collaboratore di “Altreconomia”.
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